CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 30275/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 388/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10878/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI LUCCAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza del GUP; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 699 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 4 e 7 l.n. 895/1967 e consistito nel porto di un fucile doppietta marca Belardinelli cal. 12, con porto d’armi scaduto di validità da anni; lo ha condannato alla pena di mesi otto di arresto, pena sospesa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, denunciando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e in particolare degli artt. 699 cod. pen., 4 e 7 l.n. 895/1967. La riqualificazione operata dal giudice procedente sarebbe erronea. 3. Il difensore ha chiesto la trattazione orale. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato la propria memoria e ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo l’orientamento unanime della giurisprudenza, «integra il reato di porto illegale di arma comune da sparo, previsto dagli artt. 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895, il porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo da parte di un CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30275/2025 Roma, lì, 04/09/2025 soggetto munito di licenza scaduta (nella specie, una guardia particolare giurata)» (Sez. 1, n. 17497 del 23/01/2020, Panella, Rv. 279129 - 01); più in particolare, in relazione a casi in tutto simili a quello oggetto del provvedimento impugnato, si è affermato che «il porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta integra il delitto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art 12 della stessa legge» (Sez. 1, n. 1664 del 19/06/2018, dep. 2019, Stefana, Rv. 274797 – 01; Conf. n. 1/82, Rv. 152169-01; n. 13493/80, Rv. 147097-01). Sulle base delle risultanze in fatto compendiate nella sentenza impugnata e nei limiti della cognizione di questa Corte, si può rilevare che risulta che agenti di polizia giudiziaria hanno rinvenuto un appostamento fisso di caccia con all’interno l’imputato [OSCURATO:PERSONA] armata con una doppietta cal. 12. A giustificazione del porto dell’arma [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato una licenza rilasciata il 07/07/2009, scaduta da nove anni. Il fatto così come accertato, secondo l’unanime giurisprudenza sopra richiamata, non può essere ricondotto all’art. 699 cod. pen. e, invece, era stato originariamente contestato ai sensi degli artt. 4 e 7 l.n. 895/1967. La riqualificazione è pertanto illegittima e questa Corte non può procedere a prendere in esame gli ulteriori profili richiamati dalla difesa per avvalorare la fondatezza della decisione impugnata. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata, disponendo nuovo giudizio nel quale, in applicazione dei principi sopra richiamati, potrà essere rivalutata in fatto la condotta dell’imputato, confrontandola con l’originaria formulazione della contestazione. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca in diversa persona fisica. Così è deciso, 27/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]