Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:882
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0341
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 ottobre 2019 (
1
)
Causa C‑341/18
[OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid
contro
J. e altri,
intervenienti:
C. e H. e altri
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2016/399 – Articolo11, paragrafo 1 – Significato di “uscita” – Controllo delle frontiere esterne – Apposizione del timbro sui documenti di viaggio dei marittimi – Momento di apposizione del timbro – Momento di uscita dallo spazio [OSCURATO:PERSONA]»
1.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale il Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (
2
). Esso desidera accertare il significato del termine «uscita» in relazione all’obbligo, per le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di apporre un timbro di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi all’atto dell’attraversamento della frontiera esterna e dell’uscita dallo spazio [OSCURATO:PERSONA].
2.
Tutti i cittadini di paesi terzi di cui al procedimento principale lavorano come marittimi. Essi giungono nello spazio [OSCURATO:PERSONA] per via aerea e, in seguito, si imbarcano su navi alle quali sono già stati assegnati come membri dell’equipaggio. Prima dell’arrivo dei marittimi le navi si trovano nel porto, in ormeggio di lunga durata. La questione da chiarire è se i marittimi escano dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] al momento del loro imbarco (o registrazione) sulla nave in qualità di membri dell’equipaggio o se escano soltanto nel caso in cui stiano lavorando a bordo della nave nel momento in cui essa lascia il porto.
[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
3.
L’articolo 2 della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sul diritto del mare (in prosieguo: «UNCLOS») stabilisce quanto segue:
«1. La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale.
2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.
3. La sovranità sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente convenzione e delle altre norme del diritto internazionale».
4.
Ai sensi dell’articolo 3, ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base lungo la costa.
Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] – una panoramica
5.
Gli elementi chiave del sistema [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti: l’abolizione dei controlli alle frontiere interne tra gli [OSCURATO:PERSONA] partecipanti (
3
); la libertà di viaggiare tra tali [OSCURATO:PERSONA] per tutte le persone che vi risiedono o vi si recano legalmente; e una politica comune in materia di visti di breve durata. Le norme del sistema [OSCURATO:PERSONA] sono state inizialmente definite nell’Accordo di [OSCURATO:PERSONA] e nelle misure dettagliate di attuazione (
4
). L’applicazione del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] è integrata dal sistema d’informazione [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «SIS»), un sistema di segnalazione ai fini del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali, in linea di principio, dovrebbe essere rifiutato l’ingresso (
5
). L’Unione europea ha inoltre adottato il regolamento (UE) 2017/2226 (
6
) che istituisce, fra l’altro, un sistema di dati di ingresso e uscita che registra l’attraversamento delle frontiere esterne dello spazio [OSCURATO:PERSONA] da parte di tutti i cittadini di paesi terzi, al fine di accertare se essi abbiano superato il periodo di soggiorno consentito.
6.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (capitolo 3, articoli da 9 a 18) prevedeva, in origine, disposizioni in materia di visti (
7
). Il sistema delle domande di visto è supportato dal sistema di informazione visti (in prosieguo: «VIS»), introdotto dal regolamento (CE) n. 767/2008 (
8
). Il regolamento (CE) n. 539/2001 (
9
) adotta l’elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto o sono esenti da tale obbligo ai fini dell’ingresso nel territorio dello spazio [OSCURATO:PERSONA].
Codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]
7.
Le seguenti dichiarazioni, contenute nei considerando del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA], sono rilevanti:
–
l’adozione di misure a norma dell’articolo 77 TFUE ai fini di garantire che non vi siano controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone (
10
);
–
la politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne è una misura che affianca la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone nell’Unione europea (
11
);
–
è opportuno che le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne tengano conto dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] (
12
);
–
il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
13
);
–
gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali (
14
).
8.
A norma dell’articolo 1, il codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] stabilisce norme concernenti l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione e norme relative al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne dello spazio [OSCURATO:PERSONA].
9.
L’articolo 2 prevede le seguenti definizioni:
«2) “frontiere esterne” le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che non siano frontiere interne;
(…)
6) “cittadino di paese terzo” chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è contemplato dal punto 5 [dell’articolo 2] [ (
15
)
]
;
(…)
8) “valico di frontiera” ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;
(…)
10) “controllo di frontiera” l’attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del [codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]], in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;
11) “verifiche di frontiera” le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri o autorizzati a lasciarlo».
10.
L’articolo 3 stabilisce che il codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro (
16
).
11.
Il titolo II è rubricato «Frontiere esterne». All’interno del capo I di tale titolo («Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d’ingresso»), l’articolo 5, paragrafo 1 prevede che le frontiere esterne possano essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera c) prevede alcune eccezioni a tale obbligo per determinati tipi di frontiere (quali le frontiere marittime) e particolari categorie di persone (fra cui i marittimi) (
17
).
12.
I cittadini di paesi terzi sono soggetti alle condizioni d’ingresso previste all’articolo 6. Tra queste figurano le seguenti: possedere un documento di viaggio valido; possedere un visto valido (se richiesto); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto; non essere stati segnalati nel SIS ai fini della non ammissione; e non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
18
).
13.
L’articolo 8, paragrafo 1 prevede che l’attraversamento delle frontiere esterne sia oggetto di verifiche, da parte delle guardie di frontiera, effettuate a norma del capo II («Controllo delle frontiere esterne e respingimento») del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, tutti i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite all’ingresso e all’uscita dallo spazio [OSCURATO:PERSONA]. Le verifiche approfondite comportano l’accertamento che la persona in questione sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento della frontiera; che sia provvista di un documento di viaggio autentico; e (se possibile) che tale persona non sia considerata una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Una verifica approfondita aggiuntiva all’uscita può comportare l’accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido e che non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nello spazio [OSCURATO:PERSONA], nonché la consultazione dei sistemi di segnalazioni pertinenti (
19
).
14.
All’interno del capo II, l’articolo 11 prevede quanto segue:
«1. Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita:
a)
sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità;
(…)
3. Non è apposto il timbro d’ingresso o di uscita:
(…)
c)
sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
d)
sui documenti di viaggio dell’equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell’allegato VI, punto 3.2.3;
(…)».
15.
Ai sensi dell’articolo 19 (parte del capo IV, «Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera»), alle verifiche alle frontiere marittime si applicano le norme specifiche previste dal punto 3 dell’allegato VI. Le modalità generali di verifica prevedono quanto segue: «[l]le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, o nell’area all’uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali quali definite dalla [UNCLOS]. [OSCURATO:PERSONA] membri possono concludere accordi in virtù dei quali le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all’atto dell’arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo (…). [Tra gli altri, il comandante della nave] stila un elenco dei membri dell’equipaggio e degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel formulario n. 5 (elenco dell’equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL) [ (
20
)
]
così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso del soggiorno (…)» (
21
).
16.
Ai sensi dell’articolo 20 e del punto 3 dell’allegato VII, alle verifiche sui marittimi si applicano norme specifiche: di conseguenza, «[i]n deroga agli articoli 5 e 8, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi [del diritto internazionale (
22
)], nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, o a uscire dal territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri ritornando a bordo della loro nave senza presentarsi a un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell’elenco dell’equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza».
Codice dei visti
17.
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (
23
) dichiara che il codice dei visti fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni (
24
).
18.
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) definisce quale «visto» l’«autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini (…) del transito o di un soggiorno previsto sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni».
19.
Ai sensi dell’articolo 35, in casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi di frontiera.
20.
L’articolo 36 prevede che a un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne dello spazio [OSCURATO:PERSONA] può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1 e attraversa la frontiera in questione per l’imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo. All’atto del rilascio del visto, le autorità nazionali competenti si conformano alle norme di cui all’allegato IX del codice dei visti (
25
).
Direttiva 2010/65/UE
21.
La direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
26
) mira a semplificare, armonizzare e razionalizzare le procedure amministrative e le formalità di dichiarazione applicate ai trasporti marittimi, uniformando la trasmissione elettronica delle informazioni concernenti le navi in arrivo e in partenza dai porti degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
22.
Ai sensi dell’articolo 7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad accettare le informazioni trasmesse attraverso i formulari FAL per l’adempimento delle formalità di dichiarazione. L’allegato della direttiva stabilisce le informazioni che devono essere incluse nel formulario FAL al fine di adempiere a tali formalità. Le informazioni in questione comprendono: la notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli [OSCURATO:PERSONA] membri (parte A, punto 1); verifiche di frontiera sulle persone come previsto all’articolo 8 del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]; (parte A, punto 2); e il ruolo dell’equipaggio (parte B, punto 5).
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
23.
In varie date nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, vari cittadini di paesi terzi hanno fatto ingresso nei [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’aeroporto di Schiphol e si sono recati presso il porto di [OSCURATO:PERSONA]. Tutti gli interessati erano stati assunti come membri dell’equipaggio allo scopo di lavorare su navi già ormeggiate a [OSCURATO:PERSONA]. Essi hanno viaggiato dall’aeroporto di Schiphol fino al porto, dove si sono imbarcati come membri dell’equipaggio lo stesso giorno del loro arrivo nei [OSCURATO:PERSONA]. Le navi in questione erano destinate a viaggiare in alto mare e avrebbero lasciato le acque territoriali olandesi in un momento che, alla data di arrivo dei marittimi nei [OSCURATO:PERSONA], non era noto.
24.
Alcuni marittimi hanno trascorso l’intero periodo di durata del contratto lavorando a bordo di navi ormeggiate a [OSCURATO:PERSONA]. Al termine del loro periodo di servizio a bordo, hanno lasciato i [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, lo spazio [OSCURATO:PERSONA]) per via aerea, dall’aeroporto di Schiphol. Altri, dopo aver lavorato per un certo periodo a bordo di una nave ormeggiata a [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti a bordo e hanno lasciato le acque territoriali olandesi come membri dell’equipaggio di tale nave.
25.
I marittimi erano specialisti nel settore della costruzione e il loro lavoro comprendeva, tra l’altro, la costruzione di piattaforme petrolifere (piattaforme di trivellazione) e di oleodotti in mare. Il loro lavoro includeva anche preparare la nave attraccata per un nuovo viaggio. La durata dei lavori e del periodo di ormeggio della nave dipendeva dall’entità dei lavori e dalla nave in questione. La prassi in termini di lavoro e occupazione non era inconsueta. I marittimi avevano richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] (polizia portuale di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «ZHP») di apporre timbri di uscita sui loro documenti di viaggio. Sino all’inizio del 2016, al momento dell’imbarco come membri dell’equipaggio nel porto di [OSCURATO:PERSONA], i marittimi avevano sempre ottenuto un timbro di uscita sui loro documenti di viaggio (in prosieguo: la «vecchia prassi»).
26.
A seguito di tale data, la ZHP ha respinto tutte le richieste di questo tipo, in ragione del fatto che non era possibile stabilire quando la nave in questione avrebbe lasciato il porto (in prosieguo: la «nuova prassi»).
27.
In qualità di cittadini di paesi terzi, i marittimi hanno potuto soggiornare nello spazio [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA], per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni (
27
). I marittimi hanno dichiarato che la nuova prassi ha avuto l’effetto di ridurre, rispetto alla vecchia prassi, la durata del loro soggiorno autorizzato, poiché il tempo trascorso a bordo di una nave come membri dell’equipaggio sarebbe stato conteggiato ai fini del calcolo del periodo di 90 giorni. Nella vigenza della vecchia prassi, il tempo di lavoro a bordo non era preso in considerazione e, quindi, non veniva detratto dal periodo di 90 giorni. Inoltre, dovendo attendere 180 giorni prima di poter rientrare nello spazio [OSCURATO:PERSONA], essi avrebbero lavorato meno e, di conseguenza, avrebbero percepito un reddito inferiore (
28
).
28.
Nel luglio 2016, lo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato per la sicurezza e la giustizia; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») ha dichiarato irricevibile i ricorsi amministrativi presentati da vari armatori navali (C. e H. e altri; in prosieguo: gli «armatori») avverso la decisione della ZHP di respingere le richieste di apposizione dei timbri di uscita. Inoltre, lo [OSCURATO:PERSONA] ha respinto i ricorsi amministrativi proposti dagli stessi marittimi (J. e altri).
29.
Con quattro sentenze del 17 maggio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto le impugnazioni degli armatori avverso la decisione dello [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale giudice ha accolto le impugnazioni dei marittimi. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi impugnato tali sentenze dinanzi al giudice del rinvio, mentre gli armatori hanno proposto un appello incidentale.
30.
Nell’ordinanza di rinvio si afferma che il porto di [OSCURATO:PERSONA] fa parte della frontiera esterna dello spazio [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] e che in tale porto vi sono in media 160 navi all’anno in ormeggio di lunga durata. Nella medesima si rileva che la [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] (Associazione reale degli armatori olandesi) ha richiamato l’attenzione sul fatto che altri porti europei appongono un timbro di uscita sui documenti di viaggio dei marittimi al momento dell’imbarco dell’equipaggio. Il giudice del rinvio ha respinto espressamente la tesi dello [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli omologhi della ZHP in altri [OSCURATO:PERSONA] membri non appongono necessariamente un timbro di uscita al momento dell’imbarco dei membri dell’equipaggio.
31.
Il giudice del rinvio ha sostenuto che se il momento in cui i marittimi escono dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] ai fini del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] fosse determinato in modo diverso nei porti dei vari [OSCURATO:PERSONA] membri, ciò creerebbe distorsioni della concorrenza per l’industria dell’offshore dell’Unione.
32.
Il giudice del rinvio ritiene pertanto che, al fine di risolvere la controversia nel procedimento principale, sia necessario chiedere alla Corte di fornire indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, sul significato del termine «uscita» contenuto in tale disposizione. Di conseguenza, esso sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 11, paragrafo 1, del [codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]] debba essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo precedentemente entrato nello spazio [OSCURATO:PERSONA], ad esempio attraverso un aeroporto internazionale, esce dal medesimo ai sensi del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] allorché egli si imbarca in qualità di marittimo su una nave già ormeggiata in un porto che costituisce una frontiera esterna, senza riguardo al fatto se detta nave lasci il porto, ed eventualmente quando. O se per contro, perché si configuri un’uscita, occorre prima accertare che il marittimo lascerà il porto con detta nave, e, in tal caso, se sia applicabile un termine massimo entro il quale la nave deve salpare e in quale momento si debba in tal caso apporre il timbro di uscita. O ancora, se un momento diverso debba valere come “uscita”, eventualmente subordinatamente ad altre condizioni».
33.
J. e a., C. e H. e a. (i marittimi e gli armatori), i governi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. Le stesse parti hanno partecipato all’udienza del 6 giugno 2019 e hanno presentato osservazioni orali.
[OSCURATO:PERSONA] preliminari
34.
Ci si chiede in quale momento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] debba essere apposto un timbro di uscita sui documenti di viaggio dei marittimi nelle specifiche circostanze di cui al procedimento principale. Sebbene l’ordinanza del giudice del rinvio non specifichi la nazionalità dei singoli marittimi interessati, dalla descrizione dei fatti risulta che essi sono tutti cittadini di paesi terzi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’allegato I del regolamento n. 539/2001. Si tratta, quindi, di persone che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento della frontiera esterna degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
29
). I visti di questo tipo devono essere presentati a fini di controllo e devono essere timbrati all’ingresso e all’uscita dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] (
30
).
35.
L’articolo 11, paragrafo 3, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] prevede alcune specifiche eccezioni a tali norme. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), non è apposto il timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e (che rimangono) nella zona del porto di scalo. È pacifico che tale eccezione non sia applicabile nella presente causa.
36.
Concordo con tale tesi.
37.
Mi sembra che l’eccezione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), si applichi ai marittimi che arrivano a bordo di una nave che attracca in un porto all’interno dello spazio [OSCURATO:PERSONA]. Essi possono quindi richiedere e ottenere un permesso per recarsi a terra. Tale personale rientra, infatti, nell’ambito di applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] e della deroga di cui all’articolo 20 e all’allegato VII, punto 3, di detto regolamento. Tuttavia, i fatti e le circostanze che caratterizzano i marittimi di cui al procedimento principale, quali descritti nell’ordinanza di rinvio, non rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni. Essi non sono entrati nel porto di [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una nave. Essi hanno raggiunto i [OSCURATO:PERSONA] per via aerea, arrivando all’aeroporto di Schiphol.
38.
Pertanto, i marittimi di cui a detto procedimento non invocano il regime speciale dei permessi per recarsi a terra previsto dal codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]. Essi hanno attraversato la frontiera esterna al porto di [OSCURATO:PERSONA] al fine di imbarcarsi per lavorare in qualità di membri dell’equipaggio. Essi non hanno beneficiato di una pausa temporanea dalle loro funzioni a bordo della nave prendendo un permesso per usufruire delle strutture dell’area portuale.
39.
Parimenti, mi sembra che il giudice del rinvio abbia ragione nel ritenere che gli articoli 35 e 36 del codice dei visti (che disciplinano il rilascio dei visti alle frontiere esterne) non siano rilevanti per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] ai fini della soluzione della questione controversa. Ai sensi dell’articolo 35 del codice dei visti, in casi eccezionali le autorità competenti possono rilasciare visti alle frontiere esterne. L’articolo 36 e l’allegato IX del codice dei visti contengono disposizioni specifiche per il rilascio di tali visti a marittimi in transito alle frontiere esterne. Tuttavia, il procedimento principale non riguarda il rilascio di visti di transito. Si tratta, piuttosto, di stabilire se avrebbe dovuto essere apposto un timbro di uscita sui documenti di viaggio dei marittimi nel momento in cui essi si sono imbarcati come membri dell’equipaggio. Tali circostanze non hanno nulla a che vedere con il fatto che i marittimi fossero in transito nei [OSCURATO:PERSONA].
40.
Nell’esaminare il significato del termine «uscita» di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA], quindi, non farò più riferimento al regime speciale dei permessi per recarsi a terra dei marittimi, né al regime di rilascio dei visti alla frontiera esterna per i marittimi in transito.
Merito
41.
Ci si chiede che cosa si intenda per «uscita» ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA].
42.
Tale questione si pone nel contesto specifico dei marittimi che arrivano in uno Stato membro per via aerea. Essi si recano alla loro nave, che è già ormeggiata in un porto che fa parte della frontiera esterna dello spazio [OSCURATO:PERSONA]. Si imbarcano al fine di lavorare a bordo della nave ormeggiata per un determinato periodo di tempo, come membri dell’equipaggio. Alcuni di essi ritornano in un paese terzo per via aerea. Altri continuano a prestare servizio come membri dell’equipaggio a bordo della nave nel momento in cui essa lascia il porto (e, poco dopo, le acque territoriali olandesi). Il giudice del rinvio chiede inoltre chiarimenti sulle modalità di applicazione del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] qualora si debba ritenere che i marittimi escano dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] soltanto quando è nota la data in cui la nave su cui lavorano lascerà il porto.
43.
I cittadini di paesi terzi e gli armatori sostengono che, in tali circostanze, l’«uscita» dei marittimi dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] si verifica quando essi si presentano a un valico di frontiera e si imbarcano come membri dell’equipaggio a bordo di una nave ormeggiata in un porto marittimo, quale il porto di [OSCURATO:PERSONA]. Il governo greco concorda con tale tesi.
44.
[OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non condividono tale opinione.
45.
Il governo tedesco sostiene che l’«uscita» dei marittimi dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] si verifica soltanto quando la nave su cui si sono imbarcati lascia effettivamente il porto. Pertanto, il timbro di uscita dovrebbe essere apposto sui documenti di viaggio di un marittimo soltanto quando la data di partenza è nota. Analogamente, il governo olandese sostiene che l’imbarco in qualità di membro dell’equipaggio e l’uscita dalla zona terrestre del porto per lavorare a bordo della nave non costituisce un’«uscita» dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]. Per lasciare lo spazio [OSCURATO:PERSONA], il cittadino di un paese terzo deve attraversare la frontiera geografica esterna di uno degli [OSCURATO:PERSONA]. La frontiera marittima esterna è stabilita con riferimento all’UNCLOS e si trova a 12 miglia nautiche dalla costa (
31
). Per ottenere un timbro di uscita, un marittimo deve dimostrare che lascerà lo spazio [OSCURATO:PERSONA] a bordo della nave in questione e che, una volta apposto il timbro di uscita, la nave mollerà gli ormeggi (o leverà l’àncora) (
32
) entro un breve periodo di tempo.
46.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che un marittimo non esce dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] quando si imbarca come membro dell’equipaggio. Si deve accertare, anzitutto, che il marittimo in questione lascerà il porto a bordo della nave, e il relativo timbro sarà apposto sui suoi documenti di viaggio solo quando la partenza (o il recupero dell’àncora) è imminente.
47.
Le informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio e le osservazioni formulate in udienza dai marittimi e dagli armatori, in risposta alle domande della Corte, indicano che i marittimi erano soliti recarsi al porto di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno del loro arrivo per via aerea nei [OSCURATO:PERSONA], e ottenere il timbro d’ingresso all’arrivo. In vigenza della vecchia prassi, essi si imbarcavano come membri dell’equipaggio, ottenevano un timbro di uscita dalla ZHP e salivano a bordo della nave in ormeggio di lunga durata, il tutto nello stesso giorno. In tal modo, il tempo trascorso all’interno dei [OSCURATO:PERSONA] preso in considerazione ai fini del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] e del codice dei visti non era mai superiore a un giorno. Secondo la nuova prassi, il momento del timbro d’ingresso è rimasto invariato (all’arrivo), mentre il timbro d’uscita è apposto solo al termine del periodo di servizio del marittimo a bordo o quando la nave su cui lavora è in procinto di salpare. Per i marittimi, ciò significa che essi hanno utilizzato una parte significativa dei 90 giorni sul periodo di 180 giorni consentito dal codice dei visti (
33
). Di conseguenza, essi hanno potuto effettuare un minor numero di periodi di servizio e, conseguentemente, hanno percepito compensi ridotti.
Interpretazione di «uscita»
48.
L’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi devono essere sistematicamente timbrati all’ingresso e all’uscita dallo spazio [OSCURATO:PERSONA]. Il regolamento non definisce i termini «ingresso» e «uscita».
49.
Il giudice del rinvio inizia la sua valutazione dell’articolo 11, paragrafo 1, confrontando le diverse versioni linguistiche del testo. Esso conclude che l’esame delle versioni inglese, francese, tedesca e olandese non fornisce alcuna indicazione sul significato del termine «uscita». Poiché non vi è alcuna evidente divergenza tra le varie versioni linguistiche della disposizione da me esaminate (
34
), non mi concentrerò su questa linea di analisi.
