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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 16273/2022

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1561-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] T03-ASL T03, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 6 3 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. FAA’ [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1823/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nelle rispettive richieste precedentemente formulate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo a carico della [OSCURATO:PERSONA] 3 per l’importo di euro 866.178,07, oltre interessi ex articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002.

La somma era dovuta per il servizio di ristorazione per i degenti e i dipendenti del presidio ospedaliero di Avigliana, Giaveno e Susa che la società si era aggiudicata a seguito di pubblico incanto per un periodo di 48 mesi. [OSCURATO:PERSONA] 3 non aveva ottemperato al pagamento di alcune fattur e , mentre altre numerose fatture relative a servizi ausiliari erano state pagate in ritardo, determinando l’addebito di interessi di mora ex d. lgs. n.231 del 2002 anche questi inutilmente fatturati.

2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la [OSCURATO:PERSONA] 3 , evidenziando : che era effettivamente dovuto alla controparte l’importo di euro 531.877,78 (che era stato già pagato);che nulla doveva essere riconosciuto per la rivalutazione Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 e l’adeguamento Istat ; che, per gli interessi moratori , vi erano pattuizioni espresse che escludevano l’applicazione dei tassi ex d. lgs. n. 231 del 2002 e, dunque , si doveva far riferimento al tasso legale ordinario.

3. Il T ribunale di Torino revoca va il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo la debenza a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del minore importo di euro 685.284,44 .

In particolare, il Tribunaleriteneva, quanto a gli interessi di mora , che le parti ave vano concordato in modo espresso la deroga al disposto dell’articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002, avendo pattuito che il saggio dell’interesse di mora applicabile sarebbe stato quello legale e non quello indicato dalla norma richiamata.

Tale clausola non poteva ritenersi nulla ai sensi dell’articolo 7 del citato d. lgs. n. 231 del 2002, perché l’opposta, su cui incombeva l ’ onere della prova, non aveva dedotto alcunché sull a grav e iniquità della clausola.

Infine , il Tribunale dichiarava inammissibile , perché nuova, la domanda formulata dalla convenuta opposta volta ad ottenere ulteriori somme, in quanto nella richiesta di decreto ingiuntivo gli interessi erano stati calcolati solo sull’ imponibile invece che sul totale della fattura.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in appello la [OSCURATO:PERSONA] 3, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Torino nella parte in cui aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’azienda, revocando il provvedimento monitorio, e determinando il dovuto a carico della ASL Torino 3 nella minor somma di euro 685.284,44, oltre interessi legali sul capitale, condannando l’opposta a restituire quanto ricevuto oltre il dovuto.

Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022

5. La C orte d ’ A ppello di Torino accoglieva l ’ impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, i n parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, revoca va il decreto ingiuntivo pronunciato nel giugno del 2012 a carico dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] 3 e accerta va l’entità complessiva del credito della [OSCURATO:PERSONA] r vice s.r.l. in euro 866.178,07, già versato dalla debitrice nel corso del giudizio di primo gradocon gli accessori dovuti ex d. lgs. n. 231 del 2002.

La Corte d’Appello di Torino, richiamati gli articoli 5 e 7 del d. lgs. n. 231 del 2002 e le modifiche intervenute a seguito dell’approvazione del d. lgs. n. 192 del 2012, evidenziava che il legislatore aveva inteso tutelare il credito nelle transazioni commerciali in linea con la normativa comunitaria, al fine di combattere i ritardi di pagamento immotivati rispetto al concreto articolarsi del rapporto negoziale, in modo da evitare crisi di liquidità alle imprese, mediante la previsione di tassi di interesse di mora adeguatamente risarcitori.

Sulla base di tale premesse la Corte d’Appello di Torino rilevava che dal contesto delle condizioni dettate per entrambi i contratti di appalto non si ricavava alcuna indicazione utile a giustificare la riduzione del tasso dell’interesse da ritardo rispetto alla previsione normativa applicabile al tipo di rapporto negoziale concluso.

Il contenuto letterale delle due clausole derogatorie non offriva alcun elemento utile di valutazione, limitandosi alla previsione dell’applicazione del tasso di interesse ordinario, invece di quello di cui al d. lgs. n.231 del 2002.

L’azienda appaltante non aveva fornito alcuna giustificazione circa la riduzione del tasso di interesse moratorio e, considerato il contesto commerciale in cui dette clausole si inquadravano, l ’ entità economiche e la durata dei rapporti , non Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 era possibile considerare in concreto giustificata di per sé la pattuizione del tasso degli interessi moratori entro la misura ordinaria del codice civile.

La ditta appaltatrice, infatti, non aveva avuto alcuna possibilità in concreto di intervenire sulla clausola, potendo confidare solo sulla correttezza e sul rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla stazione appaltante nell’esecuzione dei contratti.

La rilevanza e la continuità dei rapporti instaurati, unitamente alle caratteristiche delle prestazioni concordate costituite in forte prevalenza dell’attività di manodopera (con relativa esposizione mensile per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri nei confronti dell’INPS e dell’INAIL) rendeva particolarmente importante il rispetto dei termini di pagamento convenuti e non equa, in mancanza di indicazioni diverse totalmente assenti nella specie, la compressione del risarcimento da ritardo predeterminato attraverso l’individuazione del tasso degli ridotto degli interessi moratori.

Il valore complessivo dei contratti e la loro durata confermava il carattere decisamente ingiusto per l’appaltatrice della scelta immotivata dell’azienda sanitaria, tale da rendere nella sostanza irrilevante economicamente il ritardo nel pagamento e inconsistente la contropartita risarcitoria automatica non adeguatamente bilanciata dalla possibilità di ottenere il riconoscimento del risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’articolo 1224 ultimo comma c.c.

