CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1991
Cassazione n. 14822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1991 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 8 novembre 2018 del Tribunale di Caltanissetta che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato, condannandolo, con le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 56 cod. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riduzione di pena per il tentativo. Sostiene che il Tribunale non avrebbe applicato la riduzione di pena per il tentativo e che la Corte di appello, nel rigettare il motivo di gravame, ha motivato in modo meramente probabilistico, affermando che la pena inflitta di mesi quattro di reclusione era compatibile con l'applicazione della riduzione per il tentativo. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia, Rv. 256711). E', quindi, irrilevante che la riduzione di pena rispetto al reato consumato non sia stata quantificata dal Tribunale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StefanQ Pap.a- AAA, , [OSCURATO:PERSONA] C.2\ '!7