CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LICA] EDMOND nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 90 OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti, in vista dell'udienza camerale di trattazione dei ricorsi, hanno presentato atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale; Tenuto conto della memoria presentata dalla parte civile„ con la quale ha illustrato le ragioni per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, presentando nota-spese per la liquidazione delle competenze per le spese sostenute nel grado; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che in ragione dell'attività effettivamente svolta dal patrocinatore, si liquidano come indicato nel dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.560,00, oltre accessori di legge. Così