CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7854/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via degli Scipioni, -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 4295/2017, depositata l’11 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal ConsiglierePaolo Catallozzi; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Milano, depositata l’11 ottobre 2017 e notificata il successivo 4 gennaio, che, in accoglimento solo parziale del loro appello, ha dichiarato l’illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo comunicata dal Oggetto: mutuo [OSCURATO:SOCIETA]., respingendo le altre domande proposte nei confronti della banca aventi ad oggetto l’accertamento dell’usurarietà di tale contratto e, in via subordinata, della nullità della clausola di determinazione del relativo tasso di interesse convenzionale per difetto ditrasparenza rispetto all’I.S.C.; - il giudice di appello, dopo aver riferito che il Tribunale aveva integralmente respinto le domande degli attori, ha escluso che il contratto di mutuo fosse affetto dagli allegati vizi; - ha, tuttavia, osservato che non r icorrevano gli estremi per la risoluzione contrattuale comunicata dalla banca, poiché non veniva in rilievo il mancato pagamento di una rata, previsto dal contratto quale oggetto di clausola risolutiva espressa e posto dalla banca a fondamento della sua volontà risolutoria, ma unicamente un ritardo; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; - con nota del 10 maggio 2012 i ricorrenti dichiarano di rinunciare al ricorso, evidenziando che, nell’ambito della procedur a di esdebitazione da sovraindebitamento, è intervenuto tra le parti un accordo transattivo,recepito nel piano omologato dal giudice; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre rilevare che la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dai ricorrenti con la richiamata dichiarazione scritta non risulta essere stata notificata alla controparte; - orbene, una siffatta dichiarazione è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio, in quanto non notificata all a contropart e costituita o comunicata ai suoi difensori per l' apposizione del visto , avuto riguardo alla natura di atto unilaterale recettizio della rinuncia, tuttavia denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso(cfr. Cass. 28 magg io 2020, n. 10140; Cass. 22 maggio 2019, n. 13923; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782); -in assenza di accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, c od . p roc . c iv ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (cfr., sul punto, Cass.22 maggio 2020, n. 9474), per cui le stesse vanno poste a carico del ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - in presenza di una causa sopravvenuta di inammissibil ità non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto dellaproposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass. n. 14782 del 2018) P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,