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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27918/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di affermare la penale responsabilità dell'imputato e di irrogargli la pena di giustizia, nonchè di condannarlo al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa come da allegata notula; e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nel corpo della memoria presentata nell'interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto esposto dal Procuratore generale, si è riportato alla conclusioni già rassegnate ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato il 20 giugno 2022; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 giugno 2022 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 5 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Castrovillari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di lesioni personali aggravate per aver prodotto l'indebolimento permanente di un organo (artt. 582, 583, comma 1, n. 2. cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e con le conseguenti statuizioni civili in favore del [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.) in ragione del mancato differimento, da parte del Tribunale, dell'udienza del 5 novembre 2019 per legittimo impedimento per ragioni di salute dell'imputato, che non avrebbe pertanto potuto esercitare il diritto di difesa, segnatamente sottoponendosi ad esame.

In particolare, alla stessa udienza: il difensore ha documentato che il Corrado era stato trasportato in ospedale e dimesso alle ore 2:35 del 5 novembre 2019, nonché sottoposto lo stesso giorno a visita del medico curante; e ha rappresentato oralmente, avendolo appreso dai congiunti del Corrado, che egli era stato trasportato in ospedale in pari data per essere sottoposto d'urgenza ad analisi (trattandosi di soggetto a rischio per dilatazione dell'aorta discendente), come poi riscontrato dal referto successivamente unito agli atti; e nella specie, il Tribunale non ha disposto alcun accertamento sul riferito ricovero (come avrebbe dovuto in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, dato che non aveva considerato sufficiente il mero asserto difensivo), senza argomentare in alcun modo. 2.2 Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. - è stata dedotta la violazione dell'art. 513 cod. proc. pen. in quanto, a fronte della ritenuta insussistenza del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, sarebbe stato acquisito il verbale delle dichiarazioni da lui rese in udienza preliminare, peraltro senza richiesta di parte (segnatamente della difesa che ne aveva chiesto l'esame); la Corte di appello, che pure ha ritenuto illegittima l'acquisizione del verbale, avrebbe erroneamente affermato che l'unico effetto di ciò sarebbe stata la revoca dell'esame (che non sarebbe causa di nullità) e non invece la decadenza dell'imputato dalla facoltà di rendere l'esame; e tali dichiarazioni avrebbero illegittimamente fatto ingresso nel compendio probatorio e anche su di esse il Tribunale avrebbe fondato la decisione di condanna.2.3.

Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 583, comma 1, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, adducendo che nel caso di specie la condotta ascritta all'imputato non avrebbe determinato alcun indebolimento permanente né intaccato un senso o un organo, in quanto neppure il consulente della parte civile - invero lo stesso medico che ha avuto in cura li [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe affermato che il dente ricostruito alla persona offesa comporti una menomazione funzionale (rispetto al dente integro); in ogni caso, il dente non potrebbe definirsi né un organo né un senso (e, dunque, il fatto avrebbe dovuto «ragionevolmente» considerarsi rientrante nella competenza del Giudice di pace).

2.4. Con il quarto motivo sono stati allegati la violazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen., poiché la Corte di merito non avrebbe considerato che l'imputato - incensurato - è stato anch'egli aggredito dopo esser stata provocato; non sarebbe stata fornita un'adeguata motivazione sulle ragioni per cui le circostante generiche non sono state ritenute prevalenti e ci si è discostati dal minimo edittale, irrogando una pena non proporzionata, tenuto conto della svolgimento dei fatti e delle condizioni di vita dell'imputato.

2.5. Con il quinto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e quanto esposto nel terzo motivo - si è chiesto di ritenere non punibile il fatto per particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già chiarito che, «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01»).

Ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione.

Ciò posto, nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che: al Corrado - presentatosi al pronto soccorso il pomeriggio prima dell'udienza e dimesso nelle prime ore del mattino dello stesso giorno 5 novembre 2019 in cui essa è stata celebrata - è stata diagnosticata una addominalgia con «dimissione a domicilio» (e gli esami ematochimici erano nella norma); il giorno 5 novembre 2019 il medico curante ha certificato un'enterite acuta con addominalgia e febbre; inoltre, il certificato relativo al successivo ingresso (417 in ospedale dell'imputato (alle ore 14.28 del 5 novembre 2019) indica come diagnosi «riferita addominalgia e febbre» e da esso si trae che è stata disposta la dimissione del Corrado (alle ore 17:11) con invio al medico curante e con la prescrizione di un controllo per la rivalutazione il giorno dopo e della prosecuzione della terapia antibiotica.

Con la conseguenza che dagli stessi elementi indicati dalla difesa non emerge, poiché in alcun modo indicato dai sanitari, un impedimento effettivo e di carattere assoluto a partecipare all'udienza ovvero la insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Profeta, Rv. 281022 - 01; cfr. Sez. 5, n. 37440 del 20/07/2021, Sciusco, Rv. 281949 - 01; Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Basile, Rv. 259287 - 01; cfr. già Sez.

U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810).

Il che impone di ritenere corretta la decisione già resa dal Tribunale, senza che occorra immorare oltre.

2. Il secondo motivo difetta di specificità.

Con esso, infatti, è stato denunciato l'erroneo apprezzamento delle dichiarazioni rese dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare, poiché esse sono state irritualmente acquisite e dunque avrebbero dovuto ritenersi inutilizzabili.

Tuttavia, il ricorso - oltre a fare riferimento alla valutazione di esse da parte del Tribunale e non della Corte di appello - non ha in alcun modo indicato in che termini tali dichiarazioni (il cui tenore non ha neppure indicato sinteticamente) avrebbero inciso sulla decisione (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01: «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato»); e, per vero, non ha in alcun modo considerato che la sentenza impugnata (pur dando conto del fatto che con l'atto di appello si era dedotto che in quella sede l'imputato aveva negato la propria responsabilità) ha fondato la statuizione di conferma della prima sentenza su altri elementi (segnatamente, le dichiarazioni dei testi a carico, oltre che la documentazione medica, esponendo le ragioni per cui non ha ritenuto credibili i testi a discarico), non valorizzando in alcun modo tale deposizione (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

3. Il terzo motivo è inammissibile perché: - inedito, atteso che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico i riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - e manifestamente infondato, dato che, «in tema di lesioni personali, anche una menomazione minima, purché apprezzabile, di un organo integra l'aggravante di cui all'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen.» (Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014 - dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845 - 01, fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione nella avulsione traumatica di un incisivo superiore riportata dalla persona offesa; cfr. pure Sez. 5, n. 27986 del 05/02/2013, M., Rv. 256357 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in presenza di plurime fratture dentarie da cui era derivato un indebolimento permanente dell'organo della masticazione).

4. Il quarto motivo è inammissibile perché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha irritualmente perorato un diverso apprezzamento di merito in relazione al bilanciamento delle circostanze e al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01) per il tramite di allegazioni del tutto assertive, senza confrontarsi in effetti con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, che ha fatto riferimento - non certo illogico - alla gravità del fatto e alla personalità aggressiva del Corrado, evidenziando pure che la pena irrogato è inferiore alla media edittale (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01: «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo»).

5. Il quinto motivo è inammissibile poiché fondato sulla prospettata insussistenza della circostanza di cui all'art. 583, comma 1, n. 2, cod. pen. (avendo rimandato sul punto al terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile), bastando osservare che il reato in discorso è punito con una pena detentiva (la reclusione da tre a sette anni: cfr. art. 583, comma 1, n. 2, cod. pen.) che non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nel testo vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che richiedeva una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni: art. 131-bis, comma 1, cit.) né lo consente oggi nel testo novellato (dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, vigente dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ne limita l'applicazione ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Il che esime da ogni ulteriore considerazione.6.

Non ricorre, infine, con evidenza l'estinzione del reato per prescrizione del reato - che ad avviso della difesa sarebbe maturata il 20 giugno 2022, ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello - per la dirimente considerazione che il fatto è stato commesso il 20 dicembre 2014 e che, alla luce della pena detentiva massima (sette anni di reclusione), il termine di otto anni e nove mesi (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) non è ancora decorso (anche senza considerarne la sospensione).

Non è necessario, allora, argomentare oltre.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché essa non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a chiedere l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna alla pena di giustizia e al risarcimento del danno - statuizioni estranee al presente giudizio di legittimità - e, nel resto, a chiedere per l'appunto la rifusione delle spese (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di affermare la penale responsabilità dell'imputato e di irrogargli la pena di giustizia, nonchè di condannarlo al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa come da allegata notula; e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nel corpo della memoria presentata nell'interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto esposto dal Procuratore generale, si è riportato alla conclusioni già rassegnate ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato il 20 giugno 2022; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2022 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 5 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Castrovillari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di lesioni personali aggravate per aver prodotto l'indebolimento permanente di un organo (artt. 582, 583, comma 1, n. 2. cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e con le conseguenti statuizioni civili in favore del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.) in ragione del mancato differimento, da parte del Tribunale, dell'udienza del 5 novembre 2019 per legittimo impedimento per ragioni di salute dell'imputato, che non avrebbe pertanto potuto esercitare il diritto di difesa, segnatamente sottoponendosi ad esame. In particolare, alla stessa udienza: il difensore ha documentato che il Corrado era stato trasportato in ospedale e dimesso alle ore 2:35 del 5 novembre 2019, nonché sottoposto lo stesso giorno a visita del medico curante; e ha rappresentato oralmente, avendolo appreso dai congiunti del Corrado, che egli era stato trasportato in ospedale in pari data per essere sottoposto d'urgenza ad analisi (trattandosi di soggetto a rischio per dilatazione dell'aorta discendente), come poi riscontrato dal referto successivamente unito agli atti; e nella specie, il Tribunale non ha disposto alcun accertamento sul riferito ricovero (come avrebbe dovuto in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, dato che non aveva considerato sufficiente il mero asserto difensivo), senza argomentare in alcun modo. 2.2 Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. - è stata dedotta la violazione dell'art. 513 cod. proc. pen. in quanto, a fronte della ritenuta insussistenza del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, sarebbe stato acquisito il verbale delle dichiarazioni da lui rese in udienza preliminare, peraltro senza richiesta di parte (segnatamente della difesa che ne aveva chiesto l'esame); la Corte di appello, che pure ha ritenuto illegittima l'acquisizione del verbale, avrebbe erroneamente affermato che l'unico effetto di ciò sarebbe stata la revoca dell'esame (che non sarebbe causa di nullità) e non invece la decadenza dell'imputato dalla facoltà di rendere l'esame; e tali dichiarazioni avrebbero illegittimamente fatto ingresso nel compendio probatorio e anche su di esse il Tribunale avrebbe fondato la decisione di condanna.2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 583, comma 1, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, adducendo che nel caso di specie la condotta ascritta all'imputato non avrebbe determinato alcun indebolimento permanente né intaccato un senso o un organo, in quanto neppure il consulente della parte civile - invero lo stesso medico che ha avuto in cura li [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe affermato che il dente ricostruito alla persona offesa comporti una menomazione funzionale (rispetto al dente integro); in ogni caso, il dente non potrebbe definirsi né un organo né un senso (e, dunque, il fatto avrebbe dovuto «ragionevolmente» considerarsi rientrante nella competenza del Giudice di pace). 2.4. Con il quarto motivo sono stati allegati la violazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen., poiché la Corte di merito non avrebbe considerato che l'imputato - incensurato - è stato anch'egli aggredito dopo esser stata provocato; non sarebbe stata fornita un'adeguata motivazione sulle ragioni per cui le circostante generiche non sono state ritenute prevalenti e ci si è discostati dal minimo edittale, irrogando una pena non proporzionata, tenuto conto della svolgimento dei fatti e delle condizioni di vita dell'imputato. 2.5. Con il quinto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e quanto esposto nel terzo motivo - si è chiesto di ritenere non punibile il fatto per particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già chiarito che, «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01»). Ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. Ciò posto, nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che: al Corrado - presentatosi al pronto soccorso il pomeriggio prima dell'udienza e dimesso nelle prime ore del mattino dello stesso giorno 5 novembre 2019 in cui essa è stata celebrata - è stata diagnosticata una addominalgia con «dimissione a domicilio» (e gli esami ematochimici erano nella norma); il giorno 5 novembre 2019 il medico curante ha certificato un'enterite acuta con addominalgia e febbre; inoltre, il certificato relativo al successivo ingresso (417 in ospedale dell'imputato (alle ore 14.28 del 5 novembre 2019) indica come diagnosi «riferita addominalgia e febbre» e da esso si trae che è stata disposta la dimissione del Corrado (alle ore 17:11) con invio al medico curante e con la prescrizione di un controllo per la rivalutazione il giorno dopo e della prosecuzione della terapia antibiotica. Con la conseguenza che dagli stessi elementi indicati dalla difesa non emerge, poiché in alcun modo indicato dai sanitari, un impedimento effettivo e di carattere assoluto a partecipare all'udienza ovvero la insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Profeta, Rv. 281022 - 01; cfr. Sez. 5, n. 37440 del 20/07/2021, Sciusco, Rv. 281949 - 01; Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Basile, Rv. 259287 - 01; cfr. già Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810). Il che impone di ritenere corretta la decisione già resa dal Tribunale, senza che occorra immorare oltre. 2. Il secondo motivo difetta di specificità. Con esso, infatti, è stato denunciato l'erroneo apprezzamento delle dichiarazioni rese dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare, poiché esse sono state irritualmente acquisite e dunque avrebbero dovuto ritenersi inutilizzabili. Tuttavia, il ricorso - oltre a fare riferimento alla valutazione di esse da parte del Tribunale e non della Corte di appello - non ha in alcun modo indicato in che termini tali dichiarazioni (il cui tenore non ha neppure indicato sinteticamente) avrebbero inciso sulla decisione (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01: «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato»); e, per vero, non ha in alcun modo considerato che la sentenza impugnata (pur dando conto del fatto che con l'atto di appello si era dedotto che in quella sede l'imputato aveva negato la propria responsabilità) ha fondato la statuizione di conferma della prima sentenza su altri elementi (segnatamente, le dichiarazioni dei testi a carico, oltre che la documentazione medica, esponendo le ragioni per cui non ha ritenuto credibili i testi a discarico), non valorizzando in alcun modo tale deposizione (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile perché: - inedito, atteso che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico i riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - e manifestamente infondato, dato che, «in tema di lesioni personali, anche una menomazione minima, purché apprezzabile, di un organo integra l'aggravante di cui all'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen.» (Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014 - dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845 - 01, fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione nella avulsione traumatica di un incisivo superiore riportata dalla persona offesa; cfr. pure Sez. 5, n. 27986 del 05/02/2013, M., Rv. 256357 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in presenza di plurime fratture dentarie da cui era derivato un indebolimento permanente dell'organo della masticazione). 4. Il quarto motivo è inammissibile perché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha irritualmente perorato un diverso apprezzamento di merito in relazione al bilanciamento delle circostanze e al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01) per il tramite di allegazioni del tutto assertive, senza confrontarsi in effetti con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, che ha fatto riferimento - non certo illogico - alla gravità del fatto e alla personalità aggressiva del Corrado, evidenziando pure che la pena irrogato è inferiore alla media edittale (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01: «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo»). 5. Il quinto motivo è inammissibile poiché fondato sulla prospettata insussistenza della circostanza di cui all'art. 583, comma 1, n. 2, cod. pen. (avendo rimandato sul punto al terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile), bastando osservare che il reato in discorso è punito con una pena detentiva (la reclusione da tre a sette anni: cfr. art. 583, comma 1, n. 2, cod. pen.) che non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nel testo vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che richiedeva una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni: art. 131-bis, comma 1, cit.) né lo consente oggi nel testo novellato (dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, vigente dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ne limita l'applicazione ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Il che esime da ogni ulteriore considerazione.6. Non ricorre, infine, con evidenza l'estinzione del reato per prescrizione del reato - che ad avviso della difesa sarebbe maturata il 20 giugno 2022, ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello - per la dirimente considerazione che il fatto è stato commesso il 20 dicembre 2014 e che, alla luce della pena detentiva massima (sette anni di reclusione), il termine di otto anni e nove mesi (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) non è ancora decorso (anche senza considerarne la sospensione). Non è necessario, allora, argomentare oltre. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché essa non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a chiedere l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna alla pena di giustizia e al risarcimento del danno - statuizioni estranee al presente giudizio di legittimità - e, nel resto, a chiedere per l'appunto la rifusione delle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
Decreto Cassazione n. 27918/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris