CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 41069/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/1/2021 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicate in rubrica, il Tribunale di Ancona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto, a fini di cessione, grammi 198,2 di sostanza stupefacente tipo cocaina, dalla quale erano ricavabili circa 584 dosi medie singole. Ha disposto, altresì, la misura di sicurezza dell'allontanamento dell'imputata dal territorio dello Stato a pena espiata, richiamando, in punto di pericolosità sociale, le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari. /Th 2.Propone ricorso, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'imputata. Denuncia la illegittimità della disposta espulsione per carenza, anche grafica, della motivazione, tanto più che lo stato di incensuratezza e la collaborazione dispiegata nella fase delle indagini contrastano con il giudizio di pericolosità sociale enunciato nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici. Non esistono ragioni valide per discostarsi dai principi detta da questa Corte, con riferimento alla motivazione per relationem. Vi si afferma che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252). Nel caso in esame il giudice per le indagini preliminari ha motivato l'applicazione della misura dell'allontanamento dell'imputata dal territorio dello Stato a pena espiata, attraverso il rinvio al contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari ed ha, pertanto, richiamato il giudizio di pericolosità sociale, posto a fondamento di una misura perdurante al momento della pronuncia della sentenza e ben nota all'imputata, individuando, sulla base del pericolo di reiterazione di condotte analoghe descritto nel provvedimento cautelare, il pericolo di commissione di nuovi reati. Il giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 235 cod. pen, come il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., è formulato attraverso il riferimento a parametri che comportano, accanto alla gravità del fatto e della condotta, valutazioni di carattere soggettivo, ancorate ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e che, pertanto, costituiscono la base comune di valutazione nell'uno come nell'altro caso. Rispetto alla struttura motivazionale del provvedimento impugnato - che, dunque, va valutata anche sulla base degli elementi che erano evincibili dall'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari - le censure della difesa si arrestano ad un rilievo meramente formale (enunciando vizio di carenza di motivazione) e non si curano, attraverso il necessario confronto con il contenuto dell'atto richiamato che integrava la struttura motivazionale (a questo punto complessa) della statuizione oggetto dell'odierno ricorso, di indicare elementi che, in positivo, sarebbero stati funzionali a disarticolare il giudizio di pericolosità sociale che non è inficiato dal riferimento allo stato di incensuratezza, recessivo rispetto al giudizio negativo sulla personalità dell'imputata attestato dall'elevato quantitativo di droga detenuta e che ne rivela un ruolo non marginale nel circuito degli stupefacenti, né dal comportamento processuale, genericamente indicato come collaborativo ma non meglio precisato ma che è valso all'imputata il mero riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, piuttosto che delle specifiche circostanze attenuanti riconducibili alla collaborazione, e che sarebbero state, rispetto alle circostanze innominate, maggiormente rappresentative di un distanziamento dalla commissione di fatti illeciti e, dunque, rappresentative di una condizione soggettiva idonea ad incrinare il giudizio di pericolosità sociale. 2.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpevole proposizione di impugnazione manifestamente infondata, di una sanzione determinata come in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2021 Il Consigliere relator