50.
Come costantemente affermato dalla Corte, l’interpretazione di un termine legislativo deve essere operata sulla base del significato abituale di tale termine nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui è inserito. Il significato abituale di «uscita» è «uscire o andarsene» da un luogo. Il termine «uscita» è inteso anche nel senso di «autorizzazione» o «permesso per lasciare un paese» (
35
).
51.
Sono state espresse due opinioni contraddittorie sul significato del termine «uscita» di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che l’imbarco in qualità di equipaggio a bordo di una nave in un valico di frontiera non costituisce un’uscita dallo spazio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] sostengono inoltre che, ai fini dell’uscita, i marittimi devono attraversare fisicamente la frontiera geografica esterna a bordo della nave in questione (in prosieguo: «prima opzione»).
52.
I ricorrenti nel procedimento principale (tanto i marittimi, quanto gli armatori), sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], affermano che i marittimi, al momento dell’imbarco, escono effettivamente dallo spazio [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, in tale momento dovrebbe essere apposto il relativo timbro sui loro documenti di viaggio (in prosieguo: la «seconda opzione»). Mi sembra plausibile che entrambe le opzioni rientrino nel significato usuale del termine «uscita». Pertanto, il contesto e l’impianto legislativo del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] saranno i fattori determinanti per stabilirne l’interpretazione.
53.
Inizierò esaminando la prima opzione.
Prima opzione
54.
L’evidente vantaggio della prima opzione consiste nel fatto che essa collega l’uscita dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] all’ubicazione fisica della persona interessata. Secondo questa logica, finché il marittimo è fisicamente presente nel porto di [OSCURATO:PERSONA], intento a camminare lungo la banchina, a bordo di una nave ormeggiata su quella banchina o al lavoro su una nave che ha gettato l’àncora a 50 metri di profondità, non ha ancora «lasciato» i [OSCURATO:PERSONA]. Egli non ha quindi diritto all’apposizione di un timbro di uscita sul visto, in quanto lo sta ancora utilizzando per soggiornare in uno Stato membro dell’Unione.
55.
A un esame più attento, tuttavia, questo approccio a una questione giuridica fondato sulla semplice «presenza fisica» dà adito a difficoltà.
56.
In primo luogo, ricordo che la Corte ha affermato che «(…) anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche (…) il diritto [dell’Unione] impiega una terminologia che gli è propria. D’altronde, va sottolineato che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto [dell’Unione] e nei vari diritti nazionali» (
36
). Pertanto, il termine «uscita», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] possiede un significato autonomo nel diritto dell’Unione e deve essere interpretato in modo uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esso non possiede necessariamente lo stesso significato nel diritto nazionale. Inoltre, non ne consegue necessariamente che, nel diritto dell’Unione, «uscita» debba essere sinonimo di attraversamento di una frontiera geografica esterna di uno Stato membro, come stabilito nel quadro dell’UNCLOS (
37
). Di conseguenza, è irrilevante il fatto che la frontiera esterna nello spazio [OSCURATO:PERSONA] coincida o meno con la frontiera geografica esterna.
57.
Non condivido pertanto l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] secondo cui dal codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] discende che il cittadino di un paese terzo debba attraversare la frontiera geografica esterna di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri per uscire dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento.
58.
In secondo luogo, come affermato dall’avvocato generale Fennelly nelle sue conclusioni alla causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
38
), quando una persona attraversa una frontiera occorre distinguere due aspetti. Il primo è quello dell’uscita dal territorio di uno Stato membro in senso
fisico
, senza che si attraversi necessariamente un posto di controllo alla frontiera. Il secondo aspetto è quello dell’uscita dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] nel senso
giuridico
, quando la persona interessata attraversa un posto di controllo alla frontiera ed è sottoposta alle necessarie verifiche (
39
). L’insieme di tali procedure indicherà che l’interessato ha attraversato la frontiera esterna dello spazio [OSCURATO:PERSONA] anche in senso fisico.
59.
Nella presente causa, il giudice del rinvio chiede indicazioni specifiche sulla necessità o meno di accertare che i marittimi in questione attraversino la frontiera esterna tanto in senso fisico, quanto in senso giuridico (allo stesso momento) ai fini dell’apposizione di un timbro di uscita sui loro documenti di viaggio.
60.
I cittadini di paesi terzi sono soggetti a verifiche approfondite all’uscita, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, lettera g), del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]. Tali verifiche comportano l’accertamento che l’interessato sia in possesso di un visto valido [articolo 8, paragrafo 3, lettere h) e i)]. Esse coprono parte del secondo aspetto: la conferma che l’individuo lascia lo spazio [OSCURATO:PERSONA] in senso giuridico. Come chiarito dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
40
), un visto autorizza il suo titolare a oltrepassare il posto di controllo di frontiera all’ingresso, e non semplicemente ad attraversare la frontiera geografica di uno Stato membro. Quando un cittadino di un paese terzo esce da uno Stato membro, la procedura di apposizione di un timbro sui documenti di viaggio conferma che la persona che esce è la stessa che è entrata nello spazio [OSCURATO:PERSONA] e indica che il periodo per il quale è stato rilasciato il visto è stato rispettato. Pertanto, il visto è un documento giuridico che consente e conferma il passaggio attraverso un posto di controllo di frontiera situato alla frontiera esterna.
61.
Nella presente causa emerge un terzo (eventuale) aspetto da prendere in considerazione. Ci si chiede se sia necessario accertare altresì che la persona ha lasciato il territorio geografico dello Stato membro così come delimitato dal diritto internazionale.
62.
Mi sembra che questo terzo aspetto esuli dall’ambito di applicazione del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA], che definisce all’articolo 2, paragrafo 2, la frontiera esterna ai fini di tale regolamento. L’obiettivo è quello di controllare l’attraversamento delle frontiere esterne dello spazio [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che la frontiera geografica in quanto tale (nei casi in cui le due non coincidano).
