CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 01649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6786/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente– Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1994/2022 del T ribunale [OSCURATO:PERSONA] - Sezione distaccatadi CATANIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLEONE [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. [OSCURATO:PERSONA] L’Università degli Studi di Messina decretava l’indizione delle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] per il triennio 2022/2025, per la nomina di tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei lettori. [OSCURATO:PERSONA], dipendente universitario in servizio presso l’AOU “Martino” di Messina, presentava la propria candidatura ed all’esito delle elezioni del 19 e 20 dicembre 2022, si collocava al primo posto. [OSCURATO:PERSONA] della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Messina, disponeva la sospensione del procedimento di nomina avendo rilevato una situazione di potenziale conflitto di interesse tra il ruolo ricoperto dal Todaro di [OSCURATO:PERSONA] FGU [OSCURATO:PERSONA], nonché di componente della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio Nazionale della predetta Organizzazione sindacale, e quello di rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici in seno al [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della denunciata incompatibilità veniva richiamato il CCNL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2016-2018 che all’art. 4 prescrive che il sistema delle relazioni sindacali si debba svolgere “nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati”. In particolare, era disposta la sospensione perché ritenuta incompatibile la situazione di rappresentare legalmente un’organizzazione sindacale, esercitando direttamente il potere di firma in sede di contrattazione, con la partecipazione al [OSCURATO:PERSONA], organo di esercizio dell’azione amministrativa.Anche sul piano delle relazioni sindacali, il contemporaneo incarico era ritenuto potenzialmente idoneo a porre l’organizzazione sindacale in una situazione privilegiata nei confronti degli altri soggettisindacali e, sul piano dei rapporti istituzionali, ugualmente idoneo a determinare indebite pressioni sui rappresentanti della parte pubblica dell’istituzione.Il provvedimento di sospensione era impugnato dal Todaro, in sede cautelare, dinanzi al TAR Sicilia che, ritenuta la propria giurisdizione, con decreto del 31 dicembre 2022, sospendeva il provvedimento. Successivamente impugnato il provvedimento cautelare, il Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia confermava la sospensione, rimettendo al giudizio di merito la valutazione anche in punto di giurisdizione. L’Università degli Studi di Messina proponeva regolamento preventivo di giurisdizione cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. L’Ufficio della Procura generale concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA], in sede di controricorso, ha sollevato eccezione relativa alla carenza di integrità del contraddittorio. Più specificamente, ha eccepito che il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato proposto solo nei suoi confronti e non degli altri soggetti coinvolti nel giudizio svoltosi innanzi al TAR Sicilia ed al Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia, quali il Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza ed il Presidente del Senato accademico. L’eccezione, da trattarsi preliminarmente, è fondata. E’ incontestato che l’originario giudizio cautelare, relativo alla impugnazione del provvedimento di sospensione in discussione, avesse coinvolto, oltre che l’Università degli Studi di Messina, anche il Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza ed il Presidente del Senato accademico. Questi ultimi non sono stati chiamati in giudizio in questa sede processuale. Si osserva che sicuramente la natura cautelare del precedente giudizio non incide in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, attesa la non definitività dello stesso (si veda Cass.n. 12664/2020); peraltro tali posizioni soggettive definiscono comunque “l’ambito” processuale che ha originato il regolamento preventivo di giurisdizione, e dunque devono costituire anche il riferimento necessario quanto ad individuazione delle parti processuali cui destinare il contraddittorio anche in questa sede.In conseguenza risulta necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza e del Presidente del Senato accademico, con onere di parte ricorrentedi notificare gli atti nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento. P.Q.M. La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Messina e del Presidente del Senato accademico dell’Università degli Studi di Messina, nel termine di