CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il contestato delitto di ricettazione è estinto per intervenuta prescrizione; che, ai fini del calcolo del relativo termine con riferimento al reato de qua, nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15.10.2021, Ceglia, Rv. 282307) e, pertanto, nella specie, nel giorno 22/03/2012; che la contestazione della recidiva deve essere puntuale con riferimento alla sua esatta tipologia essendo una circostanza aggravante del reato, sicchè la dicitura indicata nel capo imputazione "recidiva ex art. 99 cod. pen.", come nel caso di specie, senza ulteriori specificazioni, esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice, che non incide sul termine di prescrizione (sez. 5 n. 21866 del 13.3.2025, Zavagli, Rv. 288293; Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274446; Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016-dep.2017, Bencandato, Rv. 270843); che, pertanto, avuto riguardo al dies a quo come sopra indicato, il termine massimo di prescrizione è pari a dieci anni di reclusione, non dovendosi tenere conto della ritenuta recidiva da considerarsi semplice, sicchè, in assenza di causa di sospensione ex lege, il contestato delitto di ricettazione si è estinto in data 21 marzo 2022 e quindi in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il giorno 18 novembre 20