CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al controricorso. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3339/2019della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 26/27. 9. 2012 , il F allimento della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA]”, dichiarato dal Tribunale di Napoli il 30/9/2009,citava a comparire dinanzi al lo stesso tribunale la s.r.l.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Esponeva che la ditta individuale poi fallita aveva effettuato in favore della s.r.l. convenutail pagamento della somma di euro 10.000,00 in data 17.4.2009 con bonifico bancario n. 11805221, il pagamento della somma di euro 20.000,00 in data 5.5.2009 con bonifico bancario n. 11912936 ed il pagamento della somma di euro 45.000,00 in data 14.5.2009con assegni circolar i . Esponeva altresì che la convenuta aveva senz’altro avuto conoscenza, all’atto della ricezione dei pagamenti, dello stato di insolvenza della ditta poi fallita. Chiedeva di revocare, ai sensi dell’art. 67 , 2° co., l.fall. , gli atti solutori anzidetti e di condannar e la società con venuta al pagamento della somma di euro 75.000,00, oltre interessi e spese di lite. 2.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non aveva ricevuto i l pagamento tramite assegn i circolar i . Eccepiva che gli ulteriori pagamenti non erano revocabili, ai sensi della lett. a) del 3° co. dell’art. 67 l.fall., perché erano stati eseguiti dalla ditta poi fallita nell’esercizio della sua attività d’impresa e nei termini d’uso. Instava per il rigetto dell’avversa domanda, viepiù che all’atto dell a percezionedei pagamenti sussistevano indici rilevatori dello stato di solvibilità dell’impresasuccessivamente fallita. 3.Con sentenza n. 16174/2014 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda .4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le eccezioni formulate in prime cure. 5.Con sentenza del 18/6/2019la Corte d’Appello di Napoli accoglieva in par te il gravame : dichiarava inefficaci i pagamenti di euro 10.000,00 e di euro 20.000,00 eseguiti con bonifici bancari; condannava l’appellata a restitu ire al Fallimento la somma di euro 30.000,00 con gliinteressi legali dalla notificazione della citazione di primo grado al soddisfo; compensava nella misura di ½ le spese del doppio grado e condannava l’appellata al rimborso a controparte della residua metà. Reputava la corte che la curatela attrice ave sse assolto in via presuntiva all’onere, su di essa gravante,della dimostrazione della scientia decoctionis. Dava atto, in particolare , che i pagamenti erano stati eseguiti successivamente all’iscrizione , i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] , in favore di UGF Banca , di due ipoteche giudiziali, ciascuna da euro 400.000,00, su immobili dell’imprenditore poi fallito e che , sempre in epoca antecedente agli impugnati pagamenti , a carico di quest’ultimo risultavano levati n. 17 protesti di assegni , dell’importo complessivodi euro 175.661,33. Osservava che, a fronte dei predetti elementi presuntivi, erano irrilevanti gli indici di segno contrario, rispetto alla prova della scientia decoctionis, individuati dal tribunale e che sarebbe stato piuttosto onere dell’appellata dimostrare che alla data dei pagamenti [OSCURATO:PERSONA] versava in una situazione di normale esercizio dell’impresa. Reputava per altro verso la corte, in ordine alla reiterata – in appello - eccezione di mancata ricezione dei pagamenti a mezzoassegni circolari , che il curatore non aveva comprovato l’avvenuto incasso da parte della s.r.l. appellata dei titoli prodotti in copia,né a tal fine era bastevole la loro mera emissione.. Reputava ulteriormente al riguardo che non aveva valenza probatoria la “scheda contabile interna” dell’impresa fallita prodotta dal curatore, viepiù che gli estratti del conto corrente intestato al fallito davano ragionedell’annotazione a debito in data 14.5.2009 di un assegno circolare dell’importo di euro 69.000,00 “senza alcuna indicazione in merito al nome del beneficiario” (così sentenza d’appello, pag. 7). Reputava per altro verso ancora, in ordine alla reiterata – in appello (cfr. sentenza d’appello, pag. 2) e non esaminata in primo grado - eccezione di irrevocabilità exart. 67, 3° co., lett. a), l.fall. dei pagamenti eseguiti dalla ditta poi fallita a mezzo bonifici bancari a distanza di circa dieci / undici mesi dall’emissione della correlata fattura:che l’appellata non aveva dimostrato che gli atti solutorifossero stati eseguiti dall’imprenditore individuale a pagamento della fattura n. 13 del 13.6.2008 e quindi in esplicazione della sua attività d’impresa;che l’appellata non aveva dimostrato né che avesse concordato con controparte un pagamento dilazionato, né che sussistesse una prassi commerciale alla cui stregua i pagamenti tra imprenditori del settore edile avvenivanocon ritardi di circa sei mesi ; che vana era la circostanza addotta dall’appellata,secondo cui “riceveva da altri imprenditori edili il pagamento di fatture con ritardi di circa sei mesi” (così sentenza d’appello, pag. 9). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; ne ha chiesto, sulla scorta di du e motiv i , la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a duemotivi; ha chiesto di dichiarareinammissibile o di rigettare l’avverso ricorso edi accoglier e il rico rso incidentale , con vittoria di spese . La ricorrente ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo l a ricorrent e principale de nuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 67, 2° co., l.fall.,degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., l’omes so esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; l’omessa ed insufficiente motivazione. Deduce che ha dato prova di circostanza specifiche e concrete idonee a dar ragione della propria inscientiadecoctionis. Deduce segnatamente che,mercé allegazione di copiosa documentazione, ha dimostrato che negli anni 2008/2009 la ditta poi fallita si era aggiudicata : l’appalto per l’adeguamento funzionale del plesso scolastico del Comune di Mondaino; l’appalto per la costruzione di un parcheggio nel Comune di Castenaso;l’appalto per la realizzazione di un centro sportivo ricreativo nel Comune di Castenaso;l’appalto per la ristrutturazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna; l’assegnazione dei lotti in area P.I.P. del Comune di Frattamaggiore. Deduce che la corte d’appello per nulla ha atteso al coordinato globale e sintetico vagliodegli addotti elementi valutazione. 9.Con il secondo motivo l a ricorrente principale denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 67, 3° co., lett. a), l.fall., degli artt. 1193, 2729 e 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116 e 346 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; l’omessaed insufficiente motivazione. Deduce che a fronte dell’unico rapporto intercorso con la ditta poi fallita, concernente la fornitura di infissipresso il cantiere aperto nell’area dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna dalla medesima ditta, i pagamentieseguitida [OSCURATO:PERSONA] non potevano che considerarsi operati in relazione a lla fattura n. 13 in data 13.6.2008 e quindi in esplicazione della sua attività d’impresa. Deduce altresì cheera stato con cordato che Rullo avrebbe iniziato a saldare il corrispettivo a distanza di circa ottomesidal completamento delle opere, ossia a decorrere da febbraio 2009,ed in maniera dilazionata. Deduce quindi che, ai finidel riscontro della causa di esenzione di cui alla lett. a) del 3° co. dell’art. 67 l.fall., la corte ben avrebbe dovuto far luogo all’ammissione della prova per testimoni da essa articolata in primo grado. 10.Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione o falsa applicazione degli artt. 329, 2° co., e 336 cod. proc. civ. Deduce che il tribunale aveva ritenuto provato il pagamento della somma di euro 45.000,00 a mezzo assegni circolari in data 14.5.2009. Deduce che in appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha espressamente impugnato tale affermazione del primo giudice in via incidentale , eventualmente condizionata all’accoglimento del gravame principale. Deduce quindi che, in dipendenzadel giudicato “interno” formatosi sul punto , la corte distrettualenon avrebbe potuto statuire nel senso che la curatela non aveva dimostrato e documentato l’avvenuto incasso degli assegni circolari da parte de [OSCURATO:PERSONA].11. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia (subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale)ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 2709 cod. civ. e dell’art. 67, 2° co., l.fall. Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, il pagamento della somma di euro 45.000,00 a mezzo assegni circolari in data 14.5.2009è stato comprovato con l’esibizione della fotocopia dei titoli e, ai sensi dell’art.2710 cod. civ., con la “scheda contabile”estratta dalle scritture dell’imprenditore fallito, scritture contabili di cui il curatore ben può avvalersi. 12.Il primo motivo del ricorso principale va respinto. 13. Questa Corte s piega che, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essereprovata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività;e spiega altresì che, a tal fine, il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarnela concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una validaprova presuntiva (cfr. Cass. (ord.) 12.11.2019, n. 29257) . 14.Ebbene su tale scorta si reputa che la valutazione della Corte di Napoli in punto di riscontro presuntivo della scientia decoctionisde [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia ineccepibile econgrua. Invero, la corte d’appello ha dapprima provveduto a selezionare gli elementi indiziari (ossia le ipoteche giudiziali e la reiterata iscrizione di protesti) a suo giudizio pregnanti ed univoci, indi ne ha riscontrato la concordantesignificatività ai fini dell’accertamentopresuntivo della conoscenza dello stato di insolvenza.15. Ovviamente s petta al giudice di merito individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, viepiù che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847; Cass. (ord.) 8.2.2019, n. 3854, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essereprovata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire laprova per presu nzioni di tale effettività; la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità). 16.In questo quadro nessuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte si scorge nelle motivazioni, in parte qua, dell’impugnato dictum(cfr. Cass. (ord.) 8.2.2018, n. 3081, secondo cui in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, 2° co., l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato; Cass. 4.2.2008, n. 2557).In questo quadro,inoltre, la selezione degli elementi indiziari è inappuntabile (cfr. con riferimento alle ipoteche Cass. (ord.) 30.6.2020, n. 13169, con riferimento alle iscrizioni dei protesti,Cass. (ord.) 14.1.2016, n. 526). In questo quadro, infine, innegabilmente la ricorrente principale alla stregua delle circostanze indicate e rimaste estranee alla selezione della corte territoriale si limita, in fondo, a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello censurato. 17.Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto. 18.La ricorrente principale non ha addotto in maniera specifica , puntuale ed “autosufficiente” di aver riproposto la prova per testimoni, non acco l ta dal tribunale ( a tal specifico riguardo cfr. ricorso principale, pag. 4 ) , in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado (a tal specifico riguardo cfr.ricorso principale, pag. 30). Né,in pari tempo, della reiterazione dell ’istanza di prova in sede di conclusioni di prime curefornisce riscontro l’impugnata statuizione d’appello. Più esattamente,la ricorrente principale ha riferito di aver articolato la prova con la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ. (a tal ultimo riguardo cfr. ricorso principale, pag. 28; cfr. altresìmemoria della ricorrente princ ipale , pag. 6)e di averla riproposta nella comparsa conclusionale di primo grado in data 21.10.2014, nella comparsa di costituzione in appello e nella comparsa conclusionale d’appello(a tal ultimo riguardo cfr. ricorso principale, pag. 30; cfr. altresì memoria della ricorrenteprincipale, pag. 8). 19.Sovviene perciò l’insegnamento di questa Corte secondo cui, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, esse devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (cfr. Cass.27.2.2019, n. 5741;Cass. (ord.) 3.8.2017, n. 19352; Cass. (ord.) 28.9.2017, n. 22709, secondo cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione; Cass.4.8.2016, n. 16290). 20.Il primo motivo del ricorso incidentale va respinto. 21. Propriamente il motivo in disamina difetta di specificità e di “autosufficienza” in spregio alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. pro. civ. Innegabilmente, allorché venga denunciato un error in procedendo–è il caso, appunto, del motivo in esame -questa Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). Tuttavia, i l ricorrente i n cidental e n on ha indicato – né, si aggiunge. “localizzato” (si vedano le indicazioni circa gli atti depositati in calce al controricorso)- gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale in ordine al quale ha sollecitato il riscontro di questo Giudice (cfr. Cass. sez. un.25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ error in procedendo non è rilevabile ex officio e che questaCorte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dalrelativo accertamento; cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880, secondo cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; Cass. 20.7.2012, n. 12664). Più esattamente, il ricorrente incidentale non ha riprodotto il tenore del la statuizione di primo grado, onde consentire il riscontro,nella cornice, ben vero, delle complessive argomentazioni che ebbero ad integrare l’impianto motivazionale del primo dictum , dell’affermazione del tribunale circa la sussistenza dell’elemento oggettivo della revocatoria limitatamente all’addotto pagamento a mezzo assegni circolari dell’importo di euro 45.000,00. 22.Il difetto di specificità rileva pur alla luce della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle Sezioni Unite di questa Corte. Quivi si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. 23.In ogni caso, questa Corte spiega che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado (è il caso, nella specie de [OSCURATO:PERSONA]) , difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi digravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte – qualora l’eccezione mir i a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni- ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 cod.proc. c iv . (cfr. Cass. (ord.) 16.6.2020, n. 11653; Cass. sez. lav. 28.11.2016, n. 24124; Cass. sez. un. 25.5.2018, n. 13195). 24.Il secondo motivo del ricorso incidentale del pari va respinto. 25.Al riguardo si rappresenta quanto segue. È sufficiente, da un canto , il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’ art. 2710 cod. civ., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l’ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all’imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo (cfr. Cass. (ord.) 27.7.2017, n. 18862; Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33728) . È sufficiente, d’altro canto, in ordine alla produzione di mera copia de gl i assegni circolari, rimarcare l’ineccepibilità del rilievo della corte di merito, secondo cui la prova dell’emissione degli assegni non vale al contempo a dar ragione del loro incasso (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). 26. Il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.27.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dellaricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co.bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P . R . n. 115 /2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte de l la ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper ilricorso ai s