CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17583/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 77C26 F839L), rappresentato e difeso dal Prof. A vv. Vi n cenzo [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,n. 3569/2017, depositata il 13 / 4 /20 1 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento relativo all’anno 2009per mancata dichiarazione di plusvalenze realizzate a seguito della vendita di beni immobili acquistati da non più di cinque anni ex art. 67, primo comma, lett. b)t.u.i.r. e mancato versamento dell’imposta sostituiva prevista dall’art. 1, comma 496,legge n. 266 del 2005, pari al 20% della plusvalenza. Il contribuente , che non aveva presentato la dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2010, a veva venduto con atto registrato il 23/12/2009 la proprietà di un immobile e relativa pertinenza acquistati, con atto del 21/6/2006, con l a cd. agevolazioneprima casa. Secondo l’Agenzia delle entrate l’immobile non era stato adibito a residenza né del contribuente né di un familiare per la maggior partedel tempo trascorso tra l’acquisto e la vendita. 2.Con la sentenza n. 8850/2021 la CTP di Napoli accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che il bene fosse stato destinato ad abitazione principale della sorella del cedente per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione, come da certificazione anagrafica. 3.Con la sentenza n. 3569 /201 7 la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice di appello riteneva: -che, nonostante la controversia riguardasse l’accertamento di una maggiore imposta IRPEF conseguente a una plusvalenza, la pretesa conseguivaa una valutazione d’insussistenza originaria dei requisiti per l’agevolazione prima casa. La pretesa era soggetta al termine decadenzialedi tre anni previsto d a ll’art. 76, secondo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla compravendita 22/12/2009, sicché l’accertamentoera stato notificato tardivamente il 12/6/2014 , oltre treanni dopo la registrazione della co mpravendita ; -che l’Amministrazione non aveva provatola finalità speculativa, non potendo ricorrere a presunzioni generiche. Era stato documentato che la sorella del cedente pagasse le bollette telefoniche e le rate delle spese condominiali nonché avesse la residenza anagrafica nell’abitazione. 4.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, a cui ha resistito il contribuente con controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo ilcontroricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Posto che la sentenza si fonda su una duplice ratio e che i motivi che prendono in considerazione gli argomenti relativi alla presunzione del carattere speculativo della cessione non sono accoglibili, appare preferibile esaminare i motivi in ordine inverso rispetto a quello con cui sonostati proposti. 2.Con il terzo motivo, così rubricato «violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 c.p.c.» , l’Agenzia delle entrate eccepisce che delle prove documentali costituite dalle bollette e rate condominiali non vi è traccia nel ricorso introduttivo , con il quale era stato depositato unicamente il certificato di residenza sicché il giudice di appello ha violato il principio dispositivo. 2. Il terzo motivo , rispetto al quale anche il controricorrente ha sollevato l’eccezione d’inammissibilità per carenza del requisito di autosufficienza, non è ammissibile. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento ai vizi cassatoriformalizzati nel codice di rito. Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata e inequivocabile ad uno dei cinque motivi d’impugnazione previsti dall'art. 360, primo comma, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa(Cass., sez. U., 32415/2021). Con il terzo motivo la ricorrente non precisa a quale delle specifiche ipotesi dell’art. 360, primo comma, c.p.c. intende fare riferimento e, nello stesso tempo, nel dolersi genericamente della violaz ione degli artt. 115 e 116 c.p.c, non si confronta con la motivazione della decisione. Non considera che nella sentenza si dà atto del deposito con le controdeduzioni dell’appellatodi copie di bollette telefoniche edella quietanza di versamento degli oneri condominiali e che l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ratione temporis applicabile consentiva il deposito di nuovi documenti in appello. Dà erroneamente per presupposto che quei documenti , dato che non eranostati prodotti nel giudizio di primo grado, non potessero essere presi in considerazione. 3.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2728, 2729, 2697 c.c. in combinato con gli artt. 67 e 68 del DPR n. 917/86 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. » , la ricorrente deduce a) di aver depositato una comunicazione sulle utenze elettriche intestate alla sorella del contribuente , attestante per tutto il 2010 un consumo di 1135 Kwv, in un immobile di Casavatore (NA); b) che il consumo medio di Kwv per una persona in un anno è pari a circa 1.400 Kwv sicché la documentazione costituiva una grave presunzione sulla dimora del familiare nel Comune di Casavatore; c) che la nozione di abitazione principale, come desumibile dall’art. 10, comma 3-bis, t.u.i.r., è il luogo ove la persona fisica o i familiari dimorano abitualmente; d)che il certificato di residenza costituisce solo una presunzione semplice, suscettibile di prova contraria; e) che il giudice di appello ha richiamato non pertinente giurisprudenza relativa alle agevolazioni tributarie per l’acquisto della “ prima casa ” ai fini delle imposta di registro in quanto, facendo la relativa disciplina riferimento alla “residenza anagrafica”, non si pone in quel caso la questione di stabilire l’effettiva residenza. 4.Il secondo motivo è infondato . 4.1 L’art. 67, primo comma, lett. b), t.u.i.r.considera redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.Questa Corte ha già affermato che g li elementi che determinano l'esclusione della fattispecie normativa sono, da un lato, il non superamento di un certo intervallo temporale fra acquisto e vendita - requisito da intendersi nel senso che l'immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale del cedente "per la maggior parte del periodo intercorrente tra l'acquisto e la cessione" –e dall'altro, la destinazione all'uso personale dell'acquirente e dei suoi familiari, secondo criteri oggettivi, senza che rilevi l’intento speculativo (Cass. 14270/2016, proprio con riferimentoa un caso di modesti consumi delle utenze). 4.2Parte ricorrente muove dal presupposto che il giudice di appello abbia considerato dirimente la prova della residenzaanagrafica della sorella del contribuente . Al di là del riferimento a precedenti giurisprudenziali relativi aidiversi presupposti per applicare i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa previsti dall’art. 16 d.l. n. 155 del 1993 (il beneficio spetta unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile), il giudice di appello per confutare la presunzione dell’Ufficio fa riferimento non solo alla residenza anagrafica della familiare ma anche a documenti, diretti a provare la situazione di fatto, almeno quanto quelli depositati dall’Ufficio sulle spese per energia, quali il pagamento dell’utenza telefonica e delle spese condominiali. In altre parole, le presunzioni derivanti dal pagamento di utenze e bollette depositati dalle parti erano fra loro contrastanti e non consentivano di concludere che la familiare, avente la residenza anagrafica nell’immobile, avesse abitato in altro luogo. 5. Con il primo motivo di ricorso, rubricato « violazione dell’art. 43 del DPR n. 600/73 falsa applicazione dell’art. 76, comma 2, DPR 131/86 (art. 360, co. 1 n. 3. c.p.c.)»,l’Agenzia delle entrate deduce che, discutendosi dell’omessa dichiarazione di una plusvalenza realizzata a seguito della vendita d’immobili, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto presentarsi. La dichiarazione avrebbe dovuto presentarsi nel 2010 sicché l’avviso di accertamento era stato tempestivamente notificato il 12/6/2014. 6.Il motivo non è ammissibile. 6.1La motivazione del giudice di appello è erronea nella parte in cui applica una decadenza relativa all’imposta di registro (art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986) a un’omessa dichiarazione di redditi diversi, rispetto alla quale i temini per la notifica dell’avviso di accertamento sono previsti dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 . Secondo l’art. 4 3 , secondo comma, d.P.R. cit. , ratione temporis vigente, per l’anno d’imposta 2009: « Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione […],l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata». Non è quindi condivisibile l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal controricorrente, secondo cui non sarebbe specificato in cosa consista la violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986. 6.2Qualora, tuttavia, la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, per giurisprudenza costante, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. 17182/2020, Cass. 10815/2019 e Cass.7499/2019). Pur avendo ritenuto non rispettato il termine decadenziale, il giudice di appello aveva valutato il merito della pretesa, ritenendo provato che il bene fosse stato abitato per la maggior parte del tempo dalla sorella del proprietario. 7.Il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002. P.Q.M La Corte rigettail ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità , liquidate nella