CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 12097/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13803/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- RELLI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1883 /202 2 depositata il 22/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. ottenevadal Tribunale di Viterbo un de- creto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il paga- mento di € 34.907,52 a titolo di corrispettivo per la fornitura di frutta e ortaggi. Veniva accolta l’ opposizione al decreto sulla base 2di 5 - 13803/2022- S2 – 13/01/2022 (2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’eccezione della Primizia di non aver mai ricevuto la merce. In se- condogrado la pronuncia è stata integralmente riformata , con conse- guente rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo sulla base della ritenuta sussistenza della prova della consegna della merce. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso, parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con l’unico motivo si censura il fatto che la Corte di appello non abbia rilevatoche le fatture allegate non contengono bolle di consegna (si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 c.c. ) e che pertanto la fornitrice non abbiaraggiunto la prova della consegna della merce (sideduce v iolazione dell’art. 2697 c.c. ). Del motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. I passi della sentenza di appellooggetto del motivo di ricorso sono i seguenti: «Nel caso in esame, l'opposta aveva prodotto in giudizio le copie delle 81 fatture accompagnatorie […] che contenevano in sé sia il documento di trasporto […] e cioè tutte le informazioni relative al trasporto merci, quali: l'indicazione del luogo di destinazione della merce, del vettore di trasporto e del destinatario; la descrizione della merce e l'indicazione del quantità; l'analitica descrizione dei prezzi, del numero di colli, del peso e della aliquota Iva, sia le condizioni di vendita della merce già pattuite dalle parti (che, nello specifico, erano rappre- sentate, tra l'altro, dalla dichiarazione della corrispondenza della merce in fattura a quella pattuitaper qualità, quantità e prezzo; dall'approva- zione della clausola autorizzativa dell’emissione delle cambiali tratte in caso di mancato pagamento nei tempi stabiliti e di quella sugli interessi di mora applicabili in caso di pagamento differito […]. Pertanto, 3di 5 - 13803/2022- S2 – 13/01/2022 (2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. considerato che il documento di trasporto contenuto nelle predette fat- ture accompagnatorie equivaleva alle bolle di consegna e che la firma posta dagli incaricati del destinatario della merce in corrispondenza delle clausole di vendita - tenuto conto d ella evidente risalenza delle pattuizioni (peraltro riservate al legale rappresentante della società e non certo agli incaricati) a data precedente la consegna della merce - poteva interpretarsi solo come una conferma della ricezione della stessa, l'opposta, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, aveva fornito la prova non solo della sua pretesa creditoria nei confronti dell'opponente ma anche dell'avvenuta consegna della merce» (cfr. sentenza, p. 5). A fronte diuna motivazione così a rticolata , la parte ricorrente si li- mita a trascrivere le condizioni di vendita, senza svolgerecensure cir- costanziate e specifiche con riferimento alle regole di ermeneutica con- trattuale che si assumono violate. Si discorre infatti genericamente di mancata «corretta applicazione delle regole ermeneutiche». Si attribui- sce poi irragionevolmente ad una clausola di stile («Non si accettano reclami se non al momento della consegna») la qualità di indizio della mancata consegna. Si equivoca infine il riferimento - contenut o nella sentenza impugnata -della «risalenza delle pattuizioni», mostrando di ritenere che la Corte abbia riferito l’anteriorità anche alle specifiche operazioni compiute da semplici incaricati della [OSCURATO:SOCIETA], compresa l’apposizione della loro firma in corrispondenza delle clausole di ven- dita, mentre è univoco il riferimento alla sola stipulazione generale delle condizioni di vendita da parte dei legali rappresentanti dellafor- nitrice. In conclusione, tale primo profilo della censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. 4di 5 - 13803/2022- S2 – 13/01/2022 (2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Dall’inammissibilità del profilo diretto ad attaccare l’accertamento positivo della consegna della merce, segue l’inammissibilità del se- condo profilo del motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova. Infatti, dalla accertata infondatezza dell’ecce- zione d’inadempimento (art. 1460 c.c.) –eccezione che è il presuppo- sto logico della difesa relativa alla mancata prova della consegna e che cade con il rigetto di quest’ultima -discende che il rischio per la man- cata prova dei fatti rilevanti ritorna a ripartirsi alla stregua del principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento (nel casodi specie: la fornitrice) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte (nel caso di specie: il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura della merce), mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU 13533/2001). Prova del pa- gamento che è mancata. In conclusione, l’unico motivo è inammissibile. 2. – Dall’ inammissibilità d ell’unico motivo su cui il ricorso si fonda discende l’inammissibilitàdi quest’ultimo nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distra- zione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato anti- statario. In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a ti- tolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. 5di 5 - 13803/2022- S2 – 13/01/2022 (2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 6.000 oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i