CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1691 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato; controricorrente avverso il decreto pronunciato l’11 ottobre 2021 dal Giudice di pace di Torino. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 1691/2022 camera di consiglio15.9.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di un decreto di trattenimento co nvalidato il 30 ottobre 2020 dal G iudice di pace di Torino. Lo stesso Chouraèstato successivamente dimesso e ha ricevuto la notifica di un ordine di allontanamento dall'Italia. In data 9 ottobre 2021il Prefetto i i Como ha adottato nei suoi confronti un decreto di espulsione motivato dal fatto che lo stesso si tratteneva nel territorio italiano senza giustificato motivo; contestualmenteil Questore di Como ha emesso un nuovo ordine di trattenimento presso il C entro per i rimpatri di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino haconvalidato, in data 11 ottobre 2021, il trattenimento osservando: che sussistevano i presupposti di cuiall’art. 13 d lgs. n. 286/1998; che non erano emersi elementi tali da far ritenere illegittimità del provvedimento di espulsione e che non ricorrevano le condizionidi cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998; che sussistevano i presupposti di cui all’art. 14 del ci tato decreto legislativo; che al momento non era disponibile idoneo vettore ed era necessario acquisire documento valido per l'espatrio. 2. ― A vverso quest'ultimo provvedimento ricorre per c assazione, con un unico motivo,[OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.― I l ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 14, commi 4 e 5 bis, d.lgs. n. 286/1998, 15, paragrafi 2 e 4, dir. 2008/115/CE, 111, comma 6, Cost. e la motivazione apparente o inesistente del provvedimento di convalida del trattenimento. Deduce che le argomentazioni svolte dal Giudice di pace integrerebbero una mera formula di stile alla quale non corrisponde alcuna valutazione specifica del caso in esame,in risposta alle deduzioni svolte dalla difesa della ricorrente. 2.─ Il motivo è inammissibile , e così il ricorso. Le doglianze del ricorrente mancano di aderenza al la fattispecie Sez. I–RG 1691/2022 camera di consiglio15.9.2023 dedotta in giudizio. L’istante sembra dolersi del fatto che il Giudice di pace non abbia tenuto conto del fatto che non possono essere autorizzate proroghe o convalide «non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte» e cita , in proposito, l’arresto di Cass. 6 giugno 2021, n. 15647, non massimata in CED: pronuncia ― questa ― che a sua volta evoca il principio, espresso da Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064,secondo cui la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Tale argomentare non è però concludente, visto che nel caso in esame non viene in questione alcuna proroga del trattenimento; nel ricorso per cassazione si dà atto che in data 9 ottobre 2021, contestualmente alla riammissione dello straniero dalla Svizzera, l’Autorità prefettizia territorialmente competente aveva emesso un nuovo decreto di espulsione, cui conseguì un autonomo e distinto provvedimento restrittivo : quello oggetto d ella convalida qui impugnata. Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045). 2. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Trattandosi di procedimento esente(art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998),non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezi