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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40903/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso !a sentenza del 22/2/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena finale da rideterminare in mesi otto di reclusione e per l'inammissibilità nel resto del ricorso il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato, mentre, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla commisurazione della pena base conseguente alla riconosciuta sussistenza della fattispecie tentata.

In proposito lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe giustificato la propria decisione utilizzando parametri commisurativi estranei al significato della diminuente ex articolo 56 c.p.

Con il secondo motivo viene invece eccepita violazione di legge non avendo proceduto la Corte territoriale, una volta provveduto a rimodulare il trattamento sanzionatorio, ad applicare la diminuente processuale connessa alla scelta del rito abbreviato operata dall'imputato.

3. Il difensore dell'imputato ha trasmesso memoria con la quale ha confutato le conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo è in realtà manifestamente infondato.

Le censure del ricorrente si fondano infatti sull'assertivo ed erroneo presupposto che il giudice nel determinare l'entità della riduzione della pena prevista per il reato consumato debba esclusivamente fare riferimento al grado di progressione della condotta.

In realtà, nella fattispecie tentata, il momento in cui la consumazione del reato si interrompe è elemento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravità del fatto, dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontà dell'agente.

Le ragioni per cui l'azione non viene portata a termine possono certamente assumere in concreto un qualche rilievo ai fini della valutazione della effettiva offensività del fatto, ma non esauriscono l'orizzonte dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione della pena in concreto entro la forbice edittale segnata dal combinato disposto dell'art. 56 c.p. e della specifica norma incriminatrice oggetto di contestazione.

Del tutto legittimamente e con motivazione adeguata, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto di non applicare nella massima estensione la riduzione prevista dal citato art. 56 in ragione della ritenuta gravità complessiva del fatto, desunta dalla violenza dell'azione e dalla pericolosità dell'imputato, a sua volta ricavata dalla circostanza che egli ha agito mentre era sottoposto a misura di prevenzione.3.

E' invece fondato il secondo motivo.

Nel rideterminare la pena detentiva stabilita dal giudice di primo grado, attenuando ai sensi dell'art. 63 c.p. l'aumento relativo alla riconosciuta recidiva reiterata e qualificata, la Corte ha omesso di applicare all'esito del calcolo la diminuente processuale collegata alla scelta del rito abbreviato operata dall'imputato, finendo così paradossalmente per irrogare una sanzione più severa di quella applicata dal Tribunale.

Limitatamente a tale profilo la sentenza impugnata deve essere dunque annullata, ma senza rinvio, potendosi procedere, stante l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 442 c.p.p., già in questa sede alla sostituzione della pena detentiva applicata con quella di mesi otto di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi otto di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso !a sentenza del 22/2/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena finale da rideterminare in mesi otto di reclusione e per l'inammissibilità nel resto del ricorso il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato, mentre, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla commisurazione della pena base conseguente alla riconosciuta sussistenza della fattispecie tentata. In proposito lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe giustificato la propria decisione utilizzando parametri commisurativi estranei al significato della diminuente ex articolo 56 c.p. Con il secondo motivo viene invece eccepita violazione di legge non avendo proceduto la Corte territoriale, una volta provveduto a rimodulare il trattamento sanzionatorio, ad applicare la diminuente processuale connessa alla scelta del rito abbreviato operata dall'imputato. 3. Il difensore dell'imputato ha trasmesso memoria con la quale ha confutato le conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è in realtà manifestamente infondato. Le censure del ricorrente si fondano infatti sull'assertivo ed erroneo presupposto che il giudice nel determinare l'entità della riduzione della pena prevista per il reato consumato debba esclusivamente fare riferimento al grado di progressione della condotta. In realtà, nella fattispecie tentata, il momento in cui la consumazione del reato si interrompe è elemento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravità del fatto, dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontà dell'agente. Le ragioni per cui l'azione non viene portata a termine possono certamente assumere in concreto un qualche rilievo ai fini della valutazione della effettiva offensività del fatto, ma non esauriscono l'orizzonte dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione della pena in concreto entro la forbice edittale segnata dal combinato disposto dell'art. 56 c.p. e della specifica norma incriminatrice oggetto di contestazione. Del tutto legittimamente e con motivazione adeguata, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto di non applicare nella massima estensione la riduzione prevista dal citato art. 56 in ragione della ritenuta gravità complessiva del fatto, desunta dalla violenza dell'azione e dalla pericolosità dell'imputato, a sua volta ricavata dalla circostanza che egli ha agito mentre era sottoposto a misura di prevenzione.3. E' invece fondato il secondo motivo. Nel rideterminare la pena detentiva stabilita dal giudice di primo grado, attenuando ai sensi dell'art. 63 c.p. l'aumento relativo alla riconosciuta recidiva reiterata e qualificata, la Corte ha omesso di applicare all'esito del calcolo la diminuente processuale collegata alla scelta del rito abbreviato operata dall'imputato, finendo così paradossalmente per irrogare una sanzione più severa di quella applicata dal Tribunale. Limitatamente a tale profilo la sentenza impugnata deve essere dunque annullata, ma senza rinvio, potendosi procedere, stante l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 442 c.p.p., già in questa sede alla sostituzione della pena detentiva applicata con quella di mesi otto di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi otto di r
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