63.
Mi sembra che la prima opzione ponga troppa enfasi sull’ubicazione fisica del cittadino di un paese terzo all’interno dell’area geografica dello Stato membro interessato, piuttosto che valutare la situazione di tale persona in riferimento agli obiettivi dei controlli alle frontiere e della politica dei visti che sono alla base del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne il controllo della circolazione dei cittadini di paesi terzi che escono dallo spazio [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non sono convinta che l’approccio corretto sia concentrarsi sull’ubicazione fisica dei marittimi, attribuendo meno importanza all’uscita dalla frontiera esterna in senso giuridico, che tale normativa mira a disciplinare.
64.
In questo contesto, è importante ricordare che, una volta che un marittimo si imbarca a bordo di una nave come membro dell’equipaggio, non è più padrone di se stesso. Egli non controlla i suoi turni di lavoro, i momenti di riposo o la possibilità di ottenere un permesso per recarsi a terra (e, in caso affermativo, quando e per quanto tempo). Egli non ha voce in capitolo in merito al fatto che, durante il suo periodo di servizio, la nave rimanga dove si trova (ormeggiata o ancorata), si sposti in un altro molo o lasci il porto. In altri termini, egli perde il potere di decidere sulla propria ubicazione fisica. In quanto membro dell’equipaggio in servizio, egli risponde agli ordini del capitano della nave.
65.
Un’analogia imperfetta può forse risultare utile in questo caso. Possiamo immaginare il passeggero di un aereo (cittadino di un paese terzo) che è stato sottoposto ai controlli di sicurezza e del passaporto e che si è imbarcato sul volo per la sua destinazione. Durante il controllo dei passaporti, è stato apposto un timbro di uscita sul suo visto [OSCURATO:PERSONA]. Una volta che il passeggero è a bordo dell’aereo, cessa di esercitare controllo sulla sua ubicazione fisica. Il capitano deciderà se e quando l’aereo decollerà. In caso di ritardo del controllo del traffico aereo, il capitano deciderà se i passeggeri attenderanno pazientemente a bordo dell’aereo o (nel caso in cui il ritardo sia notevole) se saranno fatti sbarcare e reimbarcare in un momento successivo. In quest’ultimo caso, a seguito dello sbarco il passeggero si troverà nuovamente all’interno dell’edificio del terminal, anche se nell’area lato volo. Egli sarebbe libero, se lo desiderasse, di passare nuovamente attraverso il controllo dei passaporti e
rientrare
nel territorio dello Stato membro (a quel punto, sul suo visto [OSCURATO:PERSONA] verrebbe apposto un nuovo timbro d’ingresso). Tuttavia, sino a che rimane nell’area lato volo, è chiaro che egli è
uscito
, e ciò a prescindere dal fatto che non si trovi più a bordo dell’aereo, bensì a prendere un caffè e a mangiare un boccone nell’edificio del terminal.
66.
In terzo luogo, la prima opzione prevede di collegare il momento in cui il marittimo esce dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] alla data di partenza della nave su cui sta lavorando. A livello pratico, ciò è fonte di incertezza. È possibile individuare la data di partenza prevista per la nave, ma non vi è alcuna garanzia che la nave partirà effettivamente in tale data. Fattori quali il tempo e lo stato di avanzamento dei lavori a bordo possono obbligare a riprogrammare la data di partenza.
67.
La prima opzione non è quindi conforme all’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] di apporre
sistematicamente
i timbri di uscita sui documenti di viaggio. Se venisse introdotto un criterio quale «la partenza imminente» (come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]), questi termini potrebbero essere troppo facilmente oggetto di interpretazioni divergenti da parte dei vari [OSCURATO:PERSONA] membri e persino delle autorità di vari porti di uno stesso Stato. Tale condizione sarebbe quindi incompatibile con un’interpretazione uniforme dell’articolo 11, paragrafo 1.
68.
Ricordo che, sulla base dei fatti, nella presente causa vi sono due categorie di marittimi. Alcuni arrivano in aereo, completano il loro periodo di servizio a bordo e ripartono in aereo. Altri arrivano in aereo, iniziano il loro periodo di servizio a bordo e, prima della sua conclusione, partono via mare. La prima opzione comporta una differenza di trattamento tra le due categorie di marittimi. Non risulta che tale distinzione esista nel sistema precedente, poiché entrambe le categorie ottenevano i timbri di uscita al posto di controllo di frontiera al momento dell’imbarco in qualità di membri dell’equipaggio.
69.
Inoltre, come hanno sottolineato i marittimi e gli armatori in occasione dell’udienza, nel quadro della prima opzione la possibilità di apporre un timbro di uscita dipende dalla possibilità di stabilire se la nave in questione lascerà effettivamente lo spazio [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, i cittadini di paesi terzi in servizio a bordo di una nave che salpa da [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (le [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, un territorio della Spagna) non otterrebbero il timbro di uscita, in quanto rimarrebbero nello spazio [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, i cittadini di paesi terzi in servizio a bordo di una nave che salpa da [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (Egitto) otterrebbero (presumibilmente) un timbro di uscita, sulla base della destinazione dichiarata della nave. A questo punto, richiamo l’attenzione sulle dichiarazioni contenute nei lavori preparatori del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA], ai sensi delle quali, «[a]vuto riguardo alla definizione delle frontiere interne ed esterne marittime (…) di norma i porti sono sempre frontiere esterne; pertanto, ogni natante deve essere controllato ad ogni ingresso e ad ogni uscita, essendo impossibile sapere ciò che accade al di fuori dei porti, nelle acque territoriali o in quelle internazionali (imbarco/sbarco di persone o beni). (…)» (
41
).
70.
