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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33001/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dai Consigiiere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - quale giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; tale istanza aveva ad oggetto l'applicazione della disciplina della continuazione, in relazione alle seguenti sentenze, entrambe relative al reato di omicidio pluriaggravato: 1) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 17/07/2017 (pronuncia passata in giudicato il 12/09/2019), a mezzo della quale - in riforma della sentenza della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] e previa esclusione della violazione ex art. 23 Legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché concesse le circostanze attenuanti generiche - è stata rideterminata la pena irrogata in primo grado al condannato, fissandola ad anni trenta di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reato di culi agii artt. 81, 11D, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e n. 4, 416-bis.1 cod. pen., perpetrato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Maddaloni, il 15/09/2006); 2) sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 28/09/2016 (pronuncia passata in giudicato in data 11/02/2017), di condanna alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e n. 4, 61 n. 1 e n. 4, 416-bis.1 cod. pen., perpetrato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Caserta, il 27/01/1998).

1.1. La Corte territoriale ha ritenuto che l'omicidio Cortese, in considerazione dell'epoca di commissione e delle circostanze prodromiche dalle quali esso aveva avuto origine, non potesse essere preventivabile, già al tempo della commissione dell'omicidio Passarielli.

Dagli atti, anzitutto, è risultata incontroversa l'esistenza dell'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA], costituita sin dai primi anni novanta ed al cui apice erano al tempo collocati i fratelli Domenico e [OSCURATO:PERSONA]; tale compagine si contrapponeva ad altri gruppi rivali, tra cui quello facente capo alla famiglia Piccolo.

Quanto ai rapporti intercorsi tra l'odierno ric:orrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo era un imprenditore che gestiva diverse società, attive principalmente nel settore dei servizi di pulizia, che svolgeva presso ospedali e uffici ubicati nel territorio appartenente alla ASL casertana.

Secondo quanto narrato proprio da [OSCURATO:PERSONA] (una volta che quest'ultimo aveva intrapreso un percorso collaborativo con la giustizia) fino all'incirca al 1997, l'omonimo clan aveva preteso dal [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione di tangenti, in correlazione agli appalti pubblici ai quali quest'ultimo prendeva parte.

In seguito, tali rapporti si erano profondamente modificati, in virtù dell'esistenza di una profonda comunione di interessi, medio tempore instauratasi tra l'imprenditore e il sodalizio camorristico.Così, il [OSCURATO:PERSONA] si era assicurato l'appoggio del clan [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli appalti relativi ai servizio di pulizia; in cambio, egli aveva preso a versare all'organizzazione medesima una quota degli utili, che gli derivavano dalle aggiudicazioni dei vari appalti.

1.2. In questo contesto - prosegue il Giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata - matura la realizzazione dell'omicidio Passarielli.

Si trattava dell'amministratore della IGEA Sud s.r.I., ditta anch'essa operante nel settore delle pulizie, il quale nell'anno 1996 aveva preso parte ad una gara riconducibile a tale settore professionale, tenutasi presso la locale ASL.

All'indomani dell'aggiudicazione dell'appalto ad una ditta riferibile al [OSCURATO:PERSONA], ii Passarielii aveva dato mandato ad un legale, affinché sollecitasse approfondimenti e inviasse diffide, finalizzate ad inibire l'aggiudicazione alla suddetta ditta.

Da ciò aveva avuto origine il malcontento del [OSCURATO:PERSONA], il quale era però riuscito ad aggiudicarsi comunque l'appalto.

Il 27 gennaio 1998, [OSCURATO:PERSONA] venne trucidato a colpi d'arma da fuoco.

Trascorso diverso tempo e grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, venne ricostruita la dinamica dell'omicidio e ne vennero individuati gli autori materiali.

L'uccisione - stando a quanto ricostruito nella relativa sentenza - venne deciso nel corso di una riunione, alla quale presero parte il [OSCURATO:PERSONA] e alcuni esponenti del clan e all'esito della quale venne decretata l'eliminazione fisica dello scomodo concorrente.

1.3. Anche il secondo omicidio sopra menzionato si colloca nell'ambito dei legami sempre più stretti, che ormai avvincevano [OSCURATO:PERSONA] ed il clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, matura parimenti negli ambienti della criminalità organizzata: la vittima era un soggetto intraneo al clan "Letizia-Piccolo", organizzazione camorristica che - nell'anno 2006 - si stava espandendo e stava invadendo territori non di sua "competenza" ed ambiti operativi che, sino a quel momento, erano stati saldamente riservati agli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA].

L'omicidio del Cortese trovò scaturigine, quindi, in una richiesta estorsiva che quest'ultimo aveva avanzato in danno dei [OSCURATO:PERSONA], agendo nella veste di emissario della sopra detta associazione camorristica Piccolo - Letizia; organizzazione, quest'ultima, che nell'occasione si avvaleva della collaborazione del gruppo maddalonese dei Massaro.

Tale compagine era, come detto, rivale dei [OSCURATO:PERSONA].

Questi ultimi, allora, considerarono l'azione delittuosa posta in essere a carico dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (con il quale, si ripete, cooperavano strettamente e proficuamente, già da tempo) alla stregua di una intollerabile invasione di campo; decisero pertanto di reagire, procedendo alla eliminazione fisica di colui che se ne era inopinatamente reso protagonista.2.

Ricorre per cassazione avverso il provvedimento reiettivo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen, riievante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inossentanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ex art. 606, comrna 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

La difesa deduce, in particolare, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen., nonché manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei dati probatori trasfusi nelle sentenze.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva: - l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], attivo a mezzo di varie società, nel settore delle pulizie presso vari presidi ospedalieri siti all'interno dei territorio campano - dopo aver dovuto inizialmente subire una richiesta di tangente - si accordò con i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA], dai quali ottenne protezione nei confronti di chiunque si fosse mai ingerito nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e, a titolo di corrispettivo per tale protezione, prese a versare all'organizzazione malavitosa una quota dei proventi ottenuti grazie all'aggiudicazione delle gare di appalto; - l'omicidio Passarielli maturò proprio nell'ambito di un progetto di carattere unitario, specifico e duraturo, che prevedeva che il clan intervenisse in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di ingerenze di qualsivoglia genere - oltre che da chiunque poste in essere - nell'attività svolta dal medesimo; - l'omicidio Cortese, sebbene distanziato di parecchi anni dal delitto Passarielli, si colloca all'interno del medesimo perimetro collusivo, che prevedeva il sistematico intervento dell'associazione camorristica, a protezione degli affari dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA].

Tanto ciò vero, che anche in questo c:aso fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a rendere edotti gli elementi apicali del clan, circa lo sconfinamento del Cortese - quale rappresentante di un clan rivale - nel territorio controllato dai [OSCURATO:PERSONA]; - tra i due omicidi si dipana quindi un filo comune, costituito dall'esistenza di un unico disegno criminoso, che prevedeva l'eliminazione - anche fisica - di ogni soggetto che si fosse posto quale intralcio all'aggiudicazione e alla successiva spartizione del ricavato degli appalti.

Poco rileva che il movente dell'omicidio Cortese fosse legato al contrasto con ii cian Piccolo-Letizia, posto che il disegno criminoso era sempre lo stesso: esso era rappresentato dalla protezione dell'accordo con il [OSCURATO:PERSONA], rispetto a qualsivoglia forma di interferenza esterna; - apodittica e tautologica è la conclusione allla quale perviene la Corte territoriale, laddove reputa che il iasso temporale intercorrente fra i due omicidi rappresenti, ipso facto, un fattore radicalmente ostativo, rispetto all'auspicato riconoscimento dell'identità del disegno criminoso; - il provvedimento è affetto da manifesta illogicità, nella parte in cui non comprende come la non prevedibile identificazione preventiva, del bersaglio delle varie azioni omicidiarie, non possa scalfire l'unitarietà dello scopo, confluito addirittura in un "consensus in idem placitum" tra il clan e il [OSCURATO:PERSONA].

Tanto premesso, il ricorso si diffonde in una ampia disamina degli elementi specifici, oggetto di asserito travisamento ad opera della Corte distrettuale e che sarebbero stati invece atti - in ipotesi difensiva - a cristallizzare la sussistenza di una connessione funzionale e ideativa, fra i sopra descritti omicidi.

2.1. Quanto alla sentenza relativa all'omicidio Passarielli, vengono richiamate le dichiarazioni rese dalla figura di maggiore caratura criminale dell'organizzazione camorristica, ossia [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia a partire dai 2015.

Secondo quest'uitimo, l'omicidio Passarielii venne espressamente invocato dal [OSCURATO:PERSONA]; tale fatto omicidiario si andava ad incastonare nella cornice dello stabile e duraturo patto, in forza del quale il clan sarebbe intervenuto in ogni situazione, nella quale ill ruolo imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in qualche modo minacciato dalla concorrenza, o comunque da elementi estranei.

Sulla medesima linea dichiarativa si collocano le dichiarazioni - pure ampiamente richiamate nel ricorso - rese dagli ulteriori collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con riferimento alla sentenza attinente all'omicidio Cortese, nei ricorso si ricorda come essa abbia chiarito l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA]; tale intraneità aveva consentito all'odierno ricorrente di proseguire e incrementare l'operatività delle sue aziende, dato che il sodalizio gli assicurava - mediante decisivi interventi, anche di carattere efficacemente intimidatorio - sia l'aggiudicazione degli appalti, mediante l'eliminazione dei possibili concorrenti, sia la protezione da eventuali richieste estorsive, promananti da esponenti di altre associazioni.

La stessa pronuncia ha evidenziato la sussistenza di una intesa di natura sostanzialmente paritaria, consolidatasi nei tempo fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il capoclan [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso menziona - anche in tal caso riportandone ampi stralci - le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, quest'ultimo menziona l'esistenza - fra l'organizzazione camorristica e l'imprenditore - di una intesa, finalizzata a proteggere l'imprenditore non solo nel settore dell'aggiudicazione degli appalti, ma anche da eventuali incursioni di esponenti di altri clan, che magari lo avessero sottoposto a richieste di tipo estorsivo.

2.3. Nei ricorso viene richiamato, altresì, un passaggio della sentenza / emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli, nel processo inerente all'omicidio Cortese; in tale passaggio si afferma che, essendo il [OSCURATO:PERSONA] un imprenditore collegato ai clan [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo non poteva tollerare che egli venisse fatto oggetto di richieste estorsive.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il rigetto dell'istanza si fonda sulla notevole distanza temporale riscontrabile tra i due omicidi e sulla diversità delle occasioni che diedero luogo alla loro deliberazione e attuazione.

Risulta evidente, quindi, l'insussistenza di indicatori atti a dimostrare l'identità del disegno criminoso.

Il ricorso tenta di dimostrare l'esistenza - già all'epoca dell'omicidio Passarielii - di una comunione di intenti tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], tale da implicare l'intervento di quest'ultimo, avverso chiunque avesse disturbato le attività economiche dell'imprenditore.

La tesi difensiva, però, contrasta con la reale essenza della deliberazione unitaria postuiata dall'art. 81 c.p.

4. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica, a mezzo della quale ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, nonché la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 1. cod. proc. pen, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

Sostanzialmente, vengono ribaditi i motivi di ricorso, precisandosi la sussistenza dei dedotto disegno unitario preventivo, fra i fatti sopra ricostruiti.

Risulta evidente la contraddittorietà delle argomentazioni svolte, in sede di requisitoria, dal Procuratore generale; quesiti infatti - seguendo un ragionamento astratto ed incoerente - non si confronta con gli elementi dimostrativi documentalmente evidenziati dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale non coglie poi nel segno, allorquando ritiene che la forbice temporale assuma un rilievo assorbente e dirimente, ai fini della insussistenza di una ideazione unitaria.

La norma non richiede, infatti, la realizzazione contestuale dei reati, che possono collocarsi anche in tempi notevolmente distanziati tra loro: importa non la connessione cronologica tra le condotte, bensì l'identità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito chiarite.

2. Giova premettere un breve inquadramento di carai:tere metodologico.

In tema di,sindacato dei vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica neilo sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Modolo, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217 e, infine, Sez. 2, n. 19411 dei 12/03/2019, Furlan, Rv. 27606201 e Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione - nell'ambito del controllo della motivazione dei provvedimento impugnato - la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'uitimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emel:tere la decisione (da ultimo Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 27606201 e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217); Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio di motivazione, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368).

3. Tanto andava premesso in linea generale.

Venendo allo specifico esame della questione dedotta, pare al Collegio che l'ordinanza impugnata - sebbene estremamente articolata - abbia mancato di dialogare con una fondamentale deduzione difensiva, pure specificamente proposta.3.1.

Come compiutamente esposto in parte narrativa, [OSCURATO:PERSONA] ha domandato il riconoscimento dei vincolo della continuazione fra due omicidi - entrambi inseriti in un contesto camorristico - commessi l'uno nel 1998 e l'altro nel 2006.

Il richiedente è - come sopra riportato - un imprenditore attivo nel settore della pulizia in ospedali e ASL, il quale in un primo tempo resta vittima della camorra, dalla quale viene taglieggiato.

In seguito, tale rapporto si modifica profondamente, in ragione di una evidente vicinanza di interessi; così, l'imprenditore e i camorristi divengono, sostanzialmente, sodali in affari.

Nonostante la suddetta esistenza di rapporti di convergenza di interessi e di continua cooperazione, fra organizzazione camorristica e imprenditore, i due omicidi sembrano apparentemente avere genesi e moventi tra loro profondamente difformi.

Più in dettaglio: 1) Passarielli, ucciso nel 1998, è un imprencllitore concorrente del [OSCURATO:PERSONA]; sconfitto in una gara d'appalto, egli decide di adire ie vie legali, tanto da divenire - agii occhi di [OSCURATO:PERSONA] - un rivale parecchio scomodo.

Ne viene quindi decisa l'eliminazione fisica, grazie a una scellerata intesa conclusasi, appunto, fra [OSCURATO:PERSONA] (l'imprenditore) e [OSCURATO:PERSONA] (il camorrista).

Si verifica in tal modo, insomma, la conclusione di un patto scellerato inerente ai campo degli affari, ossia ai settore degli interessi coltivati dalla camorra in campo imprenditoriale. 2) Cortese, ucciso nel 2006, è invece un esponente di un clan rivale dei [OSCURATO:PERSONA], il quale in pratica "sconfina" dal territorio riservatogli e pretende di estorcere denaro a [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo affida la risoluzione della questione al Beiforte, affinché riaffermi il proprio predominio su una determinata area geografica; da ciò, trova scaturigine l'omicidio del Cortese.

L'ordinanza impugnata, dunque, giunge alla conclusione che si tratti di vicende tra loro non collimanti sotto alcun profilo e, soprattutto, in relazione alle quali sia ben arduo immaginare la sussistenza di una ideazione preventiva.

Il provvedimento - con ricchezza di analisi - si dilunga nel ricostruire sotto il profilo oggettivo i due fatti omicidiari, affermando espressamente come l'intesa fra il clan e il [OSCURATO:PERSONA] prevedesse soltanto la protezione di quest'ultimo nel settore degli appalti.

Nella sostanza, i due omicidi sarebbero nati da determinazioni contingenti e diverse.

Viene poi molto valorizzato il dato oggettivo, rappresentato dalla distanza temporale che separa tra loro i due fati omicidiari.

L'elemento cronologico sarebbe espressivo, quindi, deiVesistenza di mere scelte di vita, avulse da una preventiva ideazione.

Da ciò, il rigetto dell'istanza de qua.

3.2. La Corte di appello di Napoli, però, non si confronta con il profilo principale della vicenda, che la difesa pone specificamente a base della richiesta.

In ipotesi difensiva, infatti, sussisterebbe la ideazione unitaria preventiva fra i fatti sopra descritti, atteso che l'accordo che legava tra loro l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e il camorrista [OSCURATO:PERSONA] comprendeva una sorta di protezione totale del primo.

Una biindatura ad ampio raggio nei confronti di quaisivogiia tipo di ingerenza esterna, che non riguardava esclusivamente il precipuo settore imprenditoriale dell'aggiudicazione degli appalti (contesto in cui si inquadra l'uccisione del concorrente Passarielli) ma che era genericamente estesa anche alla protezione avverso possibili attività estorsive, eventualmente realizzate ad opera di altri cian (contesto nel quale si colloca l'omicidio Cortese).

3.3. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quindi, la difesa ha allegato all'atto di impugnazione le dichiarazioni rese da: a) [OSCURATO:PERSONA], i quale ha affermato come ii patto intervenuto fra lui stesso e il [OSCURATO:PERSONA] comprendesse anche la protezione di quest'ultimo, rispetto a eventuali richieste estorsive avanzate in suo danno da clan rivali.

In tale ottica, [OSCURATO:PERSONA] era insomma, a tutti gli effetti, un sodale dei camorristi, circ:ostanza dalla quale inevitabilmente derivava il fatto che egli dovesse restare immune, da ingerenze e richieste estorsive provenienti da esponenti di altre organizzazioni; contemporaneamente, sempre avvalendosi dell'appoggio generalizzato dell'organizzazione camorristica, [OSCURATO:PERSONA] era in grado di aggiudicarsi tutti gli appalti dei territorio (si vedano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], trascritte alla pagina numero 20 del ricorso e riportate alla pagina numero 24 della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 28/09/2016); b) parimenti, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato come [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente conscio dei fatto che il clan Beiforte si sarebbe automaticamente incaricato di eliminare qualunque soggetto che, del tutto inopinatamente, si fosse mai spinto ad immaginare di perpetrare estorsioni in suo danno (dichiarazioni trascritte nella sentenza di secondo grado, riportate a pag. 24 del ricorso).

3.5. Il dedotto vizio di carenza motivazionale, dunque, si annida nel non avere la Corte partenopea dialogato con tale profilo critico, pure oggetto di specifica prospettazione difensiva.

Avrebbe invece dovuto, Ma Corte distrettuale, confrontarsi con la problematica ad essa devoluta (naturalmente, pervenendo poi a qualsivoglia convincimento).