Inoltre, l’esecuzione del rapporto contrattuale dimostrava il ritardo cronico dell’azienda sanitaria nei pagamenti, confermando la grave iniquità dell’accordo sugli interessi di mora.

In conclusione, secondo la Corte d’Appello sussistevano con riferimento ad entrambi i rapporti contrattuali di appalto i Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 presupposti normativi per una pronuncia di nullità ex articolo 7 d. lgs. n. 231 del 2002 delle clausole prevedenti una misura del tasso degli interessi di mora applicabile diversa da quella prevista dal suddetto decreto con sostituzione ex articolo 1419 e 1339 c.c. della previsione normativa idonea a ricondurre ad equità il contenuto degli accordi sul punto.

La Corte d’Appello di Torino rigettava , invece , la domanda relativa al riconoscimento degli interessi di mora anche sugli importi costituenti l’I.V.A., in quanto la domanda relativa a tali interessi doveva ritenersi nuova, come rilevato dal Tribunale e , dunque,inammissibile.

6. L’[OSCURATO:PERSONA] 3 ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

7. La società Durban service S.r.l. si è costituito con controricorso

8. [OSCURATO:PERSONA] a seguito della discussione in camera di consiglio ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, c.p.c. per la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare, in particolare circa l’interpretazione degli art. 5 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 ratione temporis applicabilialla fattispecie.

9. La ricorrente , con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

10. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n . 231 del 2002 nella formulazione applicabile ratione temporis.

Violazione e Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’articolo 11 delle preleggi.

Secondo la ASL ricorrente la C orte d ’ A ppello avrebbe violato gli articoli 5 e 7 del d. lgs. n. 231 2002 nella formulazione applicabile all’epoca dei fatti.

La norma, infatti , prevedeva espressamente la possibilità di un diverso accordo tra le parti in ordine all’entità e alle modalità di calcolo degli interessi da applicarein caso di ritardat o pagament o .

In base all ’ allora vigente articolo 5, l ’ azienda aveva previsto nel bando di gara relativo all’appalto una specifica pattuizione, in caso di ritardato pagamento,circa il tasso degli interessi moratori applicabile pari a quello legale.

Lo stesso con riguardo alla scri ttura privata del dicembre 2006 con la quale era stato affidato un ulterioreappalto relativo al servizio di pulizia.

Nella specie , dunque , sussisteva un valido accordo derogatorio rispetto alla regola generale dell’applicazione degli interessi al tasso di mora.

L ’ articolo 5 nella formulazione allora vigente non conteneva alcun riferimento al disposto di cui al successivo articolo

7. Sicché la legittimità di un diverso accordo tra le parti in ordine all’entità ed alle modalità di calcolo del tasso interesse da applicare ai ritardati pagamenti non poteva essere valutata in base alle indicazioni contenute nell’articolo 7, con le modifiche apportate successivamente dal d. lgs. n. 192 del 2012.

In tal senso, secondo la ricorrente, l’interpretazione data dalla Corte d’Appello si porrebbe in contrasto anche con la previsione di cui all’articolo 11 delle preleggi, avendo attribuito efficacia a d una norma introdotta successivamente e che poteva applicarsi solo alle Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 transazioni commerciali conclus e a decorrere dal 1 ° gennaio 2013 comeprevisto anche nel regime transitorio.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 d. lgs. n. 281 del 2002 e dell’articolo 2697 c.c.

La Corte d’Appello di Torino non avrebbe valutato che, in base al disposto di cui all’articolo 7,l’eventuale rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole sottoscritte dalle parti in relazione all’applicabilità del tasso di interesse legale in caso di ritardato pagamento non poteva prescindere dal fatto che la parte interessata allegasse le circostanze da cui doveva desumersi l’iniquità delle clausole stesse.

Nella specie , la società non aveva fornito alcuna prova circa l’iniquità delle clausole e, dunque , non sussistevano i presupposti per la declaratoriadi nullità ex articolo 7 d. lgs. n.231 del 2002.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002 , nonché degli articoli 1362 e 1 366 c.c.

La censura attiene ancora una volta alla legittimità dell’accordo derogatorio ex articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002.

L’accettazione senza riserve da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della proposta formulat a dall ’ azienda appaltante di prevedere l’applicazione del tasso legale in caso di ritardato pagamento proverebbe la sussistenza d i un valido accordo derogatorio, rend endo superflua l ’ indagine delle motivazioni che avevano indotto l’azienda a formulare la proposta.

Anche il comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. successivamente comproverebbe la sussistenza del valido accordo derogatorio non avendo sollevato alcuna obiezione nel corso del Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 rapporto contrattual e ed avendo atteso oltre sei anni dall ’ inizio della sua esecuzione prima di pretendere l ’ applicazione degli interessi moratori da ritardato pagamento ex d. lgs. n. 231 del 2002.

Peraltro, la Du s smann Service avrebbe potuto impugnare il bando di gara e non sottoscrivere la scrittura privata del 29 dicembre 2006 .

I n conclusione , fermo restando il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha in modo provato l ’ iniquità della previsione contrattuale, quest ’ ultima aveva comunque ritenuto sussistente una serie di vantaggi per l’azienda tali da bilanciare la previsione degli interessi al tasso legale. 3.1 I tre motivi di ricorso, che – stante la loro evidente connessione – possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Le censure poste richiedono in primo luogo di interpretare gli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 ratione temporis applicabil i alla fattispecie.

Il decreto legislativo n. 231 del 2002 ha dato attuazione a lla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Nel 16° considerando della direttiva si legge che:I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero.

Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive.

Nel 19° considerando si legge che: La presente Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 direttiva dovrebbe proibire l’abuso della libertà contrattuale in danno del creditore.

Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l’obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l’appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso.

La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore.

Il legislatore del 2002 nel recepire la direttiva di tutela rafforzata del creditore ha perseguito tale obiettivo seguendo tre direttrici principali: termin i di pagamento predeterminati con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia; automatica decorrenza degli interessi senza bisogno dell ’ atto formale di costituzione in mora; la misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso,possibilità di deroga pattizia al saggio previsto .

Successivamente la dir. 2011/7/UE, prima, e il d.lgs. n. 192/12, poi, hanno- in parte - modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Per quel che in questa sede rileva, l ’ art. 5 ha previsto una diversa modalità di determinazione del saggio legale degli interessi moratori pur ribadendo che: Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall’ articolo 7 . [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 nuovo art. 7, a sua volta , ha incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi moratori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità.

Dal 2012, dunque, è stato espressamente previsto un limite all’autonomia contrattuale anche per la derogabilità della misura degli interessi moratori, prevedendo testualmente anche con riferimento alle clausole relative al saggio degli interessi moratori la nullità in caso di grave iniquità.

Il problema che pone il ricorso è di stabilire se l ’ art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2002, nella precedente formulazione , consent isse una derogabilità al saggio degli interessi moratori senza i limiti previsti dall’art. 7, oppure se, come ritenuto dalla Corte d’Appello di Milano, la clausola pattizia di deroga fosse soggetta ai suddetti limiti già nel regime precedente le modifiche intervenute nel 2012.

L’art. 5, nella pr ima versione , testualmente recitava: Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e’ determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua pi ù recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.

Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

Il primo comma dell’art. 7 prevedeva che : L ’ accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore. 3.2 L’interpretazione della Corte d’Appello circa la continuità tra vecchia e nuova formulazione delle norme in esame in tema di limiti alla deroga pattizia al saggio degli interessi moratori deve essere confermata.Infatti, l’art. 7 (precedente formulazione) nella parte in cui sanziona con la nullità l’accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento che sia gravemente iniquo in danno del creditore si riferisce in primo luogo all’accordo di deroga al saggio degli interessi previsto dall’art. 5 (precedente formulazione).

È del tutto evidente, infatti, che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l ’ obbligo di pagare gli interessi e, dunque, la possibilità di deroga negoziale al saggio fissato dal legislatore all’art. 5 certamente rientrava tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 192 del 2012. 3.3 Anche il Procuratore Generale nelle sue conclusioni ha evidenziato che l’interpretazione fornita dalla Corte d ’ Appello di Torino è immune dalle censureprospettate, poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nonostante l’art. 5 del d. lgs. n° 231/02, prima della riforma, non contenesse alcun richiamo al successivo articolo 7, non vi è dubbio che la ratio della disciplina degli interessi sui ritardi nelle transazioni commerciali imponga una lettura sistematica degli artt. 5 e 7 , anche avuto riguardo alla formulazione della prima norma vigente ratione temporis, nel senso che è fatta salva l’autonomia privata nello stabilire accordi derogatori in ordine, nello specifico, al tasso di interesse moratorio Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 applicabile, senza tuttavia violare i limiti della “grave iniquità”, che comporta la sanzione della nullità di cui al successivo art 7, dovendosi senz’altro ricomprendere fra « le conseguenze del ritardato pagamento», disciplinate da un eventuale accordo derogatorio, anche la riduzione del tasso di mora imposto dall’art. 5.

Pertanto, la Corte d’Appello ha legittimamente esercitato il potere conferito dalla norma dell’art. 7 di rilevare d’ufficio la nullità della clausola derogatoria del tasso di interesse moratorio previsto dall’art. 5, potere che è stato previsto sin dalla Direttiva 2000/35/CE per costituire un ulteriore efficace deterrente al ritardo nei pagamenti da parte del contraente forte-debitore, il quale abbia eventualmente imposto la clausola gravemente iniqua abusando della sua posizione dominante nel rapporto contrattuale. 3.4 C hiarito che la clausola contrattuale , con la quale la ASL ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] avevano pattuito la deroga al disposto dell’articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002, incontrava i limiti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, deve esaminarsi lacensura relativa alla dedotta violazione del criterio di distribuzione dell’onere della provaex art. 2697 c.c.

Anche in questo caso la censura è del tutto infondata perché la Corte d’Appello ha ritenuto gravemente iniqua la clausola sulla base degli elementi allegati e provati dalle parti, facendo riferimento a tutte le circostanze indicate dall’art. 7 d.lgs. ovvero la corretta prassi commerciale, la natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, la condizione dei contraenti ed i rapporti commerciali tra i medesimi.

In particolare , la Corte d ’ Appello ha esaminato le clausole del contratto valorizzando la natura della Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 prestazione offerta dall’appaltatrice, la durata del rapporto, l’entità del corrispettivo, la frequenza e la durata dei ritardi.

Inoltre , la Corte d’Appello ha evidenziato il fatto che la deroga era già inserita nel bando di gara, comportando, pertanto , la totale impossibilità di contrattazione per la creditrice e la predisposizione unilaterale da parte della amministrazione appaltante.

La ditta appaltatrice, dunque , non aveva avuto alcuna possibilità in concreto di intervenire sulla clausola, potendo confidare solo sulla correttezza e sul rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla stazione appaltante nell’esecuzione dei contratti.

La rilevanza e la continuità dei rapporti instaurati, unitamente alle caratteristiche delle prestazioni concordate costituite in forte prevalenza dell’attività di manodopera (con relativa esposizione mensile per il pagamento delleretribuzioni e degli oneri nei confronti dell’INPS e dell’INAIL), rendevano particolarmente importante il rispetto dei termini di pagamento convenuti e non equa, in mancanza di indicazioni diverse totalmente assenti nella specie, la compressione del risarcimento da ritardo predeterminato attraverso l’individuazione del tasso degli ridotto degli interessi moratori.

Dal contesto delle condizioni dettate per entrambi i contratti di appalto non si ricavava alcuna indicazione utile a giustificare la riduzione del tasso dell’interesse da ritardo rispetto alla previsione normativa applicabile al tipo di rapporto negoziale concluso.

Risulta evidente, pertanto, che non si è realizzata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., emergendo ex actis la nullità della clausola negoziale.

Peraltro, deve evidenziarsi che la società Dussmann ha agito per far valere la grave iniquità della clausola di Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 deroga e, dunque, non vi è stato neanche un rilievo di ufficio della nullità che, tuttavia, la Corte d ’ Appello aveva il potere /dovere di effettuare ex art. 7 d. lgs. d.lgs. 231 del 2002.

In tal senso , d ev e ribadirsi, come evidenziato dal P.G. , che i l rilievo della nullità negoziale non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Sez.2, Ord. n. 27998 del 2018) .

In conclusione , deve riaffermarsi il seguente principio di diritto: il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale può rilevarla d ’ ufficio anche per vizi di nullità diversi ove emergenti dagli atti o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all’editio actionis (Sez. 1 , Sent. n.8795 del 2016 ; Sez. 1 , Sent. n. 5249 del 2016) .

Nello stesso senso e con specifico riferimento al potere di riduzione ad equità deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo cui: Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 che il giudice possa ricercarlo d’ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo). (Sez. 2, Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019, Rv. 656324 -01) 3.5 Infine , deve dichiararsi inammissibile la censura posta con il terzo motivo circa la violazione dell’art. 5 d.lgs. e degli artt.1362 e 1366 c.c.

La ricorrente ritiene erronea la valutazione della Corte d’Appello di grave iniquità dell’accordo di deroga al saggio degli interessi moratori.

Secondo la Asl, infatti, l ’ accettazione senza riserve da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della proposta formulata dall’azienda appaltante di prevedere l’applicazione del tasso legale in caso di ritardato pagamento e il comportamento tenuto successivamente dal la medesima [OSCURATO:PERSONA] comproverebbe ro la valid ità dell ’ accordo derogatorio, non avendo la soci e tà appaltatrice sollevato alcuna obiezione nel corso del rapporto contrattuale ed avendo atteso oltre sei anni dall’inizio della sua esecuzione prima di pretendere l’applicazione degli interessi moratori da ritardato pagamento ex d. lgs. n. 231 del 2002. 3.6Le censure poste con il terzo motivo sono inammissibili in quanto la valutazione di grave iniquità della clausola derogatoria del saggio degli interessi è sindacabile dal giudice di legittimità nei ristretti limiti della violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione e decisivo per il giudizio, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nella suariduzione al "minimo costituzionale" del sindacato della Cassazione sulla motivazione, ossia solo per la «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», per la «motivazione apparente», per il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e per la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile».

Come si è visto, la Corte d ’ Appello ha motivato in modo puntuale la grave iniquità della clausola contrattuale di deroga agli interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231 del 2002.

Le ragioni indicate dalla sentenza rendono perfettamente percepibili le ragioni del decisum (Cass. n. 20112/2009) , risulta evidente pertanto che, sotto la veste del vizio di violazione di legge, ciò che costituisce oggetto di censura è l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito e sul quale non è ammesso il sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti sopra indicati (Cass. n. 9234/2006; n. 29404/2017).

La nozione di “grave iniquità”, infatti, implicitamente evoc a l’abuso del potere contrattuale che la parte in posizione di forza abbia esercit ato sulla parte più debole .

La stessa dirett iva 2000/35/CE, nel 19° considerando , richiama l ’ abuso della libertà contrattuale in danno del creditore, sicché la ratio della sanzione della nullità dell’accordo derogatorio va inquadrata nell ’ ambito della tutela del “contraente debole”nei contratti c.d.

“asimmetrici” ove si verifica un abuso della libertà contrattuale.

Il terzo comma dell’art. 7 d. lgs. 231 del 2002 nella versione applicabile alla fattispecie, infatti, prevede il potere del Giudice , nel caso di nullità dell’accordo e, avuto riguardo all ’ interesse del creditore, alla Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze, di applicare i termini legali ovvero di ricondurre ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.

Dunque, è lo stesso legislatore che fa riferimento al potere di riduzione ad equità del giudice.

Si deve richiamare, pertanto, il principio di buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesto dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell’esecuzione del contratto, in virtù del quale il giudice di merito è chiamato dal legislatore a disvelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito.

Il giudice di merito deve esercita re tale potere in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici e la sua valutazione, di natura prettamente fattuale e a carattere discrezionale , non è suscettibile di essere sindacata nel merito da parte della Corte di cassazione.

In definitiva , deve essere confermato l ’ orientamento di questa Corteche, sin da tempo risalente , ritiene che il potere di riduzionead equità delle condizioni contrattuali sia affidat o al prudente apprezzamento discrezionale del giudice del merito non sindacabile dal giudice di legittimità (Sez.2, Sent . n.2716 del 1976 ).

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2017n. 1561 sez.

S2 -ud. 07/04/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 6500 ,00 più 200 ,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1561-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] T03-ASL T03, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 6 3 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. FAA’ [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1823/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nelle rispettive richieste precedentemente formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo a carico della [OSCURATO:PERSONA] 3 per l’importo di euro 866.178,07, oltre interessi ex articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002. La somma era dovuta per il servizio di ristorazione per i degenti e i dipendenti del presidio ospedaliero di Avigliana, Giaveno e Susa che la società si era aggiudicata a seguito di pubblico incanto per un periodo di 48 mesi. [OSCURATO:PERSONA] 3 non aveva ottemperato al pagamento di alcune fattur e , mentre altre numerose fatture relative a servizi ausiliari erano state pagate in ritardo, determinando l’addebito di interessi di mora ex d. lgs. n.231 del 2002 anche questi inutilmente fatturati. 2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la [OSCURATO:PERSONA] 3 , evidenziando : che era effettivamente dovuto alla controparte l’importo di euro 531.877,78 (che era stato già pagato);che nulla doveva essere riconosciuto per la rivalutazione Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 e l’adeguamento Istat ; che, per gli interessi moratori , vi erano pattuizioni espresse che escludevano l’applicazione dei tassi ex d. lgs. n. 231 del 2002 e, dunque , si doveva far riferimento al tasso legale ordinario. 3. Il T ribunale di Torino revoca va il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo la debenza a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del minore importo di euro 685.284,44 . In particolare, il Tribunaleriteneva, quanto a gli interessi di mora , che le parti ave vano concordato in modo espresso la deroga al disposto dell’articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002, avendo pattuito che il saggio dell’interesse di mora applicabile sarebbe stato quello legale e non quello indicato dalla norma richiamata. Tale clausola non poteva ritenersi nulla ai sensi dell’articolo 7 del citato d. lgs. n. 231 del 2002, perché l’opposta, su cui incombeva l ’ onere della prova, non aveva dedotto alcunché sull a grav e iniquità della clausola. Infine , il Tribunale dichiarava inammissibile , perché nuova, la domanda formulata dalla convenuta opposta volta ad ottenere ulteriori somme, in quanto nella richiesta di decreto ingiuntivo gli interessi erano stati calcolati solo sull’ imponibile invece che sul totale della fattura. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in appello la [OSCURATO:PERSONA] 3, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Torino nella parte in cui aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’azienda, revocando il provvedimento monitorio, e determinando il dovuto a carico della ASL Torino 3 nella minor somma di euro 685.284,44, oltre interessi legali sul capitale, condannando l’opposta a restituire quanto ricevuto oltre il dovuto. Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 5. La C orte d ’ A ppello di Torino accoglieva l ’ impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, i n parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, revoca va il decreto ingiuntivo pronunciato nel giugno del 2012 a carico dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] 3 e accerta va l’entità complessiva del credito della [OSCURATO:PERSONA] r vice s.r.l. in euro 866.178,07, già versato dalla debitrice nel corso del giudizio di primo gradocon gli accessori dovuti ex d. lgs. n. 231 del 2002. La Corte d’Appello di Torino, richiamati gli articoli 5 e 7 del d. lgs. n. 231 del 2002 e le modifiche intervenute a seguito dell’approvazione del d. lgs. n. 192 del 2012, evidenziava che il legislatore aveva inteso tutelare il credito nelle transazioni commerciali in linea con la normativa comunitaria, al fine di combattere i ritardi di pagamento immotivati rispetto al concreto articolarsi del rapporto negoziale, in modo da evitare crisi di liquidità alle imprese, mediante la previsione di tassi di interesse di mora adeguatamente risarcitori. Sulla base di tale premesse la Corte d’Appello di Torino rilevava che dal contesto delle condizioni dettate per entrambi i contratti di appalto non si ricavava alcuna indicazione utile a giustificare la riduzione del tasso dell’interesse da ritardo rispetto alla previsione normativa applicabile al tipo di rapporto negoziale concluso. Il contenuto letterale delle due clausole derogatorie non offriva alcun elemento utile di valutazione, limitandosi alla previsione dell’applicazione del tasso di interesse ordinario, invece di quello di cui al d. lgs. n.231 del 2002. L’azienda appaltante non aveva fornito alcuna giustificazione circa la riduzione del tasso di interesse moratorio e, considerato il contesto commerciale in cui dette clausole si inquadravano, l ’ entità economiche e la durata dei rapporti , non Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 era possibile considerare in concreto giustificata di per sé la pattuizione del tasso degli interessi moratori entro la misura ordinaria del codice civile. La ditta appaltatrice, infatti, non aveva avuto alcuna possibilità in concreto di intervenire sulla clausola, potendo confidare solo sulla correttezza e sul rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla stazione appaltante nell’esecuzione dei contratti. La rilevanza e la continuità dei rapporti instaurati, unitamente alle caratteristiche delle prestazioni concordate costituite in forte prevalenza dell’attività di manodopera (con relativa esposizione mensile per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri nei confronti dell’INPS e dell’INAIL) rendeva particolarmente importante il rispetto dei termini di pagamento convenuti e non equa, in mancanza di indicazioni diverse totalmente assenti nella specie, la compressione del risarcimento da ritardo predeterminato attraverso l’individuazione del tasso degli ridotto degli interessi moratori. Il valore complessivo dei contratti e la loro durata confermava il carattere decisamente ingiusto per l’appaltatrice della scelta immotivata dell’azienda sanitaria, tale da rendere nella sostanza irrilevante economicamente il ritardo nel pagamento e inconsistente la contropartita risarcitoria automatica non adeguatamente bilanciata dalla possibilità di ottenere il riconoscimento del risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’articolo 1224 ultimo comma c.c. Inoltre, l’esecuzione del rapporto contrattuale dimostrava il ritardo cronico dell’azienda sanitaria nei pagamenti, confermando la grave iniquità dell’accordo sugli interessi di mora. In conclusione, secondo la Corte d’Appello sussistevano con riferimento ad entrambi i rapporti contrattuali di appalto i Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 presupposti normativi per una pronuncia di nullità ex articolo 7 d. lgs. n. 231 del 2002 delle clausole prevedenti una misura del tasso degli interessi di mora applicabile diversa da quella prevista dal suddetto decreto con sostituzione ex articolo 1419 e 1339 c.c. della previsione normativa idonea a ricondurre ad equità il contenuto degli accordi sul punto. La Corte d’Appello di Torino rigettava , invece , la domanda relativa al riconoscimento degli interessi di mora anche sugli importi costituenti l’I.V.A., in quanto la domanda relativa a tali interessi doveva ritenersi nuova, come rilevato dal Tribunale e , dunque,inammissibile. 6. L’[OSCURATO:PERSONA] 3 ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 7. La società Durban service S.r.l. si è costituito con controricorso 8. [OSCURATO:PERSONA] a seguito della discussione in camera di consiglio ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, c.p.c. per la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare, in particolare circa l’interpretazione degli art. 5 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 ratione temporis applicabilialla fattispecie. 9. La ricorrente , con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. 10. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n . 231 del 2002 nella formulazione applicabile ratione temporis. Violazione e Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’articolo 11 delle preleggi. Secondo la ASL ricorrente la C orte d ’ A ppello avrebbe violato gli articoli 5 e 7 del d. lgs. n. 231 2002 nella formulazione applicabile all’epoca dei fatti. La norma, infatti , prevedeva espressamente la possibilità di un diverso accordo tra le parti in ordine all’entità e alle modalità di calcolo degli interessi da applicarein caso di ritardat o pagament o . In base all ’ allora vigente articolo 5, l ’ azienda aveva previsto nel bando di gara relativo all’appalto una specifica pattuizione, in caso di ritardato pagamento,circa il tasso degli interessi moratori applicabile pari a quello legale. Lo stesso con riguardo alla scri ttura privata del dicembre 2006 con la quale era stato affidato un ulterioreappalto relativo al servizio di pulizia. Nella specie , dunque , sussisteva un valido accordo derogatorio rispetto alla regola generale dell’applicazione degli interessi al tasso di mora. L ’ articolo 5 nella formulazione allora vigente non conteneva alcun riferimento al disposto di cui al successivo articolo 7. Sicché la legittimità di un diverso accordo tra le parti in ordine all’entità ed alle modalità di calcolo del tasso interesse da applicare ai ritardati pagamenti non poteva essere valutata in base alle indicazioni contenute nell’articolo 7, con le modifiche apportate successivamente dal d. lgs. n. 192 del 2012. In tal senso, secondo la ricorrente, l’interpretazione data dalla Corte d’Appello si porrebbe in contrasto anche con la previsione di cui all’articolo 11 delle preleggi, avendo attribuito efficacia a d una norma introdotta successivamente e che poteva applicarsi solo alle Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 transazioni commerciali conclus e a decorrere dal 1 ° gennaio 2013 comeprevisto anche nel regime transitorio. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 d. lgs. n. 281 del 2002 e dell’articolo 2697 c.c. La Corte d’Appello di Torino non avrebbe valutato che, in base al disposto di cui all’articolo 7,l’eventuale rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole sottoscritte dalle parti in relazione all’applicabilità del tasso di interesse legale in caso di ritardato pagamento non poteva prescindere dal fatto che la parte interessata allegasse le circostanze da cui doveva desumersi l’iniquità delle clausole stesse. Nella specie , la società non aveva fornito alcuna prova circa l’iniquità delle clausole e, dunque , non sussistevano i presupposti per la declaratoriadi nullità ex articolo 7 d. lgs. n.231 del 2002. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002 , nonché degli articoli 1362 e 1 366 c.c. La censura attiene ancora una volta alla legittimità dell’accordo derogatorio ex articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002. L’accettazione senza riserve da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della proposta formulat a dall ’ azienda appaltante di prevedere l’applicazione del tasso legale in caso di ritardato pagamento proverebbe la sussistenza d i un valido accordo derogatorio, rend endo superflua l ’ indagine delle motivazioni che avevano indotto l’azienda a formulare la proposta. Anche il comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. successivamente comproverebbe la sussistenza del valido accordo derogatorio non avendo sollevato alcuna obiezione nel corso del Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 rapporto contrattual e ed avendo atteso oltre sei anni dall ’ inizio della sua esecuzione prima di pretendere l ’ applicazione degli interessi moratori da ritardato pagamento ex d. lgs. n. 231 del 2002. Peraltro, la Du s smann Service avrebbe potuto impugnare il bando di gara e non sottoscrivere la scrittura privata del 29 dicembre 2006 . I n conclusione , fermo restando il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha in modo provato l ’ iniquità della previsione contrattuale, quest ’ ultima aveva comunque ritenuto sussistente una serie di vantaggi per l’azienda tali da bilanciare la previsione degli interessi al tasso legale. 3.1 I tre motivi di ricorso, che – stante la loro evidente connessione – possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Le censure poste richiedono in primo luogo di interpretare gli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 ratione temporis applicabil i alla fattispecie. Il decreto legislativo n. 231 del 2002 ha dato attuazione a lla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 16° considerando della direttiva si legge che:I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive. Nel 19° considerando si legge che: La presente Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 direttiva dovrebbe proibire l’abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l’obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l’appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore. Il legislatore del 2002 nel recepire la direttiva di tutela rafforzata del creditore ha perseguito tale obiettivo seguendo tre direttrici principali: termin i di pagamento predeterminati con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia; automatica decorrenza degli interessi senza bisogno dell ’ atto formale di costituzione in mora; la misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso,possibilità di deroga pattizia al saggio previsto . Successivamente la dir. 2011/7/UE, prima, e il d.lgs. n. 192/12, poi, hanno- in parte - modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per quel che in questa sede rileva, l ’ art. 5 ha previsto una diversa modalità di determinazione del saggio legale degli interessi moratori pur ribadendo che: Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall’ articolo 7 . [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 nuovo art. 7, a sua volta , ha incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi moratori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità. Dal 2012, dunque, è stato espressamente previsto un limite all’autonomia contrattuale anche per la derogabilità della misura degli interessi moratori, prevedendo testualmente anche con riferimento alle clausole relative al saggio degli interessi moratori la nullità in caso di grave iniquità. Il problema che pone il ricorso è di stabilire se l ’ art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2002, nella precedente formulazione , consent isse una derogabilità al saggio degli interessi moratori senza i limiti previsti dall’art. 7, oppure se, come ritenuto dalla Corte d’Appello di Milano, la clausola pattizia di deroga fosse soggetta ai suddetti limiti già nel regime precedente le modifiche intervenute nel 2012. L’art. 5, nella pr ima versione , testualmente recitava: Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e’ determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua pi ù recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Il primo comma dell’art. 7 prevedeva che : L ’ accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore. 3.2 L’interpretazione della Corte d’Appello circa la continuità tra vecchia e nuova formulazione delle norme in esame in tema di limiti alla deroga pattizia al saggio degli interessi moratori deve essere confermata.Infatti, l’art. 7 (precedente formulazione) nella parte in cui sanziona con la nullità l’accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento che sia gravemente iniquo in danno del creditore si riferisce in primo luogo all’accordo di deroga al saggio degli interessi previsto dall’art. 5 (precedente formulazione). È del tutto evidente, infatti, che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l ’ obbligo di pagare gli interessi e, dunque, la possibilità di deroga negoziale al saggio fissato dal legislatore all’art. 5 certamente rientrava tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 192 del 2012. 3.3 Anche il Procuratore Generale nelle sue conclusioni ha evidenziato che l’interpretazione fornita dalla Corte d ’ Appello di Torino è immune dalle censureprospettate, poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nonostante l’art. 5 del d. lgs. n° 231/02, prima della riforma, non contenesse alcun richiamo al successivo articolo 7, non vi è dubbio che la ratio della disciplina degli interessi sui ritardi nelle transazioni commerciali imponga una lettura sistematica degli artt. 5 e 7 , anche avuto riguardo alla formulazione della prima norma vigente ratione temporis, nel senso che è fatta salva l’autonomia privata nello stabilire accordi derogatori in ordine, nello specifico, al tasso di interesse moratorio Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 applicabile, senza tuttavia violare i limiti della “grave iniquità”, che comporta la sanzione della nullità di cui al successivo art 7, dovendosi senz’altro ricomprendere fra « le conseguenze del ritardato pagamento», disciplinate da un eventuale accordo derogatorio, anche la riduzione del tasso di mora imposto dall’art. 5. Pertanto, la Corte d’Appello ha legittimamente esercitato il potere conferito dalla norma dell’art. 7 di rilevare d’ufficio la nullità della clausola derogatoria del tasso di interesse moratorio previsto dall’art. 5, potere che è stato previsto sin dalla Direttiva 2000/35/CE per costituire un ulteriore efficace deterrente al ritardo nei pagamenti da parte del contraente forte-debitore, il quale abbia eventualmente imposto la clausola gravemente iniqua abusando della sua posizione dominante nel rapporto contrattuale. 3.4 C hiarito che la clausola contrattuale , con la quale la ASL ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] avevano pattuito la deroga al disposto dell’articolo 5 d. lgs. n. 231 del 2002, incontrava i limiti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, deve esaminarsi lacensura relativa alla dedotta violazione del criterio di distribuzione dell’onere della provaex art. 2697 c.c. Anche in questo caso la censura è del tutto infondata perché la Corte d’Appello ha ritenuto gravemente iniqua la clausola sulla base degli elementi allegati e provati dalle parti, facendo riferimento a tutte le circostanze indicate dall’art. 7 d.lgs. ovvero la corretta prassi commerciale, la natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, la condizione dei contraenti ed i rapporti commerciali tra i medesimi. In particolare , la Corte d ’ Appello ha esaminato le clausole del contratto valorizzando la natura della Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 prestazione offerta dall’appaltatrice, la durata del rapporto, l’entità del corrispettivo, la frequenza e la durata dei ritardi. Inoltre , la Corte d’Appello ha evidenziato il fatto che la deroga era già inserita nel bando di gara, comportando, pertanto , la totale impossibilità di contrattazione per la creditrice e la predisposizione unilaterale da parte della amministrazione appaltante. La ditta appaltatrice, dunque , non aveva avuto alcuna possibilità in concreto di intervenire sulla clausola, potendo confidare solo sulla correttezza e sul rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla stazione appaltante nell’esecuzione dei contratti. La rilevanza e la continuità dei rapporti instaurati, unitamente alle caratteristiche delle prestazioni concordate costituite in forte prevalenza dell’attività di manodopera (con relativa esposizione mensile per il pagamento delleretribuzioni e degli oneri nei confronti dell’INPS e dell’INAIL), rendevano particolarmente importante il rispetto dei termini di pagamento convenuti e non equa, in mancanza di indicazioni diverse totalmente assenti nella specie, la compressione del risarcimento da ritardo predeterminato attraverso l’individuazione del tasso degli ridotto degli interessi moratori. Dal contesto delle condizioni dettate per entrambi i contratti di appalto non si ricavava alcuna indicazione utile a giustificare la riduzione del tasso dell’interesse da ritardo rispetto alla previsione normativa applicabile al tipo di rapporto negoziale concluso. Risulta evidente, pertanto, che non si è realizzata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., emergendo ex actis la nullità della clausola negoziale. Peraltro, deve evidenziarsi che la società Dussmann ha agito per far valere la grave iniquità della clausola di Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 deroga e, dunque, non vi è stato neanche un rilievo di ufficio della nullità che, tuttavia, la Corte d ’ Appello aveva il potere /dovere di effettuare ex art. 7 d. lgs. d.lgs. 231 del 2002. In tal senso , d ev e ribadirsi, come evidenziato dal P.G. , che i l rilievo della nullità negoziale non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Sez.2, Ord. n. 27998 del 2018) . In conclusione , deve riaffermarsi il seguente principio di diritto: il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale può rilevarla d ’ ufficio anche per vizi di nullità diversi ove emergenti dagli atti o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all’editio actionis (Sez. 1 , Sent. n.8795 del 2016 ; Sez. 1 , Sent. n. 5249 del 2016) . Nello stesso senso e con specifico riferimento al potere di riduzione ad equità deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo cui: Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 che il giudice possa ricercarlo d’ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo). (Sez. 2, Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019, Rv. 656324 -01) 3.5 Infine , deve dichiararsi inammissibile la censura posta con il terzo motivo circa la violazione dell’art. 5 d.lgs. e degli artt.1362 e 1366 c.c. La ricorrente ritiene erronea la valutazione della Corte d’Appello di grave iniquità dell’accordo di deroga al saggio degli interessi moratori. Secondo la Asl, infatti, l ’ accettazione senza riserve da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della proposta formulata dall’azienda appaltante di prevedere l’applicazione del tasso legale in caso di ritardato pagamento e il comportamento tenuto successivamente dal la medesima [OSCURATO:PERSONA] comproverebbe ro la valid ità dell ’ accordo derogatorio, non avendo la soci e tà appaltatrice sollevato alcuna obiezione nel corso del rapporto contrattuale ed avendo atteso oltre sei anni dall’inizio della sua esecuzione prima di pretendere l’applicazione degli interessi moratori da ritardato pagamento ex d. lgs. n. 231 del 2002. 3.6Le censure poste con il terzo motivo sono inammissibili in quanto la valutazione di grave iniquità della clausola derogatoria del saggio degli interessi è sindacabile dal giudice di legittimità nei ristretti limiti della violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione e decisivo per il giudizio, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nella suariduzione al "minimo costituzionale" del sindacato della Cassazione sulla motivazione, ossia solo per la «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», per la «motivazione apparente», per il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e per la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile». Come si è visto, la Corte d ’ Appello ha motivato in modo puntuale la grave iniquità della clausola contrattuale di deroga agli interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231 del 2002. Le ragioni indicate dalla sentenza rendono perfettamente percepibili le ragioni del decisum (Cass. n. 20112/2009) , risulta evidente pertanto che, sotto la veste del vizio di violazione di legge, ciò che costituisce oggetto di censura è l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito e sul quale non è ammesso il sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti sopra indicati (Cass. n. 9234/2006; n. 29404/2017). La nozione di “grave iniquità”, infatti, implicitamente evoc a l’abuso del potere contrattuale che la parte in posizione di forza abbia esercit ato sulla parte più debole . La stessa dirett iva 2000/35/CE, nel 19° considerando , richiama l ’ abuso della libertà contrattuale in danno del creditore, sicché la ratio della sanzione della nullità dell’accordo derogatorio va inquadrata nell ’ ambito della tutela del “contraente debole”nei contratti c.d. “asimmetrici” ove si verifica un abuso della libertà contrattuale. Il terzo comma dell’art. 7 d. lgs. 231 del 2002 nella versione applicabile alla fattispecie, infatti, prevede il potere del Giudice , nel caso di nullità dell’accordo e, avuto riguardo all ’ interesse del creditore, alla Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze, di applicare i termini legali ovvero di ricondurre ad equità il contenuto dell’accordo medesimo. Dunque, è lo stesso legislatore che fa riferimento al potere di riduzione ad equità del giudice. Si deve richiamare, pertanto, il principio di buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesto dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell’esecuzione del contratto, in virtù del quale il giudice di merito è chiamato dal legislatore a disvelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Il giudice di merito deve esercita re tale potere in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici e la sua valutazione, di natura prettamente fattuale e a carattere discrezionale , non è suscettibile di essere sindacata nel merito da parte della Corte di cassazione. In definitiva , deve essere confermato l ’ orientamento di questa Corteche, sin da tempo risalente , ritiene che il potere di riduzionead equità delle condizioni contrattuali sia affidat o al prudente apprezzamento discrezionale del giudice del merito non sindacabile dal giudice di legittimità (Sez.2, Sent . n.2716 del 1976 ). 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2017n. 1561 sez. S2 -ud. 07/04/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 6500 ,00 più 200 ,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 22
Decreto Cassazione n. 16273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris