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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 luglio 1965

Cassazione n. 02329/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il 11/07/1965 avverso l'ordinanza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale'ha chiesto pronunciarsi 'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 3 Giugno 2022 La Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Lecce, confermativa della decisione del Tribunale di Taranto, con cui era stato condannato alla pena di anni sei mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli art.73 e 74 dpr 309/90.

2. Assume il giudice adito che la richiesta di revisione si risolveva in una mera rivisitazione critica della pronuncia di condanna e che le prove addotte a sostegno della istanza da un lato non potevano ritenersi nuove, in quanto già adeguatamente vagliate nel giudizio di merito e disattese con valutazione congrua e non più sindacabile e, sotto diverso profilo risultavano ininfluenti e recessive rispetto ad un quadro di gravità indiziaria cui gli esiti delle indagini difensive sottoposte all'attenzione della corte dì appello non erano in grado di determinare alcuna incrinatura laddove, in relazione alle informazioni difensivi del MICCOLI, se pure fosse stato vero che l'assegno era stato consegnato al PRESICCI quale anticipo sul trattamento dì fine rapporto, seppure post datato, la successiva consegna dello stesso al CERBERO era funzionale al finanziamento dell'acquisto di nuove partite di stupefacente nell'ambito di consolidate e illecite transazioni che coinvolgevano il PRESICCI e il CERBERO attraverso l'intermediazione della sorella del primo e del di lei marito D'APRILE.

Quanto poi alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dirette ad evidenziare la nascita del rapporto di amicizia con il PRESICCI e le ragioni delle loro frequentazioni, il nuovo apporto era ritenuto ininfluente e non decisivo in quanto non in grado di contrastare gli elementi indiziari acquisiti nel corso del giudizio tramite le intercettazioni telefoniche da cui risultavano pienamente dimostrate le condotte di cessioni di stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] da parte del PRESICCI.

3. Avverso la suddetta ordinanza la difesa di PRESICCI Giuliano ha proposto un unico articolato motivo di ricorso con il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli art.629 e 630 cod.proc.pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Assume l'assoluto rilievo degli esiti delle indagini difensive atteso che il MICCOLI aveva consegnato al PRESICCI un assegno post datato e che pertanto il PRESICCI era stato costretto a rivolgersi al CERBERO per potere avere la provvista in anticipo di talchè le successive pressioni nei confronti del MICCOLI erano poste in essere dal CERBERO al fine di ottenere il corrispettivo di quanto anticipato, conformemente alla prospettazione difensive del PRESICCI e quindi non si trattava di debiti maturati dal MICCOLI per ragioni di droga.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano volte invece a chiarire l'origine dei rapporti con il PRESICCI e le ragioni delle loro frequentazioni e quindi fondamentali per fornire evidenza di una giustificazione alternativa ai contatti telefonici tra gli stessi intervenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Invero ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la nuova prova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez.5, n.24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv.267067; sez.5, n.34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772) laddove l'elemento di dubbio, sottoposto dapprima all'attenzione del giudice di revisione e successivamente riprodotto quale ulteriore tema di valutazione del giudice di legittimità, si risolve in una mera deduzione difensiva non in grado di scalzare la forza persuasiva degli elementi di accusa e assolutamente inidonea a spostare gli equilibri su cui si fonda la decisione assunta.

Si tratta invero di dato che non concerne la responsabilità del conducente ma in relazione alle dichiarazioni del MICCOLI alla causale di una transazione economica che, pure riconosciuta come anticipo del TFR, non è in grado di contrastare la prospettazione accusatoria sulla destinazione di tale importo a finanziare l'acquisto dello stupefacente e alla esigenza per il CERBERO, che si era dichiarato disponibile a anticipare la negoziazione, a richiederne in breve tempo la restituzione.

3. Analogamente inammissibile è il ricorso nella parte in cui lamenta la omessa considerazione da parte del giudice di appello di Potenza delle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] ai rapporti intrattenuti con il PRESICCI, che nessun apporto nuovo forniscono sulla natura dei rapporti da questi intrattenuti con il PRESICCI e in particolare sulle cessioni di stupefacente da questi ricevute come adeguatamente ricostruite mediante una non illogica valutazione degli esiti delle intercettazioni telefoniche acquisiti. 3.1 A prescindere dall'effettiva consistenza e rilevanza ontologica degli elementi nuovi apportati, il giudice distrettuale ha rappresentato, con adeguato e logico costrutto motivazionale, il carattere assolutamente recessivo del dato nuovo, atteso che il giudice di appello aveva già escluso la rilevanza probatoria costituita dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], a fronte degli elementi di accusa risultanti dalle intercettazioni telefoniche tra i due soggetti e tra il PRESICCI e la sorella, da cui inequivocabilmente risultavano i rifornimenti di stupefacente da assicurare al [OSCURATO:PERSONA], così da rendere del tutto irrilevante le precisazioni del sommario informatore sull'origine del rapporto con il PRESICCI e sulle ragioni delle loro frequentazioni.

4. Invero in tema di revisione la valutazione da parte del giudice delle nuove prove di cui all'art.630 lett.c) cod.proc.pen. costituite da una testimonianza non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabili - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute dopo la condanna (sez.5, 19/02/2016, Dorigo, Rv.267786, sez.2, n.35399 del del 1/08/2019, Cannatà, Rv.277072), e sotto questo profilo la nuova allegazione, non possiede autonoma consistenza per disarticolare il ragionamento seguito dai primi giudici che, al contrario, conserva immutato spessore logico e argomentativo, resistente all'apporto delle nuove allegazioni, in virtù del complesso degli elementi oggettivi, tecnici e dichiarativi su cui la valutazione del giudice è stata operata e ha trovato giustificazione.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod proc. pen .