Avrebbe però dovuto offrire una risposta - quale che fosse, anche di carattere negativo - rispetto ad una prospettazione difensiva molto specifica, secondo la quale il patto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prevedeva - sin da epoca antecedente rispetto ai primo omicidio succitato - una protezione dell'imprenditore ad ampio raggio, comprensiva tanto della garanzia di potersi aggiudicare le gare di appalto, quanto della difesa rispetto a possibili attività delittuose poste in essere - in suo danno - ad opera di terzi.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, verrà disposto Vannuilamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dai Consigiiere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - quale giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; tale istanza aveva ad oggetto l'applicazione della disciplina della continuazione, in relazione alle seguenti sentenze, entrambe relative al reato di omicidio pluriaggravato: 1) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 17/07/2017 (pronuncia passata in giudicato il 12/09/2019), a mezzo della quale - in riforma della sentenza della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] e previa esclusione della violazione ex art. 23 Legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché concesse le circostanze attenuanti generiche - è stata rideterminata la pena irrogata in primo grado al condannato, fissandola ad anni trenta di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reato di culi agii artt. 81, 11D, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e n. 4, 416-bis.1 cod. pen., perpetrato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Maddaloni, il 15/09/2006); 2) sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 28/09/2016 (pronuncia passata in giudicato in data 11/02/2017), di condanna alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e n. 4, 61 n. 1 e n. 4, 416-bis.1 cod. pen., perpetrato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Caserta, il 27/01/1998). 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto che l'omicidio Cortese, in considerazione dell'epoca di commissione e delle circostanze prodromiche dalle quali esso aveva avuto origine, non potesse essere preventivabile, già al tempo della commissione dell'omicidio Passarielli. Dagli atti, anzitutto, è risultata incontroversa l'esistenza dell'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA], costituita sin dai primi anni novanta ed al cui apice erano al tempo collocati i fratelli Domenico e [OSCURATO:PERSONA]; tale compagine si contrapponeva ad altri gruppi rivali, tra cui quello facente capo alla famiglia Piccolo. Quanto ai rapporti intercorsi tra l'odierno ric:orrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo era un imprenditore che gestiva diverse società, attive principalmente nel settore dei servizi di pulizia, che svolgeva presso ospedali e uffici ubicati nel territorio appartenente alla ASL casertana. Secondo quanto narrato proprio da [OSCURATO:PERSONA] (una volta che quest'ultimo aveva intrapreso un percorso collaborativo con la giustizia) fino all'incirca al 1997, l'omonimo clan aveva preteso dal [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione di tangenti, in correlazione agli appalti pubblici ai quali quest'ultimo prendeva parte. In seguito, tali rapporti si erano profondamente modificati, in virtù dell'esistenza di una profonda comunione di interessi, medio tempore instauratasi tra l'imprenditore e il sodalizio camorristico.Così, il [OSCURATO:PERSONA] si era assicurato l'appoggio del clan [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli appalti relativi ai servizio di pulizia; in cambio, egli aveva preso a versare all'organizzazione medesima una quota degli utili, che gli derivavano dalle aggiudicazioni dei vari appalti. 1.2. In questo contesto - prosegue il Giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata - matura la realizzazione dell'omicidio Passarielli. Si trattava dell'amministratore della IGEA Sud s.r.I., ditta anch'essa operante nel settore delle pulizie, il quale nell'anno 1996 aveva preso parte ad una gara riconducibile a tale settore professionale, tenutasi presso la locale ASL. All'indomani dell'aggiudicazione dell'appalto ad una ditta riferibile al [OSCURATO:PERSONA], ii Passarielii aveva dato mandato ad un legale, affinché sollecitasse approfondimenti e inviasse diffide, finalizzate ad inibire l'aggiudicazione alla suddetta ditta. Da ciò aveva avuto origine il malcontento del [OSCURATO:PERSONA], il quale era però riuscito ad aggiudicarsi comunque l'appalto. Il 27 gennaio 1998, [OSCURATO:PERSONA] venne trucidato a colpi d'arma da fuoco. Trascorso diverso tempo e grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, venne ricostruita la dinamica dell'omicidio e ne vennero individuati gli autori materiali. L'uccisione - stando a quanto ricostruito nella relativa sentenza - venne deciso nel corso di una riunione, alla quale presero parte il [OSCURATO:PERSONA] e alcuni esponenti del clan e all'esito della quale venne decretata l'eliminazione fisica dello scomodo concorrente. 