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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20781/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata in questa sede, resa il 26 novembre 2021, il Tribunale del riesame di Napoli, giudicando in sede di rinvio in seguito all'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 15 settembre 2021, ha confermato l'ordinanza cautelare del Gip di Napoli con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte del clan di camorra denominato «clan Moccia», dalla metà dell'anno 2015 in poi.

Secondo la provvisoria incolpazione Liberti avrebbe svolto il ruolo di fiduciario dei dirigenti del sodalizio, ossia del nucleo ristretto della famiglia Moccia e, quindi, di destinatario di ordini e direttive da questi impartiti oltre che, a sua volta, tenuto a riferire e a rendicontare loro; inoltre, quale imprenditore intraneo al sodalizio, sarebbe stato a disposizione anche per mezzo della sua attività economica, siccome destinatario di imponenti provviste finanziarie di natura illecita da reinvestire in attività di impresa che, oltre a consentire di produrre ulteriore ricchezza, venivano utilizzate come strumento per conservare e incrementare relazioni esterne utili al mantenimento del potere da parte della famiglia mafiosa.

Per il medesimo reato associativo, commesso sino alla prima metà del 2015, era già stata emessa nei confronti del Liberti altra ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere datata 5 gennaio 2018 e, per essa, era già stata esercitata l'azione penale in data 9 luglio 2018.

2. La sentenza rescindente - ribadita la correttezza del principio richiamato dal Tribunale del riesame secondo il quale «ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio crimir oso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza» (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511) - ha tuttavia imposto al Tribunale del riesame medesimo una rivalutazione dell'elemento della protrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso oltre l'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, rilevando come fossero stati negletti una serie di elementi, diversi da quello della mera carcerazione del Liberti per effetto della prima ordinanza di custodia cautelare, indicati con memoria difensiva e sulla cui valenza il Tribunale non si era pronunciato, limitandosi a fare riferimento al dato formale della contestazione "aperta"' contenuta nel secondo provvedimento coercitivo.

3. Il Tribunale in sede di rinvio, preso atto dei rilievi critici contenuti nella pronuncia di annullamento, ha ribadito la non operatività della retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., escludendo che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto della seconda ordinanza potesse dirsi commesso prima dell'emissione della prima ordinanza, ritenendo al contrario certa la protrazione della condotta partecipativa del ricorrente all'associazione criminale fino a oltre la data di emissione del primo provvedimento custodiale.

Ciò ha ritenuto sulla scorta dei seguenti elementi: - il sicuro, fattivo e ininterrotto contributo al clan Moccia garantito dal Liberti per tutto l'anno 2017 e, segnatamente, fino a «un periodo assolutamente prossimo alla data di emissione della prima ordinanza cautelare», per come dedotto da una serie di conversazioni richiamate nel provvedimento impugnato (del 19 luglio 2016, del 14 febbraio 2017, del 7 aprile 2017, del 24 aprile 2017, del 6 maggio 2017, del 9 settembre 2017, del novembre e dicembre 2017) che ne confermavano il ruolo di tramite della famiglia Moccia che lo utilizzava per le comunicazioni con gli altri componenti del gruppo, oltre che per la consegna e ricezione di somme di denaro; - l'intercettazione ambientale del 13 gennaio 2018 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e vari esponenti del gruppo criminale, nella quale il primo riferiva a questi ultimi di essere stato chiamato dal Liberti che si era fatto portavoce dell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di incontrare lo stesso Coppola.

Evidenziava sul punto il Tribunale del riesame che, sebbene la conversazione facesse riferimento a fatti avvenuti nel dicembre 2017, ai fini che qui interessano era significativo che gli interlocutori facessero riferimento al Liberti come ancora appartenente al sodalizio che, anzi, godeva tra costoro di incondizionata stima, come imponeva di ritenere la frase del Coppola secondo cui "Mimmo del bar Vittoria è una persona seria"; - il rinvenimento, il 23 gennaio 2018, nel momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare del 5 gennaio precedente, presso l'abitazione del Liberti, di un foglio manoscritto contenente alcuni conteggi per somme di danaro di diverse migliaia di euro associate ai nominativi d Ciuccio, Moccia e di quello dello stesso Liberti.

Il collegio - richiamata integralmente per relationem la propria precedente motivazione in tema di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari che, ha precisato, non hanno costituito oggetto di censura nel ricorso per cassazione, e conseguentemente costituito oggetto della sentenza di annullamento e ribadita l'assenza di elementi positivi dei quali inferire il recesso dell'indagato dall'associazione e l'irrilevanza del cd "tempo silente" - ha nuovamente confermato l'ordinanza impugnata.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento, deducendo un unico, articolato motivo.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale retrodatato i termini di durata della custodia cautelare in carcere al 23 gennaio 2018, data dell'esecuzione della prima ordinanza coercitiva emessa nei suoi confronti nel medesimo procedimento penale e per il medesimo titolo di reato.

Il Tribunale del riesame, al fine di dimostrare la protrazione della condotta partecipativa del Liberti oltre detta data, ha valorizzato presunti elementi di prova che, per l'assoluta inonferenza rispetto al thema decidendum, nonché per essere stati oggetto di colpevole travisamento per omissione, appaiono inidonei a garantire la tenuta logica della nuova motivazione.

Si tratterebbe, infatti, di elementi tutti antecedenti alla data di emissione del primo provvedimento.

Ciò varrebbe sicuramente per le conversazioni menzionate nel provvedimento impugnato, l'ultima delle quali risalente al dicembre 2017.

Ma - giusta la tesi della difesa - lo stesso deve dirsi per la captazione del 13 gennaio 2018, debole dovendosi ritenere l'attualizzazione della condotta partecipativa del Liberti per come desunta dalla frase pronunciata dal Coppola secondo il quale Liberti era "una persona seria".

Con riferimento all'ulteriore elemento ritenuto di rilievo, ovverosia quello del rinvenimento del foglio manoscritto contenente le annotazioni asseritamente attestanti l'esistenza di rapporti economici con un esponente della famiglia Moccia, la difesa ha lamentato come già in sede di impugnazione della prima ordinanza ne avesse fornito giustificazione alternativa, documentando l'esistenza di una pratica gestita da un'agenzia relativamente all'organizzazione di un viaggio nell'interesse degli stessi soggetti indicati nel predetto manoscritto; sicché le cifre indicate sul foglio altro non sarebbero che quelle relative agli esborsi sostenuti da ciascun nucleo familiare per coprire le spese di viaggio e soggiorno.

Di tale spiegazione il Tribunale non avrebbe tenuto alcuna considerazione.

Conclude la difesa come - una volta inesorabilmente accertato negativamente il dato della protrazione della condotta di partecipazione del ricorrente all'associazione criminale oltre la data del primo provvedimento restrittivo - il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto sciogliere l'ulteriore nodo, la cui strada era già stata indicata nella sentenza rescindente, sul se e a quali condizioni fosse possibile la retrodatazione, avendo riguardo alla circostanza che si trattava di condotte legate da connessione cd. qualificata e che le due ordinanze erano state emesse nel medesimo procedimento n. 30350/2013 R.g.n.r. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Questa Corte, con la sentenza 15 settembre 2021, aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale del riesame ravvisando carenza motivazionale in ordine al motivo di gravame con il quale erano stati dedotti dalla difesa elementi di fatto onde avversare l'affermazione della protrazione della condotta di partecipazione del Liberti all'associazione in epoca successiva al 5 gennaio 2018, data dell'emissione della prima ordinanza.

In parte motiva la sentenza di annullamento - una volta ribadito il principio secondo il quale «la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula «aperta», che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n, 16595 del 06;05/2020, Genidoni, Rv. 279222) - aveva altresì richiamato l'insegnamento secondo cui «la protrazione della condotta partecipativa, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi» (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840).

Tale principio è stato ulteriormente ribadito da Sez. 1 n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283, nella quale si è osservato che detta ultima decisione «realizza una sintesi efficace dei diversi orientamenti che si sono confrontati nel tempo in punto di protrazione della condotta partecipativa (ad una associazione di stampo mafioso) in epoca posteriore alla applicazione di una misura restrittiva della libertà personale di tipo custodiale».

In particolare si è ritenuto che «[..] si coglie l'esigenza di una ulteriore riflessione al fine di evitare che i principi indicati trovino attuazione attraverso accertamenti semplificati, tendenti a svuotare, come si dirà, la ratio sottesa all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Un'esigenza già avvertita in qualche occasione dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; ci si riferisce a Sez.1, n. 48211 del 13/11/2013, Allegro, Rv. 257817, secondo cui, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata con formula "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi in fattispecie felIr in tema di contestazione a catena; si tratta di una decisione con cui la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto dell'anteriorità del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclusivamente del dato formale della contestazione del tempus commissi delicti con formula "aperta".

Non è in discussione il principio secondo cui la sopravvenuta detenzione non assume di per sé decisivo rilievo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo.

L'intervenuta carcerazione del soggetto a seguito dell'applicazione di un'ordinanza cautelare non costituisce un elemento automaticamente idoneo a integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza, ma realizza una presunzione relativa di non interruzione che può imporre, ai fini della individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., di valutare la situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione [..]».

In definitiva, secondo il superiore insegnamento, poiché la presunzione è relativa e opera sino a prova contraria, laddove l'indagato adduca, onde vincere detta presunzione, elementi specifici di segno contrario, il giudice non può trascurarli, ma deve chiarire le ragioni per le quali detti elementi non sono in grado di farla ritenere superata.

Sotto altro e più generale profilo, va ricordato che in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il tribunale ha l'obbligo di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa. (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019, dep. 2020, Zoffreo, Rv. 278162).

Va poi ulteriormente ricordato come la sentenza di annullamento avesse ammonito in ordine alla necessità - ove si fosse ritenuto che la condotta partecipativa non si fosse protratta oltre la data di emissione della prima ordinanza - di verificare se i due provvedimenti cautelari fossero stati emessi nell'ambito dello stesso procedimento o comunque di procedimenti costituenti «gemmazione» di un unico procedimento o, invece, nell'ambito di procedimenti affatto diversi.

Ciò in quanto, nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma 3, prima parte, cod. proc. pen.).

Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., Da retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911).

Quanto, infine, alla nozione di «anteriore desumibilità» dagli inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento di quella successiva, la sentenza rescindente aveva espressamente aderito alla più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui «deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini «quantitativi», di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente «qualitativo», all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini» (Sez. 2„ n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230).

Tale criterio interpretativo - si è spiegato - risponde all'esigenza di non far dipendere la durata della privazione della libertà, come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva, da un'estensione non definita né definibile a priori del tempo - che può anche essere non breve - necessario al pubblico ministero per l'esame d'indizi di cui già disponga.

3. Posta questa cornice, va detto che con il provvedimento impugnato, pur a fronte dei reiterati, specifici elementi prospettati dall'indagato al fine di avversare la tesi della protrazione della condotta di partecipazione oltre la data di emissione della prima ordinanza, il Tribunale del riesame ne ha nuovamente omessa la valutazione e, in particolare, ha reputato «di assoluto rilievo» (pag. 7 ordinanza) il rinvenimento, a seguito alla perquisizione domiciliare del 23 gennaio 2018, del foglio manoscritto di cui si è già detto, senza tenere in alcun conto, in ipotesi anche al fine di sostenerne l'irrilevanza, della documentata spiegazione alternativa fornita nella memoria difensiva sulla causale delle somme ivi indicate.

4. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi testé indicati e verificherà se e in che limiti siano sussistenti le condizioni previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata in questa sede, resa il 26 novembre 2021, il Tribunale del riesame di Napoli, giudicando in sede di rinvio in seguito all'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 15 settembre 2021, ha confermato l'ordinanza cautelare del Gip di Napoli con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte del clan di camorra denominato «clan Moccia», dalla metà dell'anno 2015 in poi. Secondo la provvisoria incolpazione Liberti avrebbe svolto il ruolo di fiduciario dei dirigenti del sodalizio, ossia del nucleo ristretto della famiglia Moccia e, quindi, di destinatario di ordini e direttive da questi impartiti oltre che, a sua volta, tenuto a riferire e a rendicontare loro; inoltre, quale imprenditore intraneo al sodalizio, sarebbe stato a disposizione anche per mezzo della sua attività economica, siccome destinatario di imponenti provviste finanziarie di natura illecita da reinvestire in attività di impresa che, oltre a consentire di produrre ulteriore ricchezza, venivano utilizzate come strumento per conservare e incrementare relazioni esterne utili al mantenimento del potere da parte della famiglia mafiosa. Per il medesimo reato associativo, commesso sino alla prima metà del 2015, era già stata emessa nei confronti del Liberti altra ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere datata 5 gennaio 2018 e, per essa, era già stata esercitata l'azione penale in data 9 luglio 2018. 2. La sentenza rescindente - ribadita la correttezza del principio richiamato dal Tribunale del riesame secondo il quale «ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio crimir oso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza» (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511) - ha tuttavia imposto al Tribunale del riesame medesimo una rivalutazione dell'elemento della protrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso oltre l'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, rilevando come fossero stati negletti una serie di elementi, diversi da quello della mera carcerazione del Liberti per effetto della prima ordinanza di custodia cautelare, indicati con memoria difensiva e sulla cui valenza il Tribunale non si era pronunciato, limitandosi a fare riferimento al dato formale della contestazione "aperta"' contenuta nel secondo provvedimento coercitivo. 3. Il Tribunale in sede di rinvio, preso atto dei rilievi critici contenuti nella pronuncia di annullamento, ha ribadito la non operatività della retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., escludendo che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto della seconda ordinanza potesse dirsi commesso prima dell'emissione della prima ordinanza, ritenendo al contrario certa la protrazione della condotta partecipativa del ricorrente all'associazione criminale fino a oltre la data di emissione del primo provvedimento custodiale. Ciò ha ritenuto sulla scorta dei seguenti elementi: - il sicuro, fattivo e ininterrotto contributo al clan Moccia garantito dal Liberti per tutto l'anno 2017 e, segnatamente, fino a «un periodo assolutamente prossimo alla data di emissione della prima ordinanza cautelare», per come dedotto da una serie di conversazioni richiamate nel provvedimento impugnato (del 19 luglio 2016, del 14 febbraio 2017, del 7 aprile 2017, del 24 aprile 2017, del 6 maggio 2017, del 9 settembre 2017, del novembre e dicembre 2017) che ne confermavano il ruolo di tramite della famiglia Moccia che lo utilizzava per le comunicazioni con gli altri componenti del gruppo, oltre che per la consegna e ricezione di somme di denaro; - l'intercettazione ambientale del 13 gennaio 2018 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e vari esponenti del gruppo criminale, nella quale il primo riferiva a questi ultimi di essere stato chiamato dal Liberti che si era fatto portavoce dell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di incontrare lo stesso Coppola. Evidenziava sul punto il Tribunale del riesame che, sebbene la conversazione facesse riferimento a fatti avvenuti nel dicembre 2017, ai fini che qui interessano era significativo che gli interlocutori facessero riferimento al Liberti come ancora appartenente al sodalizio che, anzi, godeva tra costoro di incondizionata stima, come imponeva di ritenere la frase del Coppola secondo cui "Mimmo del bar Vittoria è una persona seria"; - il rinvenimento, il 23 gennaio 2018, nel momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare del 5 gennaio precedente, presso l'abitazione del Liberti, di un foglio manoscritto contenente alcuni conteggi per somme di danaro di diverse migliaia di euro associate ai nominativi d Ciuccio, Moccia e di quello dello stesso Liberti. Il collegio - richiamata integralmente per relationem la propria precedente motivazione in tema di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari che, ha precisato, non hanno costituito oggetto di censura nel ricorso per cassazione, e conseguentemente costituito oggetto della sentenza di annullamento e ribadita l'assenza di elementi positivi dei quali inferire il recesso dell'indagato dall'associazione e l'irrilevanza del cd "tempo silente" - ha nuovamente confermato l'ordinanza impugnata. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento, deducendo un unico, articolato motivo. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale retrodatato i termini di durata della custodia cautelare in carcere al 23 gennaio 2018, data dell'esecuzione della prima ordinanza coercitiva emessa nei suoi confronti nel medesimo procedimento penale e per il medesimo titolo di reato. Il Tribunale del riesame, al fine di dimostrare la protrazione della condotta partecipativa del Liberti oltre detta data, ha valorizzato presunti elementi di prova che, per l'assoluta inonferenza rispetto al thema decidendum, nonché per essere stati oggetto di colpevole travisamento per omissione, appaiono inidonei a garantire la tenuta logica della nuova motivazione. Si tratterebbe, infatti, di elementi tutti antecedenti alla data di emissione del primo provvedimento. Ciò varrebbe sicuramente per le conversazioni menzionate nel provvedimento impugnato, l'ultima delle quali risalente al dicembre 2017. Ma - giusta la tesi della difesa - lo stesso deve dirsi per la captazione del 13 gennaio 2018, debole dovendosi ritenere l'attualizzazione della condotta partecipativa del Liberti per come desunta dalla frase pronunciata dal Coppola secondo il quale Liberti era "una persona seria". Con riferimento all'ulteriore elemento ritenuto di rilievo, ovverosia quello del rinvenimento del foglio manoscritto contenente le annotazioni asseritamente attestanti l'esistenza di rapporti economici con un esponente della famiglia Moccia, la difesa ha lamentato come già in sede di impugnazione della prima ordinanza ne avesse fornito giustificazione alternativa, documentando l'esistenza di una pratica gestita da un'agenzia relativamente all'organizzazione di un viaggio nell'interesse degli stessi soggetti indicati nel predetto manoscritto; sicché le cifre indicate sul foglio altro non sarebbero che quelle relative agli esborsi sostenuti da ciascun nucleo familiare per coprire le spese di viaggio e soggiorno. Di tale spiegazione il Tribunale non avrebbe tenuto alcuna considerazione. Conclude la difesa come - una volta inesorabilmente accertato negativamente il dato della protrazione della condotta di partecipazione del ricorrente all'associazione criminale oltre la data del primo provvedimento restrittivo - il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto sciogliere l'ulteriore nodo, la cui strada era già stata indicata nella sentenza rescindente, sul se e a quali condizioni fosse possibile la retrodatazione, avendo riguardo alla circostanza che si trattava di condotte legate da connessione cd. qualificata e che le due ordinanze erano state emesse nel medesimo procedimento n. 30350/2013 R.g.n.r. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Questa Corte, con la sentenza 15 settembre 2021, aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale del riesame ravvisando carenza motivazionale in ordine al motivo di gravame con il quale erano stati dedotti dalla difesa elementi di fatto onde avversare l'affermazione della protrazione della condotta di partecipazione del Liberti all'associazione in epoca successiva al 5 gennaio 2018, data dell'emissione della prima ordinanza. In parte motiva la sentenza di annullamento - una volta ribadito il principio secondo il quale «la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula «aperta», che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n, 16595 del 06;05/2020, Genidoni, Rv. 279222) - aveva altresì richiamato l'insegnamento secondo cui «la protrazione della condotta partecipativa, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi» (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840). Tale principio è stato ulteriormente ribadito da Sez. 1 n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283, nella quale si è osservato che detta ultima decisione «realizza una sintesi efficace dei diversi orientamenti che si sono confrontati nel tempo in punto di protrazione della condotta partecipativa (ad una associazione di stampo mafioso) in epoca posteriore alla applicazione di una misura restrittiva della libertà personale di tipo custodiale». In particolare si è ritenuto che «[..] si coglie l'esigenza di una ulteriore riflessione al fine di evitare che i principi indicati trovino attuazione attraverso accertamenti semplificati, tendenti a svuotare, come si dirà, la ratio sottesa all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Un'esigenza già avvertita in qualche occasione dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; ci si riferisce a Sez.1, n. 48211 del 13/11/2013, Allegro, Rv. 257817, secondo cui, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata con formula "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi in fattispecie felIr in tema di contestazione a catena; si tratta di una decisione con cui la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto dell'anteriorità del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclusivamente del dato formale della contestazione del tempus commissi delicti con formula "aperta". Non è in discussione il principio secondo cui la sopravvenuta detenzione non assume di per sé decisivo rilievo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. L'intervenuta carcerazione del soggetto a seguito dell'applicazione di un'ordinanza cautelare non costituisce un elemento automaticamente idoneo a integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza, ma realizza una presunzione relativa di non interruzione che può imporre, ai fini della individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., di valutare la situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione [..]». In definitiva, secondo il superiore insegnamento, poiché la presunzione è relativa e opera sino a prova contraria, laddove l'indagato adduca, onde vincere detta presunzione, elementi specifici di segno contrario, il giudice non può trascurarli, ma deve chiarire le ragioni per le quali detti elementi non sono in grado di farla ritenere superata. Sotto altro e più generale profilo, va ricordato che in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il tribunale ha l'obbligo di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa. (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019, dep. 2020, Zoffreo, Rv. 278162). Va poi ulteriormente ricordato come la sentenza di annullamento avesse ammonito in ordine alla necessità - ove si fosse ritenuto che la condotta partecipativa non si fosse protratta oltre la data di emissione della prima ordinanza - di verificare se i due provvedimenti cautelari fossero stati emessi nell'ambito dello stesso procedimento o comunque di procedimenti costituenti «gemmazione» di un unico procedimento o, invece, nell'ambito di procedimenti affatto diversi. Ciò in quanto, nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma 3, prima parte, cod. proc. pen.). Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., Da retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911). Quanto, infine, alla nozione di «anteriore desumibilità» dagli inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento di quella successiva, la sentenza rescindente aveva espressamente aderito alla più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui «deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini «quantitativi», di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente «qualitativo», all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini» (Sez. 2„ n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230). Tale criterio interpretativo - si è spiegato - risponde all'esigenza di non far dipendere la durata della privazione della libertà, come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva, da un'estensione non definita né definibile a priori del tempo - che può anche essere non breve - necessario al pubblico ministero per l'esame d'indizi di cui già disponga. 3. Posta questa cornice, va detto che con il provvedimento impugnato, pur a fronte dei reiterati, specifici elementi prospettati dall'indagato al fine di avversare la tesi della protrazione della condotta di partecipazione oltre la data di emissione della prima ordinanza, il Tribunale del riesame ne ha nuovamente omessa la valutazione e, in particolare, ha reputato «di assoluto rilievo» (pag. 7 ordinanza) il rinvenimento, a seguito alla perquisizione domiciliare del 23 gennaio 2018, del foglio manoscritto di cui si è già detto, senza tenere in alcun conto, in ipotesi anche al fine di sostenerne l'irrilevanza, della documentata spiegazione alternativa fornita nella memoria difensiva sulla causale delle somme ivi indicate. 4. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi testé indicati e verificherà se e in che limiti siano sussistenti le condizioni previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza
Sentenza Cassazione n. 20781/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris