CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 35600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26/10/2022, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la revoca delle statuizioni civili disposte con la sentenza di condanna pronunciata per il reato di cui all'art. 323, comma primo cod. pen. già revocata con ordinanza del 9/5/2018 in quanto il fatto non è più previsto come reato. 2. Il giudice di esecuzione ha respinto l'istanza aderendo alla giurisprudenza di legittimità per la quale la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis non comporta la revoca delle statuizioni civili in quanto il fatto, che pure perde di rilevo penale, conserva la natura di illecito civile. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale ha anche evidenziato che le statuizioni civili si riferiscono anche alla condanna per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. e che, pertanto, non sarebbe possibile procedere alla revoca per uno soltanto dei due fatti. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto due motivi. 3.1. Violazione dell'art. 673 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la decisione del Tribunale non sarebbe condivisibile in quanto, come enucleabile dalla sentenza della Corte cost. n. 12 del 2016 e da numerose pronunce di legittimità, la condanna al risarcimento danni sarebbe inscindibilmente connessa alla condanna per il reato di cui all'imputazione così che, una volta esclusa la responsabilità penale o anche solo escluso che la condotta abbia o abbia avuto rilievo penale, le statuizioni civili eventualmente assunte dovrebbero essere revocate. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta impossibilità di revocare le statuizioni civili in quanto queste si riferirebbero anche alla condanna per il reato di cui all'art. 479 cod. proc. pen. 4. In data 20 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 673 cod. proc. pen. evidenziando che la revoca della sentenza di condanna per abolizione dell'ipotesi di reato il giudice, come enucleabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2016, comporterebbe anche la revoca delle statuizioni civili. La doglianza è infondata. Come correttamente evidenziato dalla Sezioni Unite Schirru, pure citate nel ricorso, si devono distinguere due diverse situazioni. La prima, quella che si determina quando l'abolizione dell'ipotesi di reato interviene nel corso del processo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, nella quale il giudice penale, non potendo pronunciare sentenza di condanna, non può esprimersi in merito alla domanda civile, tanto che se l'abolitio criminis interviene nel corso dell'appello le statuizioni civili devono essere revocate. La seconda, quella che si determina nel caso in cui l'ipotesi di reato viene abrogata dopo che la condanna è divenuta irrevocabile, nella quale le statuizioni civili restano ferme./ In tale caso, infatti, "la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis, conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata. Si tratta infatti del diverso caso della sopravvenienza della abrogazione alla sentenza di condanna come intesa dall'art. 2, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., e cioè avente carattere definitivo (v. Corte cost., n. 273 del 2002): precetto il quale sancisce, per tale sola ipotesi, il dovere del giudice dell'esecuzione di disporre la cessazione della esecuzione della condanna stessa e dei suoi effetti penali, fatte salve dunque le statuizioni civili. Ciò in quanto, nella situazione descritta, il riconoscimento del risarcimento del danno o alla riparazione è avvenuto con riferimento ad un fatto-reato che, al momento della pronuncia stessa, era stato accertato come tale con relativa condanna penale e il successivo venir meno di questa per effetto dell'abrogazione non può incidere sulla cristallizzazione del giudicato riguardo ai capi civili della sentenza. La disposizione costituisce, del resto, un principio di carattere generale nel quale deve essere inquadrato il disposto dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui ribadisce il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sentenza o il decreto di condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, nella ipotesi in cui il procedimento penale per il reato abrogato dal detto decreto sia stato definito prima della sua entrata in vigore con sentenza di condanna o decreto irrevocabili. Principio che va a legarsi anche al disposto dell'art. 673 del codice di rito, il quale prevede un identico potere di revoca della sentenza di condanna o del decreto penale, da intendere nei limiti anzidetti, quando il giudice dell'esecuzione sia chiamato a revocare il titolo definitivo di condanna per abrogazione del reato" (così testualmente Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885 - 01; cfr. successivamente anche Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2018, Esposito, Rv. 273191 - 01). 2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione si è correttamente conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La censura oggetto del secondo motivo, d'altro canto, considerato che la questione posta avrebbe assunto rilievo solo qualora si fosse ritenuto che non era possibile revocare le statuizioni civili in quanto queste si riferiscono anche alla condanna per il reato di cui all'art. 479 cod. pen., risulta priva di rilievo ed è pertanto da ritenersi assorbita. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d