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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 ottobre 1982

Cassazione n. 03287/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1984 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico ricorso hanno chiesto l'annullamento della sentenza in epigrafe lamentando:- con il primo motivo la violazione degli artt. 178, 180 e 602 comma 1 bis c.p.p. per aver la Corte rigettato de plano il concordato, pronunciando direttamente la sentenza senza discussione del processo in violazione dell'art. 602 comma 1 bis c.p.p.; -con il secondo motivo la violazione di legge nonché vizio motivazionale in relazione all'art. 625 n. 2 c.p. e all' art. 192 c.p.p. per insussistenza della prova dell'aggravante del mezzo fraudolento. 2.La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza impugnata, acquisite all'udienza del 22.02.22 le conclusioni delle parti, aveva rigettato la proposta di concordato che conteneva l'esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento, con il consenso del PG, e confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del

1.10. 2020 che aveva condannato i ricorrenti, all'esito del giudizio abbreviato, in relazione al reato di furto aggravato, commesso ai danni di due viaggiatori cui sottraevano il bagaglio contenuto nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], riuscendo ad aprire le portiere, chiuse correttamente, mediante l'utilizzo di un dispositivo elettronico fraudolento.

3. La Procura Generale in sede ha presentato la requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per l'ulteriore corso a seguito dell'accoglimento con riguardo al primo assorbente motivo.

4. Il ricorso è fondato.

Invero, alla stregua di quanto evincibile dall'esame del fascicolo processuale, risulta comprovato che la difesa aveva presentato istanza di concordato ex art.599 bis c.p.p., iI31/ 01/1-02/22 con consenso del PG il 1.02.22, sulla base dell'esclusione dell' aggravante del mezzo fraudolento.

La Corte di appello nell'udienza del 22.02.22 rigettava la proposta di concordato e si pronunciava direttamente nel merito per la conferma della sentenza di condanna.

Si è pertanto verificata una ipotesi di nullità ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., atteso che risulta essere stata impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito.

4.1. Vanno infatti ribaditi i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità ( cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 17875 del 22/04/2022 Ud. (dep. 04/05/2022) Rv. 283464 - 02 ) che in tema di "patteggiamento in appello", la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è dovuta se tale richiesta sia stata formulata, come nel caso di specie, prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen.; e che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in • appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1- bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito ( Sez. 5 - , Sentenza n. 47574 del 02/07/2019 Ud. (dep. 22/11/2019 ) Rv. 277546 - 01).

5. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso.

P.Q.M. e Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1984 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico ricorso hanno chiesto l'annullamento della sentenza in epigrafe lamentando:- con il primo motivo la violazione degli artt. 178, 180 e 602 comma 1 bis c.p.p. per aver la Corte rigettato de plano il concordato, pronunciando direttamente la sentenza senza discussione del processo in violazione dell'art. 602 comma 1 bis c.p.p.; -con il secondo motivo la violazione di legge nonché vizio motivazionale in relazione all'art. 625 n. 2 c.p. e all' art. 192 c.p.p. per insussistenza della prova dell'aggravante del mezzo fraudolento. 2.La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza impugnata, acquisite all'udienza del 22.02.22 le conclusioni delle parti, aveva rigettato la proposta di concordato che conteneva l'esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento, con il consenso del PG, e confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 1.10. 2020 che aveva condannato i ricorrenti, all'esito del giudizio abbreviato, in relazione al reato di furto aggravato, commesso ai danni di due viaggiatori cui sottraevano il bagaglio contenuto nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], riuscendo ad aprire le portiere, chiuse correttamente, mediante l'utilizzo di un dispositivo elettronico fraudolento. 3. La Procura Generale in sede ha presentato la requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per l'ulteriore corso a seguito dell'accoglimento con riguardo al primo assorbente motivo. 4. Il ricorso è fondato. Invero, alla stregua di quanto evincibile dall'esame del fascicolo processuale, risulta comprovato che la difesa aveva presentato istanza di concordato ex art.599 bis c.p.p., iI31/ 01/1-02/22 con consenso del PG il 1.02.22, sulla base dell'esclusione dell' aggravante del mezzo fraudolento. La Corte di appello nell'udienza del 22.02.22 rigettava la proposta di concordato e si pronunciava direttamente nel merito per la conferma della sentenza di condanna. Si è pertanto verificata una ipotesi di nullità ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., atteso che risulta essere stata impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito. 4.1. Vanno infatti ribaditi i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità ( cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 17875 del 22/04/2022 Ud. (dep. 04/05/2022) Rv. 283464 - 02 ) che in tema di "patteggiamento in appello", la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è dovuta se tale richiesta sia stata formulata, come nel caso di specie, prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen.; e che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in • appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1- bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito ( Sez. 5 - , Sentenza n. 47574 del 02/07/2019 Ud. (dep. 22/11/2019 ) Rv. 277546 - 01). 5. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso. P.Q.M. e Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteri