CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legge dall’Avvocatura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi, come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 1818/2024Numero sezionale 4142/2026Numero di raccolta generale 15144/2026Data pubblicazione 20/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania, n. 4091/12/2023 depositata il28/06/2023, non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito della notifica degli avvisi di accertamento relativi all’annod’imposta 2014, emessi nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] – ProfessionistiAssociati e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Amministrazionefinanziaria contestava maggiori compensi non dichiarati, fondandol’accertamento su tre rilievi. In particolare, l’Ufficio riteneva che alcunesomme ricevute dallo Studio a titolo di finanziamento infruttifero dallasocietà GP [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi stralciate per mancatarestituzione, dissimulassero in realtà compensi professionali nondichiarati. Contestava inoltre l’indebita deduzione e detrazione ai fini IVAe IRAP di costi relativi alla collaborazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],qualificata come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,nonché l’omessa contabilizzazione di compensi per prestazioni resecome depositario contabile, ritenute dall’Ufficio non gratuitamenteerogate, in un contesto ritenuto complessivamente antieconomico.Nel giudizio di primo grado la Commissione tributaria provincialedi Avellino accoglieva i ricorsi dei contribuenti, annullando gli attiimpositivi.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello,deducendo vizi di motivazione e di omessa pronuncia, nonché violazionidelle regole in tema di valutazione della prova, di onere probatorio e diaccertamento analitico-induttivo. L’Ufficio insisteva sulla natura fittiziadel finanziamento infruttifero, sulla sussistenza di un rapporto diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 1818/2024Numero sezionale 4142/2026Numero di raccolta generale 15144/2026Data pubblicazione 20/05/2026collaborazione parasubordinata con la professionista esterna esull’antieconomicità delle prestazioni dichiarate come gratuite,valorizzando il numero di clienti privi di fatturazione.Si costituivano gli appellati, i quali ribadivano la correttezza delladecisione di primo grado. Evidenziavano che i soci dello studio eranoanche soci della società finanziatrice, rendendo plausibile ilfinanziamento infruttifero, e che l’assenza di una formale deliberaassembleare poteva al più rilevare sotto profili diversi e non contestati.Quanto alla posizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], richiamavanol’inapplicabilità della presunzione di collaborazione coordinata econtinuativa alle prestazioni professionali soggette a iscrizione in albi,mentre, con riferimento alle prestazioni gratuite, sottolineavano che laloro incidenza sui ricavi dichiarati era contenuta e non espressiva dialcuna gestione antieconomica.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniariteneva che la natura finanziaria delle somme ricevute non fossesuperata dagli argomenti dell’Ufficio, considerata la compagine socialecomune, che la presunzione di collaborazione coordinata e continuativanon fosse applicabile alla professionista iscritta all’albo e che la pretesaantieconomicità delle prestazioni gratuite non emergesse dal raffrontocon i ricavi dichiarati, risultando l’incidenza percentuale modesta.Applicava quindi i principi probatori di cui all’art. 7, comma 5-bis, del d.Lgs. n. 546 del 1992, ritenendo non adeguatamente dimostrata lafondatezza della pretesa erariale. Conseguentemente la Corterespingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermava la sentenzadi primo grado.Ricorre l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a quattromotivi di ricorso.Resistono i contribuenti con unico controricorso; gli stessi hannoanche depositato memoriaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 1818/2024Numero sezionale 4142/2026Numero di raccolta generale 15144/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ragioni della decisioneCon il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità dellasentenza impugnata per motivazione apparente, perplessa oobiettivamente incomprensibile, in violazione dell’art. 111, comma 6,Cost., dell’art. 36, comma 2, nn. 4 e 5 del d. Lgs. n. 546 del 1992,dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; lamenta che la Corte digiustizia tributaria di secondo grado si limiti ad aderire alle difese deicontribuenti senza autonoma valutazione critica e senza confrontarsi conle specifiche censure d’appello sui tre rilievi accertativi.Il motivo è infondato.Invero, la motivazione resa dalla sentenza di merito rende chiarol’iter logico - giuridico seguito per addivenire a decisione, con ciòrisultando rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. n.8053/2014).Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la nullitàdella sentenza per omessa pronuncia su domande o eccezioni di meritoprospettate dall’appellante, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Deduce che il giudice di secondo grado non abbia esaminate ledoglianze formulate in appello (in particolare su qualificazione e provadel finanziamento, sulla natura del rapporto con la collaboratrice esull’antieconomicità delle prestazioni gratuite), limitandosi a richiamarein modo generico il criterio probatorio di cui all’art. 7, comma 5-bis, d.Lgs. n. 546 del 1992.Il motivo è infondato.Invero, la sentenza di appello ha – in realtà - esplicitamenteaffrontato e trattato i profili in argomento, risolvendo tutte le questioniche le sono state poste in senso sfavorevole al contribuente.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 1818/2024Numero sezionale 4142/2026Numero di raccolta generale 15144/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con il terzo motivo l’Amministrazione finanziaria deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 7, comma5-bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 39,comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Essa sostiene che la Corte territoriale abbia applicato l’art.7, comma 5-bis, come se esso imponesse all’Amministrazione un onereprobatorio diverso e più gravoso, disconoscendo il valore della prova perpresunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) e la conseguenteripartizione dell’onus probandi, con mancata considerazione dellanecessità della prova contraria da parte dei contribuenti.Il motivo è infondato.Invero, la Corte territoriale non ha applicato – in concreto – ladisposizione di cui al motivo; essa si è limitata a dar conto del contenutoprobatorio indiziario attribuibile agli elementi dedotti e provatidall’Ufficio, che ha messo a confronto con gli altri elementi, anch’essiindiziari, dedotti e provati dai contribuenti, per addivenire allavalutazione che ha ritenuto di trarre concludendo che “le presunzioniritenute dall’Ufficio non appaiono in tutto o in parte convincenti erisultano insufficienti a dimostrare le ragioni delle contestazioni mosseai contribuenti”. Il giudice di appello ha quindi soppesato tutti glielementi indiziari versati in atti dalle parti.Né, comunque, può essere censurata in sede di Legittimità lascelta operata dal giudice del merito - ai fini della valutazione dellapregnanza di un determinato elemento indiziario, come anche di uncoacervo di elementi - circa la scelta e la valutazione degli elementi,rientrando tali attività (di apprezzamento e di valutazione dell'idoneitàdegli elementi presuntivi) nei poteri del giudice del merito, incensurabiliin sede di legittimità, se sorretti da adeguata e corretta motivazionesotto il profilo logico e giuridico (Cass. n. 29540/2019; Cass. n.12002/2017).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 1818/2024Numero sezionale 4142/2026Numero di raccolta generale 15144/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con il quarto motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 37 e 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973,e degli artt. 54 e 55, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 115e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che sussistono i presupposti della rettifica analitico-induttivacon riguardo al terzo rilievo (prestazioni asseritamente gratuite).Deduce che la sentenza valorizza erroneamente il rapporto percentualetra prestazioni gratuite e ricavi, anziché il reddito dichiarato e gli indicidi antieconomicità, e non attribuisce adeguato peso agli elementipresuntivi posti dall’Ufficio (tra cui il numero di clienti per i quali nonrisulta emissione di fatture), così escludendo illegittimamente lapresunzione di compensi non dichiarati.Il motivo è fondato.Invero, a fronte di un elemento indiziario indubbiamente rilevanteintrodotto dall’Ufficio, secondo il quale “a fronte di 58 clienti di cuirisultava depositario di scritture contabili, era stata emessa fattura dalloStudio Porcelli solo nei confronti di 9 di essi i (di cui n. 6 nell’anno 2014e n. 3 nell’anno 2015)”, la valutazione operata dal giudice di meritoappare in primo luogo monca, poiché operata solo con riguardo alreddito del periodo d’imposta 2014; secondariamente, essa risulta privadi coordinamento con la deduzione indiziaria rispetto alla quale dovevacoordinarsi.Poiché l’accertamento era fondato sul rapporto il numero dei clientiper i quali lo studio era depositario delle scritture contabili e il numerodelle fatture emesse nei confronti degli stessi, era su tale rapporto chela pronuncia di merito doveva soffermarsi; la stessa invero, senza avercompiuto l’esame degli elementi di prova di senso contrarioeventualmente dedotti e per davvero rilevanti ai fini della provacontraria (ad esempio: insolvenza o difficoltà economica di alcuni di talisoggetti, rapporti di famigliarità tra essi e lo studio, svolgimento diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 1818/2024Numero sezionale 4142/2026Numero di raccolta generale 15144/2026Data pubblicazione 20/05/2026chiedere il compenso per la tenuta della contabilità, inattività di talisoggetti, ecc.) si è avventurata da un lato a operare un confronto conl’ammontare dei ricavi, che sono un dato relativamente rilevante dellagestione dell’attività; dall’altro a valorizzare ai fini della decisione lacongruità dello studio professionale con le risultanze dello studio disettore, elemento del tutto scollegato con la tipologia di presunzioni quiposte a base dell’accertamento.Pertanto, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenzava cassata in parte qua con rinvio al giudice di merito che rivedrà ilprofilo di cui alla censura accolta; nel resto l’impugnazione è rigettata P.Q.Maccoglie il quarto motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassala sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. 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