1.3. Anche il secondo omicidio sopra menzionato si colloca nell'ambito dei legami sempre più stretti, che ormai avvincevano [OSCURATO:PERSONA] ed il clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, matura parimenti negli ambienti della criminalità organizzata: la vittima era un soggetto intraneo al clan "Letizia-Piccolo", organizzazione camorristica che - nell'anno 2006 - si stava espandendo e stava invadendo territori non di sua "competenza" ed ambiti operativi che, sino a quel momento, erano stati saldamente riservati agli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA]. L'omicidio del Cortese trovò scaturigine, quindi, in una richiesta estorsiva che quest'ultimo aveva avanzato in danno dei [OSCURATO:PERSONA], agendo nella veste di emissario della sopra detta associazione camorristica Piccolo - Letizia; organizzazione, quest'ultima, che nell'occasione si avvaleva della collaborazione del gruppo maddalonese dei Massaro. Tale compagine era, come detto, rivale dei [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi, allora, considerarono l'azione delittuosa posta in essere a carico dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (con il quale, si ripete, cooperavano strettamente e proficuamente, già da tempo) alla stregua di una intollerabile invasione di campo; decisero pertanto di reagire, procedendo alla eliminazione fisica di colui che se ne era inopinatamente reso protagonista.2. Ricorre per cassazione avverso il provvedimento reiettivo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen, riievante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inossentanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ex art. 606, comrna 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. La difesa deduce, in particolare, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen., nonché manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei dati probatori trasfusi nelle sentenze. In particolare, secondo la prospettazione difensiva: - l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], attivo a mezzo di varie società, nel settore delle pulizie presso vari presidi ospedalieri siti all'interno dei territorio campano - dopo aver dovuto inizialmente subire una richiesta di tangente - si accordò con i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA], dai quali ottenne protezione nei confronti di chiunque si fosse mai ingerito nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e, a titolo di corrispettivo per tale protezione, prese a versare all'organizzazione malavitosa una quota dei proventi ottenuti grazie all'aggiudicazione delle gare di appalto; - l'omicidio Passarielli maturò proprio nell'ambito di un progetto di carattere unitario, specifico e duraturo, che prevedeva che il clan intervenisse in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di ingerenze di qualsivoglia genere - oltre che da chiunque poste in essere - nell'attività svolta dal medesimo; - l'omicidio Cortese, sebbene distanziato di parecchi anni dal delitto Passarielli, si colloca all'interno del medesimo perimetro collusivo, che prevedeva il sistematico intervento dell'associazione camorristica, a protezione degli affari dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. Tanto ciò vero, che anche in questo c:aso fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a rendere edotti gli elementi apicali del clan, circa lo sconfinamento del Cortese - quale rappresentante di un clan rivale - nel territorio controllato dai [OSCURATO:PERSONA]; - tra i due omicidi si dipana quindi un filo comune, costituito dall'esistenza di un unico disegno criminoso, che prevedeva l'eliminazione - anche fisica - di ogni soggetto che si fosse posto quale intralcio all'aggiudicazione e alla successiva spartizione del ricavato degli appalti. Poco rileva che il movente dell'omicidio Cortese fosse legato al contrasto con ii cian Piccolo-Letizia, posto che il disegno criminoso era sempre lo stesso: esso era rappresentato dalla protezione dell'accordo con il [OSCURATO:PERSONA], rispetto a qualsivoglia forma di interferenza esterna; - apodittica e tautologica è la conclusione allla quale perviene la Corte territoriale, laddove reputa che il iasso temporale intercorrente fra i due omicidi rappresenti, ipso facto, un fattore radicalmente ostativo, rispetto all'auspicato riconoscimento dell'identità del disegno criminoso; - il provvedimento è affetto da manifesta illogicità, nella parte in cui non comprende come la non prevedibile identificazione preventiva, del bersaglio delle varie azioni omicidiarie, non possa scalfire l'unitarietà dello scopo, confluito addirittura in un "consensus in idem placitum" tra il clan e il [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, il ricorso si diffonde in una ampia disamina degli elementi specifici, oggetto di asserito travisamento ad opera della Corte distrettuale e che sarebbero stati invece atti - in ipotesi difensiva - a cristallizzare la sussistenza di una connessione funzionale e ideativa, fra i sopra descritti omicidi. 2.1. Quanto alla sentenza relativa all'omicidio Passarielli, vengono richiamate le dichiarazioni rese dalla figura di maggiore caratura criminale dell'organizzazione camorristica, ossia [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia a partire dai 2015. Secondo quest'uitimo, l'omicidio Passarielii venne espressamente invocato dal [OSCURATO:PERSONA]; tale fatto omicidiario si andava ad incastonare nella cornice dello stabile e duraturo patto, in forza del quale il clan sarebbe intervenuto in ogni situazione, nella quale ill ruolo imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in qualche modo minacciato dalla concorrenza, o comunque da elementi estranei. Sulla medesima linea dichiarativa si collocano le dichiarazioni - pure ampiamente richiamate nel ricorso - rese dagli ulteriori collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con riferimento alla sentenza attinente all'omicidio Cortese, nei ricorso si ricorda come essa abbia chiarito l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA]; tale intraneità aveva consentito all'odierno ricorrente di proseguire e incrementare l'operatività delle sue aziende, dato che il sodalizio gli assicurava - mediante decisivi interventi, anche di carattere efficacemente intimidatorio - sia l'aggiudicazione degli appalti, mediante l'eliminazione dei possibili concorrenti, sia la protezione da eventuali richieste estorsive, promananti da esponenti di altre associazioni. La stessa pronuncia ha evidenziato la sussistenza di una intesa di natura sostanzialmente paritaria, consolidatasi nei tempo fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il capoclan [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso menziona - anche in tal caso riportandone ampi stralci - le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, quest'ultimo menziona l'esistenza - fra l'organizzazione camorristica e l'imprenditore - di una intesa, finalizzata a proteggere l'imprenditore non solo nel settore dell'aggiudicazione degli appalti, ma anche da eventuali incursioni di esponenti di altri clan, che magari lo avessero sottoposto a richieste di tipo estorsivo. 2.3. Nei ricorso viene richiamato, altresì, un passaggio della sentenza / emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli, nel processo inerente all'omicidio Cortese; in tale passaggio si afferma che, essendo il [OSCURATO:PERSONA] un imprenditore collegato ai clan [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo non poteva tollerare che egli venisse fatto oggetto di richieste estorsive. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il rigetto dell'istanza si fonda sulla notevole distanza temporale riscontrabile tra i due omicidi e sulla diversità delle occasioni che diedero luogo alla loro deliberazione e attuazione. Risulta evidente, quindi, l'insussistenza di indicatori atti a dimostrare l'identità del disegno criminoso. Il ricorso tenta di dimostrare l'esistenza - già all'epoca dell'omicidio Passarielii - di una comunione di intenti tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], tale da implicare l'intervento di quest'ultimo, avverso chiunque avesse disturbato le attività economiche dell'imprenditore. La tesi difensiva, però, contrasta con la reale essenza della deliberazione unitaria postuiata dall'art. 81 c.p. 4. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica, a mezzo della quale ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, nonché la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 1. cod. proc. pen, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. Sostanzialmente, vengono ribaditi i motivi di ricorso, precisandosi la sussistenza dei dedotto disegno unitario preventivo, fra i fatti sopra ricostruiti. Risulta evidente la contraddittorietà delle argomentazioni svolte, in sede di requisitoria, dal Procuratore generale; quesiti infatti - seguendo un ragionamento astratto ed incoerente - non si confronta con gli elementi dimostrativi documentalmente evidenziati dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale non coglie poi nel segno, allorquando ritiene che la forbice temporale assuma un rilievo assorbente e dirimente, ai fini della insussistenza di una ideazione unitaria. La norma non richiede, infatti, la realizzazione contestuale dei reati, che possono collocarsi anche in tempi notevolmente distanziati tra loro: importa non la connessione cronologica tra le condotte, bensì l'identità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito chiarite. 2. Giova premettere un breve inquadramento di carai:tere metodologico. In tema di,sindacato dei vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica neilo sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Modolo, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217 e, infine, Sez. 2, n. 19411 dei 12/03/2019, Furlan, Rv. 27606201 e Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione - nell'ambito del controllo della motivazione dei provvedimento impugnato - la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'uitimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emel:tere la decisione (da ultimo Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 27606201 e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217); Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio di motivazione, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 3. Tanto andava premesso in linea generale. Venendo allo specifico esame della questione dedotta, pare al Collegio che l'ordinanza impugnata - sebbene estremamente articolata - abbia mancato di dialogare con una fondamentale deduzione difensiva, pure specificamente proposta.3.1. Come compiutamente esposto in parte narrativa, [OSCURATO:PERSONA] ha domandato il riconoscimento dei vincolo della continuazione fra due omicidi - entrambi inseriti in un contesto camorristico - commessi l'uno nel 1998 e l'altro nel 2006. Il richiedente è - come sopra riportato - un imprenditore attivo nel settore della pulizia in ospedali e ASL, il quale in un primo tempo resta vittima della camorra, dalla quale viene taglieggiato. In seguito, tale rapporto si modifica profondamente, in ragione di una evidente vicinanza di interessi; così, l'imprenditore e i camorristi divengono, sostanzialmente, sodali in affari. Nonostante la suddetta esistenza di rapporti di convergenza di interessi e di continua cooperazione, fra organizzazione camorristica e imprenditore, i due omicidi sembrano apparentemente avere genesi e moventi tra loro profondamente difformi. Più in dettaglio: 1) Passarielli, ucciso nel 1998, è un imprencllitore concorrente del [OSCURATO:PERSONA]; sconfitto in una gara d'appalto, egli decide di adire ie vie legali, tanto da divenire - agii occhi di [OSCURATO:PERSONA] - un rivale parecchio scomodo. Ne viene quindi decisa l'eliminazione fisica, grazie a una scellerata intesa conclusasi, appunto, fra [OSCURATO:PERSONA] (l'imprenditore) e [OSCURATO:PERSONA] (il camorrista). Si verifica in tal modo, insomma, la conclusione di un patto scellerato inerente ai campo degli affari, ossia ai settore degli interessi coltivati dalla camorra in campo imprenditoriale. 2) Cortese, ucciso nel 2006, è invece un esponente di un clan rivale dei [OSCURATO:PERSONA], il quale in pratica "sconfina" dal territorio riservatogli e pretende di estorcere denaro a [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo affida la risoluzione della questione al Beiforte, affinché riaffermi il proprio predominio su una determinata area geografica; da ciò, trova scaturigine l'omicidio del Cortese. L'ordinanza impugnata, dunque, giunge alla conclusione che si tratti di vicende tra loro non collimanti sotto alcun profilo e, soprattutto, in relazione alle quali sia ben arduo immaginare la sussistenza di una ideazione preventiva. Il provvedimento - con ricchezza di analisi - si dilunga nel ricostruire sotto il profilo oggettivo i due fatti omicidiari, affermando espressamente come l'intesa fra il clan e il [OSCURATO:PERSONA] prevedesse soltanto la protezione di quest'ultimo nel settore degli appalti. Nella sostanza, i due omicidi sarebbero nati da determinazioni contingenti e diverse. Viene poi molto valorizzato il dato oggettivo, rappresentato dalla distanza temporale che separa tra loro i due fati omicidiari. L'elemento cronologico sarebbe espressivo, quindi, deiVesistenza di mere scelte di vita, avulse da una preventiva ideazione. Da ciò, il rigetto dell'istanza de qua. 3.2. La Corte di appello di Napoli, però, non si confronta con il profilo principale della vicenda, che la difesa pone specificamente a base della richiesta. In ipotesi difensiva, infatti, sussisterebbe la ideazione unitaria preventiva fra i fatti sopra descritti, atteso che l'accordo che legava tra loro l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e il camorrista [OSCURATO:PERSONA] comprendeva una sorta di protezione totale del primo. Una biindatura ad ampio raggio nei confronti di quaisivogiia tipo di ingerenza esterna, che non riguardava esclusivamente il precipuo settore imprenditoriale dell'aggiudicazione degli appalti (contesto in cui si inquadra l'uccisione del concorrente Passarielli) ma che era genericamente estesa anche alla protezione avverso possibili attività estorsive, eventualmente realizzate ad opera di altri cian (contesto nel quale si colloca l'omicidio Cortese). 3.3. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quindi, la difesa ha allegato all'atto di impugnazione le dichiarazioni rese da: a) [OSCURATO:PERSONA], i quale ha affermato come ii patto intervenuto fra lui stesso e il [OSCURATO:PERSONA] comprendesse anche la protezione di quest'ultimo, rispetto a eventuali richieste estorsive avanzate in suo danno da clan rivali. In tale ottica, [OSCURATO:PERSONA] era insomma, a tutti gli effetti, un sodale dei camorristi, circ:ostanza dalla quale inevitabilmente derivava il fatto che egli dovesse restare immune, da ingerenze e richieste estorsive provenienti da esponenti di altre organizzazioni; contemporaneamente, sempre avvalendosi dell'appoggio generalizzato dell'organizzazione camorristica, [OSCURATO:PERSONA] era in grado di aggiudicarsi tutti gli appalti dei territorio (si vedano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], trascritte alla pagina numero 20 del ricorso e riportate alla pagina numero 24 della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 28/09/2016); b) parimenti, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato come [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente conscio dei fatto che il clan Beiforte si sarebbe automaticamente incaricato di eliminare qualunque soggetto che, del tutto inopinatamente, si fosse mai spinto ad immaginare di perpetrare estorsioni in suo danno (dichiarazioni trascritte nella sentenza di secondo grado, riportate a pag. 24 del ricorso). 3.5. Il dedotto vizio di carenza motivazionale, dunque, si annida nel non avere la Corte partenopea dialogato con tale profilo critico, pure oggetto di specifica prospettazione difensiva. Avrebbe invece dovuto, Ma Corte distrettuale, confrontarsi con la problematica ad essa devoluta (naturalmente, pervenendo poi a qualsivoglia convincimento). Avrebbe però dovuto offrire una risposta - quale che fosse, anche di carattere negativo - rispetto ad una prospettazione difensiva molto specifica, secondo la quale il patto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prevedeva - sin da epoca antecedente rispetto ai primo omicidio succitato - una protezione dell'imprenditore ad ampio raggio, comprensiva tanto della garanzia di potersi aggiudicare le gare di appalto, quanto della difesa rispetto a possibili attività delittuose poste in essere - in suo danno - ad opera di terzi. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, verrà disposto Vannuilamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame