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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 1960

Cassazione n. 05072/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ENNAnell'ambito del procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1960 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza dibattimentale indicata in epigrafe, il Tribunale di Enna in composizione monocratica ha rilevato la «assoluta genericità e indeterminatezza del capo di imputazione», elevato per violazione dell'art. 423 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del relativo decreto che dispone il giudizio, «restituendo gli atti al Pubblico ministero per le determinazioni di competenza».

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, deducendo l'abnormità di tale decisione.

Con il primo motivo, viene sottolineato come il provvedimento impugnato sia foriero di una indebita regressione del procedimento, a fase diversa da quella nella quale l'atto era stato compiuto, nonché idoneo a cagionare la stasi irreversibile del procedimento stesso, derivante dalla violazione del principio dì irretrattabilità dell'azione penale.

Con il secondo motivo, viene denunciata la stasi processuale, stante la genericità della censura mossa al capo di imputazione e, consequenzialmente, la impossibilità di procedere a qualsivoglia tipologia di correzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non vede ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di legittimità, espresso - tra tante - da Sez. 1, n. 19289 del 09/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281411, a mente della quale: «Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari dichiarando la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, trattandosi di una decisione non avulsa dal sistema processuale che non determina una stasi del procedimento»; nello stesso senso Sez. 4, n. 24939 del 17/04/2019, P. Rv. 276337 e Sez. 4, n. 21706 del 14/04/2005, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231825, secondo la quale «Non è abnorme, e non è dunque suscettibile di ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice dibattimentale monocratico che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione, e disponga la restituzione degli atti al P.M.».

Il provvedimento impugnato - per quanto in ipotesi illegittimo - rappresenta dunque esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento al giudice e non determina una stasi del procedimento, restando comunque ferma - in capo al Pubblico ministero - la possibilità di procedere all'indicazione degli elementi fattuali e dei passaggi descrittivi dell'incolpazione, dei quali sia stata rilevata la carenza.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ENNAnell'ambito del procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1960 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza dibattimentale indicata in epigrafe, il Tribunale di Enna in composizione monocratica ha rilevato la «assoluta genericità e indeterminatezza del capo di imputazione», elevato per violazione dell'art. 423 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del relativo decreto che dispone il giudizio, «restituendo gli atti al Pubblico ministero per le determinazioni di competenza». 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, deducendo l'abnormità di tale decisione. Con il primo motivo, viene sottolineato come il provvedimento impugnato sia foriero di una indebita regressione del procedimento, a fase diversa da quella nella quale l'atto era stato compiuto, nonché idoneo a cagionare la stasi irreversibile del procedimento stesso, derivante dalla violazione del principio dì irretrattabilità dell'azione penale. Con il secondo motivo, viene denunciata la stasi processuale, stante la genericità della censura mossa al capo di imputazione e, consequenzialmente, la impossibilità di procedere a qualsivoglia tipologia di correzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non vede ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di legittimità, espresso - tra tante - da Sez. 1, n. 19289 del 09/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281411, a mente della quale: «Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari dichiarando la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, trattandosi di una decisione non avulsa dal sistema processuale che non determina una stasi del procedimento»; nello stesso senso Sez. 4, n. 24939 del 17/04/2019, P. Rv. 276337 e Sez. 4, n. 21706 del 14/04/2005, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231825, secondo la quale «Non è abnorme, e non è dunque suscettibile di ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice dibattimentale monocratico che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione, e disponga la restituzione degli atti al P.M.». Il provvedimento impugnato - per quanto in ipotesi illegittimo - rappresenta dunque esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento al giudice e non determina una stasi del procedimento, restando comunque ferma - in capo al Pubblico ministero - la possibilità di procedere all'indicazione degli elementi fattuali e dei passaggi descrittivi dell'incolpazione, dei quali sia stata rilevata la carenza. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 d
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