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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 35518/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9694-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4760/19/0 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla C.T.P. di Latina l'estratto di ruolo formato a proprio carico per mancato pagamento di debiti tributari; che la C.T.P. di Latina, con sentenza n. 12/2018, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, sez. st . di Latina, la quale, con sentenza n. 4760/19, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non risultasse dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla formazione del ruolo per cui è causa; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.

CiV., [OSCURATO:PERSONA]; che all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata a nuovo ruolo (cfr. ordinanza interlocutoria del 6.7.2022. n. 21341), pendendo innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ordinanza interlocutoria del 10.2.2022, n. 4526), la questione, conseguente all'introduzione, ad opera dell'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con mod. dalla

I. n. 215 del 2021, del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, Ric. 2020 n. 9694 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- relativa all'estensione, ai giudizi in corso, del divieto di autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, contemplato dalla richiamata normativa sopravvenuta; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che la controricorrente ha depositato atto di rinunzia al controricorso per cassazione, avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 5 della

I. n. 130 del 2022 ed avendo - si opina - provveduto al pagamento dei relativi importi ancora dovuti (cfr. documentazione allegata all'istanza predetta); che, tuttavia, non può essere dichiarata, allo stato, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della lite, in difetto di rinuncia anche da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ovvero di idonea documentazione attestante, come richiesto dal comma 7 del medesimo art. 5, oltre alla regolarità della domanda di definizione agevolata, anche l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto ovvero, ancora, l'insussistenza di ulteriori e residui importi da pagare (arg. da Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01); P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Ses

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9694-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4760/19/0 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla C.T.P. di Latina l'estratto di ruolo formato a proprio carico per mancato pagamento di debiti tributari; che la C.T.P. di Latina, con sentenza n. 12/2018, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, sez. st . di Latina, la quale, con sentenza n. 4760/19, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non risultasse dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla formazione del ruolo per cui è causa; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. CiV., [OSCURATO:PERSONA]; che all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata a nuovo ruolo (cfr. ordinanza interlocutoria del 6.7.2022. n. 21341), pendendo innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ordinanza interlocutoria del 10.2.2022, n. 4526), la questione, conseguente all'introduzione, ad opera dell'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con mod. dalla I. n. 215 del 2021, del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, Ric. 2020 n. 9694 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- relativa all'estensione, ai giudizi in corso, del divieto di autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, contemplato dalla richiamata normativa sopravvenuta; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che la controricorrente ha depositato atto di rinunzia al controricorso per cassazione, avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 5 della I. n. 130 del 2022 ed avendo - si opina - provveduto al pagamento dei relativi importi ancora dovuti (cfr. documentazione allegata all'istanza predetta); che, tuttavia, non può essere dichiarata, allo stato, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della lite, in difetto di rinuncia anche da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ovvero di idonea documentazione attestante, come richiesto dal comma 7 del medesimo art. 5, oltre alla regolarità della domanda di definizione agevolata, anche l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto ovvero, ancora, l'insussistenza di ulteriori e residui importi da pagare (arg. da Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01); P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Ses
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