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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 29376/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da Re- stivo [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro della Procura della Repubblica di Ferrara del 15 giugno 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, commi primo e secondo, n. 2-bis, in relazione all'art. 61, n. 5 e 61, nn. 7 e 11, 624, 625 cod. pen. ed altro.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza del nesso di pertinenzialità tra i reati ipotizzati ed i beni oggetto di apprensione.

Si deduce che il Tribunale del riesame non ha evidenziato i passaggi del decreto di sequestro del P.M. in cui sarebbero state illustrate le ragioni della riconosciuta sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i reati contestati e le copie forensi.

Anche in relazione alle finalità probatorie la motivazione dell'ordinanza impugnata è mera- mente apparente.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata richiesta di selezione, in sede di clonazione forense, del contenuto del materiale informatico se- questrato.

Si osserva che si è erroneamente addebitato all'indagato l'onere di selezione del materiale rilevante con restituzione di quanto non utile alle indagini, successivamente alla clonazione forense effettuata dagli organi di P.G..

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità dell'attività di clonazione forense, come atto consecutivo a quello già dichiarato nullo.

Si rileva che l'attività di clonazione forense era nulla ai sensi dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'annullamento dei provvedimenti di sequestro del 4 marzo 2021 e del 4 giugno 2021 (concernenti anche i supporti informatici), rendeva invalidi gli atti di indagine consecutivi dipendenti da quello dichiarato nullo, inclusa l'attività di duplicazione forense dei predetti supporti operata dalla G.d.F. in data 10 aprile 2021, a distanza di un mese dal disposto sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. i Con riferimento a tutte le problematiche prospettate dal ricorrente, va premesso che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, Sez.

U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motiva- zione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'i- nosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la con- traddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.

U, n. 5876 del 13/02/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Ve- spoli, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame, va osservato che non emergono violazioni di legge o vizi motivazionali radi- cali, rilevabili in sede di legittimità.

L'apparato argomentativo è stato in concreto diffusamente prospettato in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all'affermata ricorrenza dei presupposti per disporre il sequestro.

La ricostruzione della vicenda criminosa è stata svolta mediante un'accurata combinata ricomposi- zione degli elementi rinvenibili da tutte le fonti investigative, delle quali comunque è stata fornita una chiave di lettura completa e plausibile.

2. Con riferimento al primo motivo di ricorso sulla ritenuta insufficienza dell'indi- cazione da parte del G.I.P. della pertinenzialità di quanto sequestrato rispetto alle indagini con relativa deduzione di omessa motivazione, per il mancato specifico rife- rimento, da parte del Tribunale del riesame, a determinati punti del provvedimento dispositivo del vincolo, deve considerarsi che, al contrario, la sussistenza dell'appa- rato argomentativo deve essere valutata sulla base della considerazione congiunta dei due provvedimenti che insieme si completano.Il provvedimento di sequestro, corredato di un'analitica esposizione dei fatti e delle plurime e complesse operazioni che vengono in rilievo, aveva fornito un sintetico ma adeguato apparato argomentativo circa la pertinenza e la rilevanza probatoria dei contenuti dei supporti informatici, tanto più dopo che, a seguito del loro dissequestro, i supporti stessi erano stati fatti sparire.

In particolare, nel decreto di sequestro è contenuto il riferimento alla circostanza che il Restivo li avrebbe spediti all'estero e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] li avrebbe resettati.

3. In ordine al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che, in tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicom- prensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'og- getto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949).

Ne consegue che, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente sulla com- pletezza dell'esposizione delle ragioni del sequestro, deve escludersi che l'ambito del medesimo sia stato indebitamente esteso.

4. In relazione al terzo motivo di ricorso, come correttamente esposto nell'ordi- nanza impugnata, la questione riguardante l'utilizzabilità processuale dei dati estra- palati dai supporti informatici restituiti esula dal giudizio del Tribunale del riesame.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da Re- stivo [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro della Procura della Repubblica di Ferrara del 15 giugno 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, commi primo e secondo, n. 2-bis, in relazione all'art. 61, n. 5 e 61, nn. 7 e 11, 624, 625 cod. pen. ed altro. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza del nesso di pertinenzialità tra i reati ipotizzati ed i beni oggetto di apprensione. Si deduce che il Tribunale del riesame non ha evidenziato i passaggi del decreto di sequestro del P.M. in cui sarebbero state illustrate le ragioni della riconosciuta sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i reati contestati e le copie forensi. Anche in relazione alle finalità probatorie la motivazione dell'ordinanza impugnata è mera- mente apparente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata richiesta di selezione, in sede di clonazione forense, del contenuto del materiale informatico se- questrato. Si osserva che si è erroneamente addebitato all'indagato l'onere di selezione del materiale rilevante con restituzione di quanto non utile alle indagini, successivamente alla clonazione forense effettuata dagli organi di P.G.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità dell'attività di clonazione forense, come atto consecutivo a quello già dichiarato nullo. Si rileva che l'attività di clonazione forense era nulla ai sensi dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'annullamento dei provvedimenti di sequestro del 4 marzo 2021 e del 4 giugno 2021 (concernenti anche i supporti informatici), rendeva invalidi gli atti di indagine consecutivi dipendenti da quello dichiarato nullo, inclusa l'attività di duplicazione forense dei predetti supporti operata dalla G.d.F. in data 10 aprile 2021, a distanza di un mese dal disposto sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. i Con riferimento a tutte le problematiche prospettate dal ricorrente, va premesso che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motiva- zione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'i- nosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la con- traddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 13/02/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Ve- spoli, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame, va osservato che non emergono violazioni di legge o vizi motivazionali radi- cali, rilevabili in sede di legittimità. L'apparato argomentativo è stato in concreto diffusamente prospettato in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all'affermata ricorrenza dei presupposti per disporre il sequestro. La ricostruzione della vicenda criminosa è stata svolta mediante un'accurata combinata ricomposi- zione degli elementi rinvenibili da tutte le fonti investigative, delle quali comunque è stata fornita una chiave di lettura completa e plausibile. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso sulla ritenuta insufficienza dell'indi- cazione da parte del G.I.P. della pertinenzialità di quanto sequestrato rispetto alle indagini con relativa deduzione di omessa motivazione, per il mancato specifico rife- rimento, da parte del Tribunale del riesame, a determinati punti del provvedimento dispositivo del vincolo, deve considerarsi che, al contrario, la sussistenza dell'appa- rato argomentativo deve essere valutata sulla base della considerazione congiunta dei due provvedimenti che insieme si completano.Il provvedimento di sequestro, corredato di un'analitica esposizione dei fatti e delle plurime e complesse operazioni che vengono in rilievo, aveva fornito un sintetico ma adeguato apparato argomentativo circa la pertinenza e la rilevanza probatoria dei contenuti dei supporti informatici, tanto più dopo che, a seguito del loro dissequestro, i supporti stessi erano stati fatti sparire. In particolare, nel decreto di sequestro è contenuto il riferimento alla circostanza che il Restivo li avrebbe spediti all'estero e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] li avrebbe resettati. 3. In ordine al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che, in tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicom- prensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'og- getto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949). Ne consegue che, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente sulla com- pletezza dell'esposizione delle ragioni del sequestro, deve escludersi che l'ambito del medesimo sia stato indebitamente esteso. 4. In relazione al terzo motivo di ricorso, come correttamente esposto nell'ordi- nanza impugnata, la questione riguardante l'utilizzabilità processuale dei dati estra- palati dai supporti informatici restituiti esula dal giudizio del Tribunale del riesame. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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