Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21141/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo -con cui il ricorrente deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di rapina nella forma del concorso anomalo- ed il secondo motivo - con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di favoreggiamento personale - sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già dedotte nell'atto di appello e ritenute infondate dalla Corte di merito con motivazione scevra da manifesta illogicità che richiama puntualmente i dati fattuali contenuti agli atti e li valuta in modo congiunto ritenendo così provato il previo accordo dell'imputato alla condotta furtiva del complice [OSCURATO:PERSONA], degenerata in rapina.

Ritenuto che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità, oggetto della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 86/2024, è indeducibile in questa sede poiché questione non proposta nelle conclusioni rassegnate avanti il giudice di appello.

Non è infatti deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di tale diminuente,ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata nel secondo grado di giudizio con motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (in tal senso anche Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo -con cui il ricorrente deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di rapina nella forma del concorso anomalo- ed il secondo motivo - con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di favoreggiamento personale - sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già dedotte nell'atto di appello e ritenute infondate dalla Corte di merito con motivazione scevra da manifesta illogicità che richiama puntualmente i dati fattuali contenuti agli atti e li valuta in modo congiunto ritenendo così provato il previo accordo dell'imputato alla condotta furtiva del complice [OSCURATO:PERSONA], degenerata in rapina. Ritenuto che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità, oggetto della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 86/2024, è indeducibile in questa sede poiché questione non proposta nelle conclusioni rassegnate avanti il giudice di appello. Non è infatti deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di tale diminuente,ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata nel secondo grado di giudizio con motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (in tal senso anche Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 21141/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris