CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 13655/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2023, la Corte appello di Bari, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Bari del 15 ottobre 2019, appellata da Bolo- gnese Armando, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ri- determinava la pena inflitta al medesimo in mesi 6 di reclusione ed euro 1400 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto col- pevole del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (art. 73, comma 5, TU Stup.) in relazione a fatti accertati in data 26/11/2017 e contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nell'imputazione. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite i difensori di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 75, TU Stup., e correlato vizio di motivazione. In sintesi, deduce il ricorrente come l'esclusiva detenzione di due involucri per complessivi 12,5 grammi di sostanza stupefacente, risultata al narcotest es- sere cocaina, in assenza della individuazione della quantità di principio attivo non- ché di qualsivoglia elemento sintomatico dell'attività di spaccio non potrebbe inte- grare la fattispecie contestata. Richiamata giurisprudenza di legittimità a sostegno di tale assunto, si osserva come la Corte di appello, preso atto della assenza di specifiche analisi tossicologiche ordine al principio attivo della sostanza in seque- stro, avrebbe fondato il proprio ragionamento esclusivamente sul dato lordo pon- derale della stessa, ritenuto non trascurabile, e sullo stato di disoccupazione dell'imputato, che non avrebbe di certo potuto consentire l'acquisto di tale quan- titativo di cocaina. Tale motivazione sarebbe censurabile anzitutto poiché il gene- rico riferimento al peso in grammi di una sostanza stupefacente, in assenza di perizia tossicologica, potrebbe essere adoperato a parametro solo in presenza di ulteriori elementi istruttori che consentano di accertare la natura, il principio attivo e la capacità drogante dello stupefacente. Nel caso di specie, il mero dato del rinvenimento di 12,5 grammi di cocaina, senza la quantificazione del principio at- tivo effettivo e la conseguente individuazione delle dosi droganti, non legittime- rebbe l'utilizzo di alcuna presunzione. Un dato ponderale lordo evidentemente mo- desto e prossimo alla soglia di non punibilità della detenzione per uso personale, nella radicale assenza di qualsivoglia ulteriore elemento indiziario della destina- zione allo spaccio, avrebbe imposto l'individuazione della capacità drogante della sostanza. Si censura, altresì, la manifesta illogicità della deduzione espressa in sentenza in ordine alla indisponibilità di provviste di denaro compatibili con l'ac- quisto dello stupefacente esclusivamente dallo stato di disoccupazione del ricor- rente. Come invece emergerebbe degli atti, il giovane e diplomato imputato era solo provvisoriamente disoccupato, con la conseguenza che, da quanto emerso, non poteva desumersi, in assenza di fattori deponenti per uno stato di indigenza, la impossibilità di acquistare poche centinaia di euro di sostanza stupefacente. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 131-bis, cod. pen. e correlato vizio di motivazione. In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver negato la sussistenza del fatto di particolare tenuità esclusivamente in considerazione del dato ponderale della sostanza stupefacente illecitamente detenuta. Come già esposto a proposito del precedente motivo, invece, il mero dato quantitativo della sostanza detenuta, in assenza di ulteriori elementi dimostrativi della finalità di spaccio o che defini- scono la condotta dell'imputato, assume una fondamentale importanza nella va- lutazione dei fatti. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente os- serva come l'unico dato certo emerso dagli atti sarebbe lo stato di assoluta incen- suratezza del reo, peraltro alla prima esperienza giudiziaria, con conseguente esclusione del requisito negativo dell'attualità della condotta. In definitiva, man- cando l'esatta individuazione dell'effettiva quantità di principio attivo e di efficacia drogante della sostanza rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, nonché di ul- teriori indici da cui dedurre il grado di colpevolezza e l'entità del danno riveniente dalla condotta ascritta al ricorrente, il mero riferimento al modesto, e di per sé inconferente, dato ponderale sarebbe inidoneo ad escludere l'applicabilità dell'ar- ticolo 131-bis del Codice penale. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, secondo il PG, la valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impu- gnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957): nel caso di specie, i giudici di merito, con doppia e conforme decisione, hanno individuato, come in precedenza annotato, una pluralità di indici (la quantità dello stupefacente, una condizione economica tale da non consentire un acquisto di tale quantità) idonei ad escludere la detenzione per fini di personale consumo, ed il tutto con logica motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e nei cui confronti il motivo di ricorso oppone argomenti meramente fattuali, come tali insuscettibili di sindacato in sede di giu- dizio di legittimità. Idem dicasi per la valutazione effettuata in sentenza in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'esimente della particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art.23, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di istanza di discussione orale, è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2.1. I giudici di appello motivano sulla destinazione ad uso non esclusiva- mente personale della detenzione dello stupefacente, in particolare rilevando che, se è pur vero che non è noto il quantitativo di principio attivo — ma pur sempre certa la qualità della sostanza, accertata al narcotest — è altrettanto vero che si tratta di un quantitativo ponderale non trascurabile, pari a gr. 12,5 di cocaina, detenzione illecita in relazione alla quale è già stata riconosciuta l'ipotesi di parti- colare tenuità di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup. A sostegno della destinazione ad uso non esclusivamente personale, peral- tro, i giudici di appello valorizzano non solo il dato ponderale, ma anche lo stato di disoccupazione del ricorrente, che non avrebbe certo potuto consentire l'acqui- sto di un tale quantitativo di cocaina. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze difensive si appa- lesano, all'evidenza, aspecifiche non confrontandosi adeguatamente con la moti- vazione della sentenza impugnata che ha chiarito, con adeguato sforzo motivazio- nale, le ragioni per le quali non potesse ritenersi percorribile la tesi dell'uso per- sonale della sostanza. 2.2. Le doglianze, inoltre, si connotano per la loro manifesta infondatezza sotto il profilo giuridico, atteso che, se è ben vero che ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614 - 01), è tuttavia altrettanto vero che la Corte territoriale ha valutato come elementi ostativi alla destinazione ad esclusivo uso personale del ricorrente sia il dato ponderale che lo stato di disoccupazione del reo, incompatibile con tale acquisto. Poiché la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463 - 01), quanto argo- mentato dai giudici territoriali non pare suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, tenuto conto della assoluta logicità delle ragioni poste a fondamento di tale approdo valutativo, cui si aggiunge l'ulteriore dato, emergente dalla motiva- zione della sentenza di primo grado, costituito dalle anomale modalità di deten- zione dello stupefacente, custodito in due separati involucri negli slip dall'imputato colto alla guida di un'autovettura, detenzione all'evidenza incompatibile con un uso personale. 2.3. Conclusivamente, le doglianze del ricorrente si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sen- tenza impugnata e tacciandola per presunti vizi dl violazione di legge e motivazio- nali, con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito pro- ponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condivi- derne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di ap- prezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza 3.1. I giudici di appello giustificano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità richiamando il dato ponderale dello stupefacente detenuto.In ordine a tale motivo, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valu- tazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste- gno. 3.2. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivo, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'elemento costituito dal dato ponderale dello stupefacente. Si tratta di circostanza indiscutibilmente significativa, rien- trante nei parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen. L'imputato si limita a prospettare una diversa valutazione dei medesimi elementi analizzati dai giudici di merito. E, peraltro, la motivazione sopra sinteti- camente riportata risulterebbe del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131-bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il