CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, 5, 7, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza della querela quale condizione di procedibilità. 3. Il ricorso è inammissibile. La tesi prospettata risulta in palese contrasto con il dato normativo. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7 (salvo l'esposizione a pubblica fede), così come nel caso di specie. Inoltre, la prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno