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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24265/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M34X9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 settembre 2024, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Firenze il 13 ottobre 2019.

Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso di un controllo di polizia, veniva trovato in possesso di un coltello, con una lama lunga 10 centimetri.

Ritenuto, inoltre, che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato da numerose pendenze penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con . riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M34X9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 settembre 2024, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Firenze il 13 ottobre 2019. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso di un controllo di polizia, veniva trovato in possesso di un coltello, con una lama lunga 10 centimetri. Ritenuto, inoltre, che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato da numerose pendenze penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con . riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 24265/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris