CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 12/07/2016 dal Tribunale di Milano e, specificamente in relazione alla posizione degli odierni ricorrenti: ha ridotto la pena per [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del GUP del Tribunale di Lecco in data 23/05/2003, irrevocabile il 25/02/2010, ritenuti più gravi, complessivamente in anni 18 d'i reclusione ed C 68.000,00 di multa; ha ridotto la pena per [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, ad anni 5 e mesi 3 di reclusione ed C 21.000,00 di multa; ha ridotto la pena per [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del GUP del Tribunale di Lecco in data 23/05/2008, irrevocabile il 25/02/2010, ritenuti più gravi, complessivamente in anni 9, mesi 6 di reclusione ed C 87.000,00 di multa. 1.1 La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.34396 del 14/06/2022, ha disposto l'annullamento della pronuncia in ordine alla posizione dei tre predetti ricorrenti. In particolare, con riguardo alla posizione dello Ziu e della Qeveri - imputati di varie condotte contestate ai sensi dell'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - la Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso, comune a entrambi i prevenuti, relativamente alla mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione; sul punto - riportandosi alle considerazioni spiegate in riferimento al ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - il Collegio ha evidenziato l'omesso rispetto, in punto di onere motivazionale richiesto sul punto, dei principi dettati da Sez. U, n.47172 del 24/06/2021, Pizzone, RV. 282269, rinviando quindi il giudizio alla Corte territoriale affinché ponesse rimedio al relativo deficit motivazionale. In relazione alla posizione del Rexhepi, la Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla omessa valutazione della richiesta di non doversi procedere per intervenuta espulsione ai sensi degli artt. 13, comma 3quater del d.lgs. n.286/1998 e dell'art.20bis del d.lgs. n.30/2007. 1.2 La Corte d'appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, ha previamente dato atto che la difesa del Ziu e della Qeveri aveva chiesto l'accoglimento del concordato con rinuncia ai motivi di appello; ha quindi ritenuto accoglibile l'istanza medesima, essendo il calcolo degli aumenti di pena a titolo di continuazione conforme alle indicazioni della Suprema Corte anche in riferimento all'identità della misura per tutti i concorrenti nei singoli reati; determinando quindi la pena per la Qeveri in anni quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa e per lo Ziu in anni quindici e mesi undici di reclusione ed C 67.30000 di multa. In ordine alla posizione del Rexhepi, la Corte territoriale ha rilevato che lo stesso era stato espulso, con accompagnamento alla frontiera, il giorno 08/11/2012 a seguito di provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Padova, mentre il decreto di citazione a giudizio relativo all'odierno provvedimento era sopravvenuto all'esito dell'udienza preliminare celebrata il 27/11/2013; ha però rilevato che, nel caso di specie, non era applicabile l'art.13 del d.lgs. n.286/1998, norma di stretta interpretazione e riferibile alle sole espulsioni disposte ai sensi dei commi 3, 3bis e 3ter dello stesso art.13 e non alle espulsioni disposte a titolo di sanzione alternativa o sostitutiva alla detenzione, come nel caso dell'art.16 del d.lgs. n.286/1998, invece applicato nel caso di specie; sulla base di tale considerazioni, la Corte è quindi passata a esaminare i singoli reati ascritti al Rexhepi, rideterminando la pena in anni otto e mesi sei di reclusione ed C 81.940,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art.62bis cod.pen. e agli artt. 121, 178, lett.c) e 597, comma 5, cod.proc.pen., oltre che all'art.24, comma 2, Cost.. Ha dedotto che, con memoria difensiva del 24/02/2021, era stata richiesta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che la Corte territoriale - in sede di rinvio - non aveva offerto alcuna motivazione sul punto. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 16, 20 e 20bis del d.lgs. n.286/1998. Ha premesso di avere già fornito la prova, nel precedente giudizio di fronte alla Corte d'appello, dell'intervenuta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato prima dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio, avvenuta a titolo di applicazione di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi dell'art.16, comma 5, d.lgs. n.286/1998; ha dedotto che la valutazione della Corte - in ordine alla non applicabilità dell'art.13, comma 3quater del predetto T.U. alle espulsioni disposte ai sensi dell'art.16, comma 5 - non poteva trovare accoglimento atteso che la ratio sottesa a entrambi gli istituti era rappresentata dall'interesse pubblico a evitare giudizi inutili ogni volta il cittadino straniero non fosse presente nel territorio dello Stato e dall'interesse del singolo a essere presente nell'ambito di un procedimento a proprio carico con garanzia del diritto di difesa.3. Hanno proposto altresì separato ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tramite proprio il difensore, articolando un unico e sovrapponibile motivo di impugnazione, con il quale hanno dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 444 e ss., 143 e 179 cod.proc.pen., per mancata osservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità assoluta e insanabile. Hanno dedotto che la Corte territoriale non avrebbe rilevato la nullità derivante dall'omessa traduzione degli atti in lingua conosciuta ai ricorrenti, con conseguente violazione del disposto dell'art.143 cod.proc.pen., tanto anche alla luce dell'art.6, comma 3, della CEDU e dell'art.111, comma 3, Cdst..; deducendo che la violazione di tale precetto concretizzasse una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo; deducendosi che la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto ex officio rilevare la nullità del provvedimento disponente il giudizio e di tutti gli atti successivi. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scrit:ta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Rexhepi è infondato, mentre sono inammissibili i ricorsi proposti dallo Ziu e dalla Qeveri. 2. Il primo motivo articolato dalla difesa del Rexhepi è inammissibile. Va premesso che, in riferimento al disposto dell'art.527, comma 3, cod.proc.pen., il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, con la conseguente preclusione ad esaminare qualsiasi profilo da ritenere avente la valenza del giudicato. Nel caso di specie, il profilo di diritto conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non era neanche stato fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione - e, in ogni caso, non era stato fatto oggetto di statuizione contenuta nella pronuncia di annullamento - risultando quindi inibita in sede di giudizio di rinvio qualsiasi ulteriore valutazione in ordine ai presupposti per la relativa concessione. 3. Il secondo motivo articolato dalla difesa del Rexhepi è infondato. Sul punto, la pronuncia della Terza Sezione aveva rimesso al giudice del rinvio la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere in relazione al disposto dell'art.13, comma 3quater, del d.lgs. n.286 del 1998, ai sensi del quale «Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere». La Terza Sezione ha quindi rimesso alla Corte territoriale la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della pronuncia di non luogo a procedere anche nell'ipotesi - quale quella di specie - in cui (in riferimento alla necessità che non sia stato emesso il provvedimento disponente il giudizio) nondimeno sussistessero le eventuali condizioni, attesa la data di esecuzione dell'espulsione, per poter emettere una pronuncia in tale senso (tanto sulla base del tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.270 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod.proc.pen., il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere). Va peraltro rilevato che, nel caso di specie, quella emessa nei confronti del ricorrente non era un'espulsione di carattere amministrativo disposta ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.286/1998, bensì quella prevista dall'art.16, comma 5, dello stesso testo normativo e ai sensi del quale «Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione». Sul punto, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l'ambito di operatività del comma 3quater dell'art. 13 d.lgs. 286/1998 è limitato ai soli casi di cui ai commi 3, 3bis e 3ter del medesimo articolo e non può essere esteso anche ai casi di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione disposta ai sensi dell'art. 16 del medesimo d.lgs. E' stato in particolare rilevato che il tenore letterale della disposizione non può essere superato mediante una lettura estensiva, effettuata facendo ricorso al criterio interpretativo della intenzione del legislatore Difatti, la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», è intervenuta contestualmente sulle richiamate disposizioni, cosicché l'esplicito richiamo, nell'art. 13, comma 3quater, ai soli casi previsti dai commi 3, 3bis e 3ter, deve ritenersi voluto, come voluta deve anche ritenersi la mancanza di richiami ad altre disposizioni e, segnatamente, al successivo articolo 16. Neppure rileva, ai fini di una diversa lettura della norma, il richiamo, contenuto in tale ultima disposizione, al comma 2 dell'art. 13, presente nell'ad. 16, comma 5, il quale, anzi, conferma che il legislatore, nell'apportare le modifiche, ha tenuto conto delle diverse disposizioni (in tal senso, Sez. 3, n. 48948 del 04/11/2015, Kodra, Rv. 265595; Sez. 2, n. 36510 del 28/08/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277036); d'altra parte, in altra pronuncia, questa Corte ha altresì ritenuto che la causa di non procedibilità prevista dall'ad. 13 comma 3quater opera a seguito dell'esecuzione dell'espulsione soltanto nel procedimento avente ad oggetto il medesimo fatto all'esito del quale la misura è stata disposta ed eseguita e non preclude l'inizio di altri procedimenti penali per fatti eventualmente commessi dallo straniero prima della avvenuta espulsione stessa (come nel caso di specie); ciò in quanto, altrimenti ragionando, si arriverebbe al risultato irrazionale di ritenere lo straniero espulso beneficiato da una generale condizione di non procedibilità per qualsiasi fatto, anche particolarmente grave, precedentemente commesso (Sez. 2, n. 29396 del 31/05/2018, Ago, Rv. 273074). Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale - investita dalla Terza Sezione del solo onere motivazionale riguardo alla sussistenza per la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere - abbia fatto corretta applicazione dei predetti principi rilevando l'assenza dei presupposti per una pronuncia di tale tenore. 4. I motivi articolati dalla difesa dello Ziu e della Qeveri sono inammissibili. Vedendosi in tema di pronuncia emessa a seguito di concordato disposto ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen. va ricordato che - nella fattispecie - è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca i soli motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, RV. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Deve quindi escludersi l'ammissibilità del ricorso per cassazone con il quale si intenda far valere la dedotta nullità degli atti pregressi - nel caso di specie, sin dal decreto disponente il giudizio - derivante dall'omessa traduzione degli stessi in lingua conosciuta all'imputato. Sul punto, va difatti premesso che - per consolidata giurisprudenza - la nullità derivante dall'annessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez.6, n. 44421 del 22/10/2015, Rv. 265026; Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272861; Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023. Zerrouq, Rv. 285486 - 02); risultando quindi, nel caso di specie, tardiva la relativa deduzione operata nel solo ricorso per cassazione. In ogni caso - vertendosi in ipotesi di applicazione concordata della pena - va richiamata la consolidata lettura giurisprudenziale in base alla quale l'applicazione concordata medesima postula la rinunzia a fare valere eventuali nullità, diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato, e ciò perché le dette nullità se verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti. Il giudizio di applicazione della pena deve infatti, ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato; da ciò consegue, che l'accesso alla modalità concordata della pena preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di parte degli atti del procedimento, anche perché proprio la libera scelta del rito lascia presupporre la conoscenza effettiva del contenuto di tali atti da parte dell'imputato e vi pieno rispetto, sotto tale profilo, del diritto di difesa (Sez. 6, n. 10983 del 19/11/2009, dep. 2010, Z., Rv. 246677; Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Vidroi, Rv. 266:198). Ne consegue che, nel caso di specie, le questioni inerenti alla traduzione del decreto disponente il giudizio e delle sentenze di merito non potevano essere fatte valere attraverso il ricorso per cassazione avverso la sentenza concordata; non avendo peraltro gli imputati - in relazione al suddetto principio - neanche dedotto l'effettiva sussistenza di vizi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato. 5. Al rigetto del ricorso proposto dal Rexhepi segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi proposti dallo Zu e dalla Qeveri segue pure la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i suddetti ricorrenti vanno condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ric