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il 11/07/1965 avverso l'ordinanza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale'ha chiesto pronunciarsi 'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 3 Giugno 2022 La Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Lecce, confermativa della decisione del Tribunale di Taranto, con cui era stato condannato alla pena di anni sei mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli art.73 e 74 dpr 309/90. 2. Assume il giudice adito che la richiesta di revisione si risolveva in una mera rivisitazione critica della pronuncia di condanna e che le prove addotte a sostegno della istanza da un lato non potevano ritenersi nuove, in quanto già adeguatamente vagliate nel giudizio di merito e disattese con valutazione congrua e non più sindacabile e, sotto diverso profilo risultavano ininfluenti e recessive rispetto ad un quadro di gravità indiziaria cui gli esiti delle indagini difensive sottoposte all'attenzione della corte dì appello non erano in grado di determinare alcuna incrinatura laddove, in relazione alle informazioni difensivi del MICCOLI, se pure fosse stato vero che l'assegno era stato consegnato al PRESICCI quale anticipo sul trattamento dì fine rapporto, seppure post datato, la successiva consegna dello stesso al CERBERO era funzionale al finanziamento dell'acquisto di nuove partite di stupefacente nell'ambito di consolidate e illecite transazioni che coinvolgevano il PRESICCI e il CERBERO attraverso l'intermediazione della sorella del primo e del di lei marito D'APRILE. Quanto poi alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dirette ad evidenziare la nascita del rapporto di amicizia con il PRESICCI e le ragioni delle loro frequentazioni, il nuovo apporto era ritenuto ininfluente e non decisivo in quanto non in grado di contrastare gli elementi indiziari acquisiti nel corso del giudizio tramite le intercettazioni telefoniche da cui risultavano pienamente dimostrate le condotte di cessioni di stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] da parte del PRESICCI. 3. Avverso la suddetta ordinanza la difesa di PRESICCI Giuliano ha proposto un unico articolato motivo di ricorso con il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli art.629 e 630 cod.proc.pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assume l'assoluto rilievo degli esiti delle indagini difensive atteso che il MICCOLI aveva consegnato al PRESICCI un assegno post datato e che pertanto il PRESICCI era stato costretto a rivolgersi al CERBERO per potere avere la provvista in anticipo di talchè le successive pressioni nei confronti del MICCOLI erano poste in essere dal CERBERO al fine di ottenere il corrispettivo di quanto anticipato, conformemente alla prospettazione difensive del PRESICCI e quindi non si trattava di debiti maturati dal MICCOLI per ragioni di droga. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano volte invece a chiarire l'origine dei rapporti con il PRESICCI e le ragioni delle loro frequentazioni e quindi fondamentali per fornire evidenza di una giustificazione alternativa ai contatti telefonici tra gli stessi intervenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Invero ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la nuova prova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez.5, n.24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv.267067; sez.5, n.34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772) laddove l'elemento di dubbio, sottoposto dapprima all'attenzione del giudice di revisione e successivamente riprodotto quale ulteriore tema di valutazione del giudice di legittimità, si risolve in una mera deduzione difensiva non in grado di scalzare la forza persuasiva degli elementi di accusa e assolutamente inidonea a spostare gli equilibri su cui si fonda la decisione assunta. Si tratta invero di dato che non concerne la responsabilità del conducente ma in relazione alle dichiarazioni del MICCOLI alla causale di una transazione economica che, pure riconosciuta come anticipo del TFR, non è in grado di contrastare la prospettazione accusatoria sulla destinazione di tale importo a finanziare l'acquisto dello stupefacente e alla esigenza per il CERBERO, che si era dichiarato disponibile a anticipare la negoziazione, a richiederne in breve tempo la restituzione. 3. Analogamente inammissibile è il ricorso nella parte in cui lamenta la omessa considerazione da parte del giudice di appello di Potenza delle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] ai rapporti intrattenuti con il PRESICCI, che nessun apporto nuovo forniscono sulla natura dei rapporti da questi intrattenuti con il PRESICCI e in particolare sulle cessioni di stupefacente da questi ricevute come adeguatamente ricostruite mediante una non illogica valutazione degli esiti delle intercettazioni telefoniche acquisiti. 3.1 A prescindere dall'effettiva consistenza e rilevanza ontologica degli elementi nuovi apportati, il giudice distrettuale ha rappresentato, con adeguato e logico costrutto motivazionale, il carattere assolutamente recessivo del dato nuovo, atteso che il giudice di appello aveva già escluso la rilevanza probatoria costituita dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], a fronte degli elementi di accusa risultanti dalle intercettazioni telefoniche tra i due soggetti e tra il PRESICCI e la sorella, da cui inequivocabilmente risultavano i rifornimenti di stupefacente da assicurare al [OSCURATO:PERSONA], così da rendere del tutto irrilevante le precisazioni del sommario informatore sull'origine del rapporto con il PRESICCI e sulle ragioni delle loro frequentazioni. 4. Invero in tema di revisione la valutazione da parte del giudice delle nuove prove di cui all'art.630 lett.c) cod.proc.pen. costituite da una testimonianza non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabili - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute dopo la condanna (sez.5, 19/02/2016, Dorigo, Rv.267786, sez.2, n.35399 del del 1/08/2019, Cannatà, Rv.277072), e sotto questo profilo la nuova allegazione, non possiede autonoma consistenza per disarticolare il ragionamento seguito dai primi giudici che, al contrario, conserva immutato spessore logico e argomentativo, resistente all'apporto delle nuove allegazioni, in virtù del complesso degli elementi oggettivi, tecnici e dichiarativi su cui la valutazione del giudice è stata operata e ha trovato giustificazione. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod proc. pen . PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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