CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 490 cod. pen. L'unico motivo di ricorso — che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La sentenza impugnata, in particolare, ha correttamente posto in evidenza che la tesi alternativa prospettata dalla difesa (circa il fatto che la parziale copertura della targa anteriore e di quella posteriore del veicolo condotto dall'imputato potesse essere stata effettuata da altri soggetti all'insaputa del ricorrente) è generica e non supportata da alcun elemento concreto per poter essere presa in considerazione, risolvendosi in una mera congettura. Che la motivazione della Corte di appello di Catania non si appalesa contraddittoria o illogica, né è immaginabile una rivalutazione puramente fattuale da parte di questa Corte di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos