CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26645/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 3762/2019 R.G., proposto DA il "Consorzio di Bonifica dell'Oristanese", con sede in Oristano, in persona del commissario straordinario pro tempore, autorizzato all'instaurazione del presente procedimento in forza di deliberazione resa dal medesimo il 9 gennaio 2019 n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Oristano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo del defunto [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO E l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA AVVERSOla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il 19 9oi2018 n. 550/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 7 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il "Consorzio di Bonifica dell'Oristanese" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il 19 giugno 2018 n. 550/01/2018, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per contributo consortile in relazione all'anno 2001, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del medesimo e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Oristano il 28 gennaio 2016 n. 11/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che il credito dell'ente impositore si fosse estinto per prescrizione. Il ricorso è affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo del defunto [OSCURATO:PERSONA], e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sono rimasti intimati. Con memoria depositata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente ha richiamato una recente decisione di questa Corte in fattispecie analoga tra le medesime parti (segnatamente: Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992). [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si deducono falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. e violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la cartella di pagamento fosse stata notificata dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione, sul presupposto che il giudicato di annullamento della precedente cartella di pagamento per il medesimo contributo consortile non avesse efficacia interruttiva della prescrizione. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di appello che la prescrizione era stata eccepita dal contribuente sul presupposto che la precedente cartella di pagamento riguardasse diversi tributi. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Ragioni di priorità logica inducono ad esaminare i motivi in ordine inverso rispetto alla prospettazione del ricorso per cassazione. Ciò posto, il secondo motivo è fondato, derivandone il conseguente assorbimento del primo motivo. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile il vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è, invece, precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere- dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5", 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992). In particolare, poi, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5", 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6"-5, 18 maggio 2022, n. 15992). 1.2 Nella specie, come è pedissequamente accaduto anche nel precedente richiamato dal ricorrente (Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992), il giudice di appello non ha ottemperato al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su un presupposto giuridico che non era stato oggetto di specifica deduzione e domanda da parte del contribuente. Infatti, in sede di appello, il contribuente aveva formulato eccezione di prescrizione per una fattispecie dissimile, sostenendo che i tributi portati dalla cartella impugnata fossero diversi rispetto a quelli oggetto della precedente cartella annullata (per vizi formali) in forza della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Oristano il 26 novembre 2013 n. 49/02/2013 e riconoscendo che «ove si trattasse dei medesimi tributi di cui alla vecchia cartella (...) vi sarebbe stata una sospensione della prescrizione dovuta ai tempi del giudizio» (vedasi lo stralcio trascritto in ricorso dell'appello, in ossequio al canone dell'autosufficienza). Di contro, il giudice di appello ha deciso sull'assunto che i tributi oggetto della causa fossero gli stessi che erano stati oggetto della precedente cartella annullata, con ciò eccedendo la materia del contendere del giudizio di gravame. Infatti, incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi di impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 3", 7 novembre 2017, n. 26305;Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2021, n. 11167; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021, n. 20009; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992). 2. Dunque, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l'assorbimento del primo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara l'assorbimento del primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del gi