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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 26552/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22607-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope - controricorrente - avverso la sentenza n. 713/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Con ricorso il contribuente chiede la cassazione della sentenza della CTR per la Lombardia che aveva riformato la pronuncia della CI P di Milano dove non erano apprezzate le ragioni dell'Agenzia delle entrate in materia di rimborso di ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta sugli emolumenti erogati all'istante.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

L'amministrazione finanziaria dispiega le proprie difese con controricorso.

In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta formazione del c.d.

"giudicato esterno" a seguito della definitività delle sentenze della C.T.R. della Lombardia n. 1102/20 e n. 368/2020, n. 1033/2020 aventi ad oggetto il medesimo petitum dell'odierno contenzioso con riferimento all'elemento oggettivo per l'applicazione dell'addizionale Irpef in esame.

Con il secondo motivo si avanza violazione e falsa applicazione dell'art. 33, D.L. 78/2010 attesa l'assenza del c.d. requisito oggettivo di cui all'art. 33, comma 1, D.L. 78/2010, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Ric. 2021 n. 22607 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- Con il terzo motivo si avanza violazione e falsa applicazione dell'art. 33, D.L. 78/2010 attesa l'assenza del c.d. requisito soggettivo di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. 78/2010, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Anche in coerenza dell'ordinanza di questa Corte n. 2914/2021, relativa a fattispecie analoghe, non ricorrono le evidenze decisorie, donde si deve disporre la trasmissione degli atti alla V sezione civile di questa Corte.

PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone la trasmissione degli atti alla V sezione civile della Corte di cassazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22607-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope - controricorrente - avverso la sentenza n. 713/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Con ricorso il contribuente chiede la cassazione della sentenza della CTR per la Lombardia che aveva riformato la pronuncia della CI P di Milano dove non erano apprezzate le ragioni dell'Agenzia delle entrate in materia di rimborso di ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta sugli emolumenti erogati all'istante. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'amministrazione finanziaria dispiega le proprie difese con controricorso. In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta formazione del c.d. "giudicato esterno" a seguito della definitività delle sentenze della C.T.R. della Lombardia n. 1102/20 e n. 368/2020, n. 1033/2020 aventi ad oggetto il medesimo petitum dell'odierno contenzioso con riferimento all'elemento oggettivo per l'applicazione dell'addizionale Irpef in esame. Con il secondo motivo si avanza violazione e falsa applicazione dell'art. 33, D.L. 78/2010 attesa l'assenza del c.d. requisito oggettivo di cui all'art. 33, comma 1, D.L. 78/2010, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Ric. 2021 n. 22607 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Con il terzo motivo si avanza violazione e falsa applicazione dell'art. 33, D.L. 78/2010 attesa l'assenza del c.d. requisito soggettivo di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. 78/2010, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Anche in coerenza dell'ordinanza di questa Corte n. 2914/2021, relativa a fattispecie analoghe, non ricorrono le evidenze decisorie, donde si deve disporre la trasmissione degli atti alla V sezione civile di questa Corte. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone la trasmissione degli atti alla V sezione civile della Corte di cassazio
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