CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Piacenza il 2.7.2021 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria, per mancanza di motivazione quanto alla durata della sanzione e travisamento della prova quanto alle modalità del sinistro. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente. 4. Il ricorso è fondato. Va qui ribadito che, anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dal secondo comma dell'art. 218 cod. strada). Diversamente quando ci si discosta dalla media edittale, essendo in tali casi necessario spiegare per quale motivo la violazione delle norme stradali concretamente realizzatasi meriti l'applicazione di una sanzione accessoria di durata superiore a quella mediamente prevedibile (cfr. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635 - 02). La sentenza impugnata, pur determinando una durata della sospensione della patente (diciotto mesi) ben superiore alla media edittale, non ha offerto alcun argomento per giustificare la sanzione concretamente applicata, non richiamandosi in alcun modo ai parametri previsti dall'art. 218 cod. strada (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. - 2021, Rv. 280393 - 01). Né può sopperire al segnalato deficit motivazionale il riferimento, fatto dal giudice, alle modalità del fatto, fra l'altro travisando le risultanze del verbale della [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince che non fu l'imputato a non concedere la precedenza al veicolo condotto dal Paraboschi ma fu quest'ultimo ad omettere di fermarsi al segnale di "Stop" e a non cedere la precedenza. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Piace