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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11650/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ITinammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei saldi attivi, delle somme di denaro, dei valori, dei titoli, dei preziosi a lei riconducibili nonché dei beni immobili e dei beni mobili registrati, fino alla concorrenza dell'importo di 102.285,06 euro, per il reato di trasferimento di valori, in concorso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso, attribuivano fittiziamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. -amministrata da [OSCURATO:PERSONA]- un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] A e un distributore di carburante con annessi bar e autolavaggio, quest'ultimo fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale disposte a carico di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Deduce:

1.1. "Violazione di legge in relazione all'art. 240 bis c.p. e 321 c.p.p.

Mancanza del requisito della sproporzionalità.

Omessa motivazione in punto di prova della disponibilità indiretta dei beni in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA]".

La ricorrente premette che è stata attinta dal provvedimento impugnato perché ritenuta prestanome del padre, [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei seguenti elementi: sostanziale assenza di redditi negli anni 2018-2021; acquisto di un'autovettura; titolarità di un conto corrente su cui venivano effettuati versamenti per 57.690,00 tra agosto 2018 e dicembre 2019 e dal quale venivano effettuati bonifici in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].

Ciò premesso, assume che il provvedimento non ha offerto una logica e congrua motivazione in punto di sproporzione dei valori e di disponibilità indiretta dei beni, essendosi limitato a giustificare il primo dei requisiti, ma non anche il secondo, per il quale, nei confronti del terzo, è richiesto uno sforzo dimostrativo analogo a quello preteso per l'accertamento giudiziale di qualsiasi fatto di giuridica rilevanza.

Con riguardo al requisito della sproporzione, osserva come il Tribunale non abbia tenuto conto dei redditi complessivamente prodotti dal nucleo famigliare, per come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Vengono, dunque, compendiati i redditi prodotti e le attività svolte dal nucleo famigliare costituito da lei, dal padre [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo al requisito della disponibilità indiretta, osserva come non vi siano elementi per far ritenere che il conto fosse nella disponibilità del padre, visto che tutte le somme versate venivano utilizzate dalla ricorrente.

Precisa che il versamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva effettuato in coincidenza con l'avvio dell'operazione commerciale relativa alla gestione del distributore di carburante e del Bar e tanto dimostra come l'investimento fosse stato realizzato da [OSCURATO:PERSONA] con risorse proprie e della propria famiglia e non come prestanome di Fusser.

Aggiunge che aveva la disponibilità delle somme di denaro perché nel 2015 riceveva 140.000,00 euro dal padre, per il riscatto di una polizza vita sottoscritta nel 2012, a titolo di regalia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Risulta assorbente premettere che con decisione in data odierna questa Corte ha annullato le ordinanze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi il vizio di omessa motivazione con riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, al cui riguardo è stato disposto il rinvio davanti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Giudizio che va rinnovato anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], visto che la sussistenza del fumus commissi delicti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di trasferimento fraudolento di valori costituisce il necessario presupposto del vincolo apposto sui beni dell'odierna ricorrente.

2. Il provvedimento deve essere conseguentemente annullato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p..

Così deciso il 9 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ITinammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei saldi attivi, delle somme di denaro, dei valori, dei titoli, dei preziosi a lei riconducibili nonché dei beni immobili e dei beni mobili registrati, fino alla concorrenza dell'importo di 102.285,06 euro, per il reato di trasferimento di valori, in concorso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso, attribuivano fittiziamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. -amministrata da [OSCURATO:PERSONA]- un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] A e un distributore di carburante con annessi bar e autolavaggio, quest'ultimo fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale disposte a carico di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce: 1.1. "Violazione di legge in relazione all'art. 240 bis c.p. e 321 c.p.p. Mancanza del requisito della sproporzionalità. Omessa motivazione in punto di prova della disponibilità indiretta dei beni in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA]". La ricorrente premette che è stata attinta dal provvedimento impugnato perché ritenuta prestanome del padre, [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei seguenti elementi: sostanziale assenza di redditi negli anni 2018-2021; acquisto di un'autovettura; titolarità di un conto corrente su cui venivano effettuati versamenti per 57.690,00 tra agosto 2018 e dicembre 2019 e dal quale venivano effettuati bonifici in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò premesso, assume che il provvedimento non ha offerto una logica e congrua motivazione in punto di sproporzione dei valori e di disponibilità indiretta dei beni, essendosi limitato a giustificare il primo dei requisiti, ma non anche il secondo, per il quale, nei confronti del terzo, è richiesto uno sforzo dimostrativo analogo a quello preteso per l'accertamento giudiziale di qualsiasi fatto di giuridica rilevanza. Con riguardo al requisito della sproporzione, osserva come il Tribunale non abbia tenuto conto dei redditi complessivamente prodotti dal nucleo famigliare, per come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Vengono, dunque, compendiati i redditi prodotti e le attività svolte dal nucleo famigliare costituito da lei, dal padre [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo al requisito della disponibilità indiretta, osserva come non vi siano elementi per far ritenere che il conto fosse nella disponibilità del padre, visto che tutte le somme versate venivano utilizzate dalla ricorrente. Precisa che il versamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva effettuato in coincidenza con l'avvio dell'operazione commerciale relativa alla gestione del distributore di carburante e del Bar e tanto dimostra come l'investimento fosse stato realizzato da [OSCURATO:PERSONA] con risorse proprie e della propria famiglia e non come prestanome di Fusser. Aggiunge che aveva la disponibilità delle somme di denaro perché nel 2015 riceveva 140.000,00 euro dal padre, per il riscatto di una polizza vita sottoscritta nel 2012, a titolo di regalia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Risulta assorbente premettere che con decisione in data odierna questa Corte ha annullato le ordinanze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi il vizio di omessa motivazione con riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, al cui riguardo è stato disposto il rinvio davanti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. Giudizio che va rinnovato anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], visto che la sussistenza del fumus commissi delicti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di trasferimento fraudolento di valori costituisce il necessario presupposto del vincolo apposto sui beni dell'odierna ricorrente. 2. Il provvedimento deve essere conseguentemente annullato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.. Così deciso il 9 settembre
Decreto Cassazione n. 11650/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris