CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postaase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo della stessa censura devoluta al giudice di appello e da quel giudice disattesa in modo corretto in diritto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'assenza del dolo del reato è generico e meramente contestativo e avulso da argomenti specifici con riguardo al caso concreto tenuto conto che il reato è punito a titolo di dolo generico, sicchè è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento che si sa dovuto in adempimento dell'obbligo gravante sull'imprenditore di effettuare le trattenute e versarle all'istituto di previdenza. Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.