A un esame più attento, pertanto, l’interpretazione proposta nella prima opzione non è pienamente conforme agli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]. L’attraversamento della frontiera esterna per uscire dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere equiparato all’attraversamento dei confini geografici di uno Stato membro.
Seconda opzione
71.
Ai sensi della seconda opzione, il cittadino di un paese terzo esce dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] quando attraversa il posto di controllo frontaliero nel porto e si imbarca come membro dell’equipaggio sulla nave a cui è stato assegnato.
72.
L’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 2, il quale stabilisce che le frontiere esterne comprendono i «porti (…) marittimi». È pacifico che il porto di [OSCURATO:PERSONA] rientri in tale definizione.
73.
A norma dell’articolo 3 del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA], il regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere (interne ed) esterne di uno Stato membro. Secondo il principio generale, le frontiere possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera autorizzati durante gli orari di apertura stabiliti. All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite, come previsto dall’articolo 8 del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]. Il contesto normativo più ampio comprende le norme sui visti, che stabiliscono le condizioni per l’ingresso e l’uscita dallo spazio [OSCURATO:PERSONA]. Tali norme sono integrate dai sistemi VIS e SIS, che consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di effettuare verifiche atte a garantire che le persone interessate non costituiscano una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica degli [OSCURATO:PERSONA] membri (considerando 6). Tali verifiche sono effettuate ai valichi di frontiera (
42
).
74.
Inoltre, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA], le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera. Nulla indica che le circostanze di cui al procedimento principale comportino l’applicazione di una delle deroghe di cui all’articolo 5, paragrafo 2, comprese quelle che riguardano specificamente i marittimi [articolo 5, paragrafo 2, lettera c)] (
43
).
75.
Pertanto, la seconda opzione non pregiudica gli obiettivi del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]. I marittimi riconoscono di essere soggetti alle norme ordinarie: essi devono essere in possesso di visti e documenti di viaggio validi; devono passare attraverso un posto di controllo di frontiera ed essere sottoposti ai controlli di frontiera all’ingresso e all’uscita; inoltre, i loro documenti devono essere timbrati conformemente al codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non si pone alcun problema di immigrazione illegale. In qualunque momento, i marittimi possono essere localizzati e sono registrati nel sistema (
44
). L’unica questione concerne il momento e il luogo in cui devono essere effettuati i controlli di frontiera. Tuttavia, tale questione riveste una notevole importanza dal punto di vista economico, tanto per i marittimi, quanto per gli armatori.
76.
Ritengo che la seconda opzione sia preferibile alla prima.
77.
In primo luogo, la seconda opzione è conforme alla formulazione, all’impianto e agli obiettivi del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, essa tiene conto della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo cui un porto marittimo può costituire la frontiera esterna di uno Stato membro, e della regola secondo cui le frontiere esterne possono essere attraversate solo ai valichi di frontiera; il porto di [OSCURATO:PERSONA] è un valico di questo tipo. La prima opzione non soddisfa questo criterio.
78.
In secondo luogo, la seconda opzione garantisce tanto un’
interpretazione
quanto un’
applicazione
uniformi del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Le verifiche possono essere effettuate al valico di frontiera (in casi come quello di specie, nel porto), dove i cittadini di paesi terzi interessati si imbarcano in qualità di membri dell’equipaggio e salgono a bordo della nave. In quel momento, i timbri possono essere apposti sistematicamente, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1
79.
In terzo luogo, la seconda opzione crea meno anomalie rispetto alla prima opzione, poiché il momento e il luogo di apposizione dei timbri sui documenti di viaggio è certo.
80.
In quarto luogo, vi è il vantaggio pratico che tutti i marittimi sarebbero trattati allo stesso modo. Non sarebbe operata alcuna distinzione tra coloro che partono per via aerea dopo aver terminato il loro servizio e coloro che salpano a bordo della nave quando questa lascia il porto.
81.
Infine, ricordo che il giudice del rinvio afferma che le autorità portuali di [OSCURATO:PERSONA] erano solite apporre timbri di uscita sui documenti di viaggio di marittimi, quali i ricorrenti nel procedimento principale, al momento dell’imbarco come membri dell’equipaggio, ma che la prassi è mutata all’inizio del 2016. Non è chiaro il motivo che ha condotto a tale cambiamento. Non è stato sostenuto che esso si basasse su ragioni legate all’applicazione del diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio indica che la nuova prassi è in contrasto con quella di altri porti marittimi situati nei [OSCURATO:PERSONA] che fanno parte della frontiera esterna, nonché con quella di porti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Sembrerebbe pertanto che la nuova prassi possa condurre a distorsioni potenzialmente contrarie agli obiettivi espressi nel considerando 17 del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA] (evitare ostacoli maggiori, tra l’altro, agli scambi economici).
Conclusione
82.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) come segue:
Nel caso in cui un marittimo, cittadino di un paese terzo, giunga in uno Stato membro per via aerea e successivamente si imbarchi come membro dell’equipaggio a bordo di una nave già ormeggiata in un porto che costituisce una frontiera esterna ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, l’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che la persona di cui trattasi esce dallo spazio [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui si imbarca in qualità di membro dell’equipaggio, anche se non è possibile stabilire il momento in cui la nave in questione lascerà il porto.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]) (
GU 2016, L 77, pag. 1
).
(
3
) Dei 28 [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, 22 partecipano a pieno titolo all’acquis di [OSCURATO:PERSONA]. Bulgaria, Croazia e Romania sono in procinto di divenire partecipanti a pieno titolo. Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera partecipano all’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in forza di accordi bilaterali con l’Unione europea. Nelle presenti conclusioni farò riferimento agli [OSCURATO:PERSONA] partecipanti all’acquis di [OSCURATO:PERSONA] come agli «[OSCURATO:PERSONA]». Per esigenze di precisione rilevo che sono in vigore misure specifiche per l’Irlanda e il [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo (n. 19) sull’acquis di [OSCURATO:PERSONA] integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda e il [OSCURATO:PERSONA] possono chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, tale Stato membro non partecipa all’adozione, da parte del Consiglio, delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, TFUE (Politiche e azioni interne dell’Unione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia).
(
4
) [OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell’Accordo di [OSCURATO:PERSONA] del 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (
GU 2000, L 239, pag. 19
). [OSCURATO:PERSONA] è tuttora in vigore, sebbene sia stata parzialmente sostituita dal codice frontiere [OSCURATO:PERSONA], che ne ha abrogato gli articoli da 2 a 8. V. anche la decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell’Istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99) 13] (
GU 2000, L 239, pag. 317
). Una versione aggiornata del Manuale comune è stata pubblicata, ad eccezione di certi allegati riservati, nella
GU 2002, C 313, pag. 97
.
(
5
) V. articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione [OSCURATO:PERSONA] di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) (
GU 2006, L 381, pag. 4
).
(
6
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la [OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell’Accordo di [OSCURATO:PERSONA] e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (
GU 2017, L 327, pag. 20
).
(
7
) Tali disposizioni sono state integrate dalle misure di applicazione. V. anche infra, paragrafo 17.
(
8
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra [OSCURATO:PERSONA] membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (
GU 2008, L 218, pag. 60
).
(
9
) Regolamento del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (
GU 2001, L 81, pag. 1
).
(
10
) Considerando 2.
(
11
) Considerando 3.
(
12
) Considerando 4.
(
13
) Considerando 6.
(
14
) Considerando 17.
(
15
) L’articolo 2, punto 5 definisce quali beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione «i cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell’Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [del 29 aprile 2004; in prosieguo: la «direttiva sui diritti dei cittadini»] [e] i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione».
(
16
) Sono fatti salvi i diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione, nonché i diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale.
(
17
) V., inoltre, articoli 19 e 20 e allegati VI e VII (infra, paragrafi 15 e 16).
(
18
) L’allegato I contiene un elenco non tassativo dei documenti giustificativi che un cittadino di un paese terzo può essere tenuto a esibire.
(
19
) Articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h). Per quanto concerne il funzionamento del SIS, v. supra, paragrafo 5.
(
20
) [OSCURATO:PERSONA] dell’Organizzazione marittima internazionale sulle facilitazioni al traffico marittimo (FAL), adottata il 9 aprile 1965, come modificata, entrata in vigore il 5 marzo 1967.
(
21
) Allegato VI, rispettivamente punti 3.1.1 e 3.1.2.
(
22
) Gli strumenti di diritto internazionale pertinenti sono la convenzione n. 108 (1958) e n. 185 (2003) dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativa ai documenti d’identità dei marittimi e la convenzione FAL. Gli obiettivi principali di quest’ultima sono: evitare ritardi inutili nel traffico marittimo, agevolare la cooperazione tra i governi e assicurare il più elevato grado possibile di uniformità in relazione alle formalità e alle altre procedure concernenti il traffico marittimo. V. anche infra, paragrafo 22.
(
23
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (codice dei visti) (
GU 2009, L 243, pag. 1
).
(
24
) Il codice dei visti si applica ai cittadini di paesi terzi che, a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
(
25
) L’allegato IX prevede norme per il rilascio di visti alla frontiera a marittimi in transito nei casi in cui essi siano soggetti all’obbligo del visto.
(
26
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, e che abroga la direttiva 2002/6/CE (
GU 2010, L 283, pag. 1
).
(
27
) V. articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA], e articolo 2, paragrafo 2, del codice dei visti. Inoltre, il giudice del rinvio afferma che, nel caso in cui i marittimi necessitino di un visto, la durata del soggiorno autorizzato è generalmente inferiore, 45 giorni su un periodo di 180 giorni (v. punto 3.3. dell’ordinanza di rinvio).
(
28
) V. anche infra, paragrafo 47.
(
29
) V. supra, paragrafi 6 e 12.
(
30
) V. supra, paragrafo 12.
(
31
) V. supra, paragrafi 3 e 4.
(
32
) Gli elementi in possesso della Corte suggeriscono che, mentre alcune navi sono ormeggiate lungo la banchina, altre sono ancorate nell’area portuale più ampia.
(
33
) V. supra, paragrafo 18.
(
34
) Sulla base delle altre lingue che sono stata prontamente in grado di tradurre ho accertato che vengono utilizzati i seguenti termini: «udrejse» (in danese); «dell’uscita» (in italiano); «wyjazd» (in polacco); «de saída» (in portoghese); «vystup» (in slovacco); e «la salida» (in spagnolo).
(
35
)
[OSCURATO:PERSONA].
(
36
) Sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a.,
283/81
,
EU:C:1982:335
, punto
19
.
(
37
) V. supra, paragrafo 4.
(
38
)
C‑170/96
,
EU:C:1998:43
, punto
24
.
(
39
) Articolo 2, paragrafi 8, 10 e 11 del codice frontiere [OSCURATO:PERSONA]; v. anche articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento.
(
40
) Sentenza del 12 maggio 1998,
C‑170/96
,
EU:C:1998:219
, punto
23
.
(
41
) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un «codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone», COM(2004) 391 definitivo, del 26 maggio 2004, p. 26.
(
42
) V. anche le nuove norme del regolamento 2017/2226 che istituisce, fra l’altro, un sistema di dati di ingresso e di uscita che registra l’attraversamento delle frontiere esterne dello spazio [OSCURATO:PERSONA] da parte di tutti i cittadini di paesi terzi, menzionato supra, al paragrafo 5.
(
43
) V. supra, paragrafi 11, 16 e da 34 a 38.
(
44
) V. supra, paragrafi 21 e 22.