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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 30879/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile di due reati di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di rituale querela, è manifestamente infondato in quanto non solo non si confronta con quanto espressamente e correttamente ritenuto dalla Corte distrettuale ( pag.9), ma si basa su argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo posto che, a norma dell'art. 123 cod. pen., la querela è condizione di procedibilità nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e, pertanto, produce i suoi effetti anche nel caso in cui sia proposta contro ignoti o nei confronti di persona erroneamente indicata come colpevole purché sia espressiva della volontà punitiva del querelante sussistente, nel caso di specie, come evidenziato nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere este ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile di due reati di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di rituale querela, è manifestamente infondato in quanto non solo non si confronta con quanto espressamente e correttamente ritenuto dalla Corte distrettuale ( pag.9), ma si basa su argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo posto che, a norma dell'art. 123 cod. pen., la querela è condizione di procedibilità nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e, pertanto, produce i suoi effetti anche nel caso in cui sia proposta contro ignoti o nei confronti di persona erroneamente indicata come colpevole purché sia espressiva della volontà punitiva del querelante sussistente, nel caso di specie, come evidenziato nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere este ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30879/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris