CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20671/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PUPPARO Stefano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/11/2020 della Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Ancona per il reato di truffa- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa consumata attraverso il pagamento della merce acquistata con assegno tratto da soggetto a ciò interdetto, trattandosi di mero inadempimento contrattuale, in difetto di artifizi idonei a raggirare l'offeso e così indurlo all'adempimento della prestazione prima di aver incassato l'assegno offerto in pagamento; 1.2. ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ravvisato l'elemento psicologico del reato di truffa nella presunta consapevolezza della interdizione alla emissione di assegni di conto corrente, senza tener conto del fatto che l'imputato non aveva alcuna consapevolezza di essere stato interdetto; sul punto la motivazione è mancata; 1.3. vizio di motivazione per contraddittorietà e mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), fondando la prova del fatto esclusivamente sulla dichiarazione non riscontrata della persona offesa; 1.4-5. ancora, contraddittorietà della motivazione sulla prova del dolo, non avendo la Corte argomentato sul punto rispetto agli argomenti offerti con i motivi di gravame, soprattutto quanto a prova della consapevolezza di esser stato interdetto dalla emissione di assegni di conto corrente; 1.6. violazione della legge penale, per difetto della condizione di procedibilità, non essendosi il querelante costituito parte civile nel processo, così manifestando univocamente esplicito disinteresse alla punizione dell'imputato e conseguente volontà di rimessione della querela sporta; 1.7. ancora, violazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza, dovendo ravvisarsi gli estremi della insolvenza fraudolenta in luogo della truffa; 1.8. ancora vizio di motivazione, per assenza e mera apparenza, in ordine sia al trattamento sanzionatorio, che al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, primo, secondo, quarto e quinto, si palesano infondati, sebbene in modo non manifesto, in quanto si confrontano comunque con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, insorgendo criticamente avverso la ratio decidendi che ne sorregge la decisione. Il fatto contestato, pur volendo ritenere connotata da artificio la condotta di chi tace la sua incapacità alla emissione di assegni, così inducendo la parte contrattuale all'adempimento in corrispettivo di un titolo non incassabile, presuppone nell'agente la consapevolezza della intervenuta interdizione alla emissione di assegni di conto corrente; consapevolezza che la Corte presume, non offrendo tuttavia in motivazione prova di una tale previa consapevolezza, se non attingendo alla condotta susseguente alla consumazione, quando l'agente si rese irreperibile alla persona offesa che cercava di contattarlo, cioè ricorrendo ad un secondo argomento presuntivo, che tuttavia consentirebbe di colorare di dolus malus la condotta antecedente. 1.1. Manifestamente infondati sono invece tutti gli altri motivi di ricorso, avendo la Corte territoriale efficacemente argomentato sia in ordine alla prova del fatto, testimoniata dalla persona offesa e dai documenti posti a conforto di tale prova dichiarativa, che anche alla condizione di procedibilità, non potendo annettersi alcun significato alla volontà del querelante di non costituirsi parte civile nel giudizio (Sez. 5, n. 20260, del 1/2/2016, Rv. 267149); del pari è a dirsi quanto a qualificazione giuridica del fatto, identificato nel nomen iuris di truffa proprio in virtù della efficacia degli artifizi ritenuti idonei a raggirare la persona offesa ed indurla alla esecuzione della prestazione; compiuta e logica è anche la motivazione spesa dalla Corte per negare accesso alle circostanze attenuanti generiche, in ragione della entità del danno patrimoniale provocato e dei precedenti che gravano la biografia criminale dell'imputato; la sanzione è stata calibrata in misura non lontana dal minimo edittale, secondo parametri legali che hanno tenuto conto della concreta gravità del fatto. 1.2. Non ricorrendo dunque ipotesi di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza di tutti i motivi, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (19.11.2020). Il decorso del tempo successivo a tale evento può dunque essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965, in motivazione).2. Pur calcolando il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato anche la sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso per la prescrizione intervenuta il r aprile 2021 (anni 6 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, cui devono aggiungersi 64 giorni di sospensione dal 9 marzo all'il. maggio 2020, art. 157, 160, 161 cod. pen.; Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 03). 2.1. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di truffa per quanto già sopra argomentato, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]