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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:92
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Causa C‑408/08 P [OSCURATO:PERSONA] parfums et beauté & [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) «Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 55, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c) — Interesse ad agire per la dichiarazione di nullità di un marchio fondata su una causa di nullità assoluta — Studio legale — Segno denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” — Carattere descrittivo di un marchio denominativo composto da elementi descrittivi» Massime della sentenza Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Domanda di dichiarazione di nullità fondata su una causa di nullità assoluta — Interesse ad agire [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 55, n. 1, lett. a)] Il diritto di agire al fine di presentare all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) la domanda di nullità di un marchio comunitario non è soggetto alle regole di ricevibilità applicabili ai ricorsi giurisdizionali, ad essi proprie.

Al riguardo, una domanda di nullità prevista dall’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non rientra in un procedimento giurisdizionale, bensì in un procedimento amministrativo.

Per tale motivo, la giurisprudenza relativa all’art. 230 CE non è pertinente né direttamente né per analogia.

Quanto alla soluzione alla questione se l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento subordini la ricevibilità di una domanda di nullità alla dimostrazione di un interesse ad agire, è pacifico, anzitutto, che tale disposizione non menziona alcun interesse ad agire.

Detta disposizione, inoltre, prevede che la domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta possa essere proposta da una persona fisica o giuridica o da un gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che abbia la capacità di stare in giudizio in nome proprio, mentre il medesimo articolo, al suo n. 1, lett. b) e c), concernente le domande di nullità fondate su una causa di nullità relativa, riserva il diritto di presentare tale tipo di domanda a determinate persone che abbiano un interesse ad agire.

In tal senso, da questo articolo deriva che il legislatore ha inteso limitare la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità nel secondo caso, ma non nel primo.

Infine, mentre gli impedimenti relativi alla registrazione tutelano gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso, il che chiarisce per quale ragione l’art. 55, n. 1, lett. a), non richieda la dimostrazione dell’interesse ad agire di chi presenta la domanda.

Peraltro, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non va interpretato nel senso che impone un interesse economico effettivo o potenziale alla cancellazione del marchio contestato perché possa presentarsi all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di nullità del marchio stesso.

Una siffatta interpretazione, infatti, non è corroborata dalla menzione compiuta, in detta disposizione, di gruppi costituiti per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che, secondo la normativa ad essi applicabile, abbiano la capacità di stare in giudizio in nome proprio.

Tale elenco, che comprende d’altronde i consumatori ai quali non può generalmente attribuirsi un interesse economico, intende solo includere, tra coloro che possono presentare all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di nullità ai sensi di detta disposizione, i gruppi di tale natura che, pur essendo dotati di capacità di agire secondo la normativa ad essi applicabile, sono privi di personalità giuridica. (v. punti 36-42) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 ( * ) «Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 55, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c) – Interesse ad agire per la dichiarazione di nullità di un marchio fondata su una causa di nullità assoluta – Studio legale – Segno denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” – Carattere descrittivo di un marchio denominativo composto da elementi descrittivi» Nel procedimento C‑408/08 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 22 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] parfums et beauté & [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv.

A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato dal sig.

A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente, convenuto in primo grado,

CMS [OSCURATO:PERSONA],

con sede in Colonia (Germania), parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra C. Toader, presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg.

C.W.A.

Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.

D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig.

M.‑A.

Gaudissart, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2009, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 ottobre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] parfums et beauté & [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T‑160/07, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – CMS [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1733; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso avverso la decisione 26 febbraio 2007 della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI), di annullamento della registrazione del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] per cosmetici e prodotti per il trucco.

Contesto normativo 2 L’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), così prevede: «1.

Sono esclusi dalla registrazione: (…)

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». 3 L’art. 55, n. 1, del regolamento recita quanto segue: «1.

Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere presentata all’[OSCURATO:PERSONA]:

a) nei casi di cui agli articoli 50 e 51, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, che, a norma della legislazione ad esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;

b) nei casi definiti nell’articolo 52, paragrafo 1, dalle persone di cui all’articolo 42, paragrafo 1;

c) nei casi definiti dall’articolo 52, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione». 4 Ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento, il marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all’UAMI, allorché detto marchio sia stato registrato in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo

7. 5 L’art. 42, n. 1, del regolamento indica i soggetti legittimati a presentare opposizione alla registrazione di un marchio facendo valere un impedimento relativo alla registrazione, mentre l’art. 52 del regolamento medesimo indica le cause di nullità relativa.

Fatti 6 Il 9 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] presentava all’UAMI una domanda di registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo

«[OSCURATO:PERSONA]».

7 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Cosmetici e prodotti per il trucco». 8 Il marchio oggetto di tale domanda veniva registrato l’11 febbraio 2004. 9 Il successivo 12 maggio, lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] presentava all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità di tale registrazione sulla base degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento. 10 Tale domanda veniva respinta dalla divisione di opposizione dell’UAMI il 21 dicembre 2005. 11 Il 9 febbraio 2006, lo studio legale CMS [OSCURATO:PERSONA], succeduto al [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento. 12 Con decisione 26 febbraio 2007 la seconda commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva il ricorso ritenendo, da un canto, che detto ricorso fosse ricevibile e, dall’altro, che il segno denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» fosse descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento e, pertanto, parimenti privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 13 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento della decisione 26 febbraio 2007 della seconda commissione di ricorso dell’UAMI. 14 A sostegno del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi, aventi ad oggetto la violazione, rispettivamente, degli artt. 55, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. b), del regolamento. 15 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16 Il Tribunale, sulla base di un’analisi testuale e teleologica dell’art. 55, n. 1, del regolamento, ha respinto il primo motivo dedotto argomentando che, quanto alle domande di nullità fondate su cause di nullità assoluta, tale articolo richiede solamente che chi propone la domanda possieda la personalità giuridica ovvero la capacità di stare in giudizio in nome proprio, ma non richiede che quest’ultimo dimostri un interesse ad agire. 17 Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, in particolare, al punto 25 della sentenza impugnata, che dall’art. 55, n. 1, del regolamento derivava che il legislatore aveva inteso consentire alle persone fisiche o giuridiche e ai gruppi dotati della capacità di stare in giudizio in nome proprio di presentare domande di nullità fondate su cause di nullità assoluta, mentre per quanto riguarda le domande di nullità fondate su cause di nullità relativa aveva esplicitamente limitato la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità. 18 Detta analisi è corroborata, secondo quanto statuito al punto 26 della sentenza impugnata, dal fatto che, a differenza degli impedimenti relativi alla registrazione, che tutelano soltanto gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione si basano su diversi interessi generali e devono, al fine di garantire la protezione di tali interessi, poter essere dedotti da un ventaglio di attori il più ampio possibile. 19 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 35 della sentenza impugnata, che, essendo pacifico che lo studio legale CMS [OSCURATO:PERSONA] poteva essere assimilato ad una persona giuridica, la commissione di ricorso aveva giustamente dichiarato ricevibile la sua domanda. 20 Del pari, riguardo al secondo motivo dedotto, il Tribunale ha affermato che la commissione di ricorso non era incorsa in errore nel ritenere il marchio [OSCURATO:PERSONA] descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.

Al riguardo, il Tribunale ha statuito che, considerato complessivamente, tale marchio presentava un nesso sufficientemente diretto e concreto con i cosmetici ed i prodotti per il trucco interessati. 21 In tale contesto, ha affermato, in particolare, ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata, che il segno «[OSCURATO:PERSONA]» era composto esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare talune caratteristiche dei prodotti in questione e che non creava, nel pubblico destinatario, un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice giustapposizione degli elementi denominativi che lo componevano. 22 Ricordando, infine, che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione affinché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario, il Tribunale ha respinto il ricorso senza esaminare il terzo motivo dedotto.

Conclusioni delle parti 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di respingere il ricorso diretto contro la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI, di condannare quest’ultimo alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte e di condannare CMS [OSCURATO:PERSONA] alle spese inerenti al procedimento di ricorso dinanzi all’UAMI. 24 L’UAMI chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

Sull’impugnazione 25 A sostegno del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce formalmente due motivi fondati, rispettivamente, sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 55, n. 1, lett. a), e dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.

Sul primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento 26 Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] censura al Tribunale di aver riconosciuto che uno studio legale disponeva del diritto di agire per chiedere in nome proprio l’annullamento di un marchio comunitario.

Tale motivo si articola su due capi.

In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento nel ritenere che un interesse ad agire non fosse necessario per poter introdurre una domanda di nullità di un marchio comunitario fondata su una causa assoluta di nullità.

In secondo luogo, essa fa valere che il fatto, per uno studio legale, di proporre una siffatta domanda, in nome e per conto proprio, è incompatibile con il profilo della professione forense riconosciuto a livello dell’Unione.

Sul primo capo del primo motivo, fondato sull’erronea interpretazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento quanto all’interesse ad agire – Argomenti delle parti 27 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’actio popularis è del tutto estranea al diritto dell’Unione.

Se l’art. 230 CE, che richiede che il ricorrente sia direttamente ed individualmente interessato per proporre ricorso, non è direttamente applicabile nella specie, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento deve tuttavia essere interpretato, a suo avviso, alla luce dei principi prevalenti, di regola, nel diritto dell’Unione.

A ciò si aggiunge che tutti gli ordinamenti giuridici prevedrebbero una distinzione tra la capacità giuridica e la capacità di agire in giudizio, ove quest’ultima presuppone un interesse ad agire.

Pertanto, non dovrebbe dedursi dal fatto che il legislatore non ha espressamente richiesto un tale interesse che esso non sia necessario. 28 La distinzione posta dal Tribunale tra procedimento amministrativo e ricorso giurisdizionale sarebbe inconferente, dal momento che sarebbe inconcepibile che il diritto di agire dinanzi all’autorità amministrativa sia più ampio del diritto di proporre ricorso avverso le decisioni di tale autorità dinanzi ai giudici dell’Unione. 29 Del pari, sarebbe inconferente la distinzione operata dal Tribunale tra cause di nullità assoluta e cause di nullità relativa, dato che non potrebbe dedursi da tale distinzione che non sia assolutamente necessario far valere un interesse per proporre una domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta. 30 Quanto all’impedimento alla registrazione di un marchio descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, l’interesse generale sotteso a tale impedimento sarebbe quello, riconosciuto dalla giurisprudenza, di tutti i concorrenti del richiedente o del titolare del marchio che, nel loro diritto di utilizzare un’indicazione descrittiva per le proprie merci o per i propri servizi, devono essere tutelati rispetto a registrazioni irregolarmente acquisite da un concorrente.

Ne conseguirebbe che solo un ostacolo effettivo o potenziale subito in quanto concorrente effettivo o potenziale del richiedente consentirebbe di far valere tale impedimento. 31 Tale interpretazione troverebbe conferma nella regola esplicita contenuta nell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento, che consente l’introduzione di una domanda di nullità a qualsiasi gruppo costituito da fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, vale a dire di persone che possono essere interessate dalla registrazione di un marchio viziata da irregolarità. 32 [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento vada interpretato nel senso che, oltre alla capacità di agire, esso impone che il richiedente sia interessato economicamente, in modo effettivo o potenziale e, conseguentemente, che possieda un interesse economico effettivo o potenziale alla cancellazione del marchio contestato.

Orbene, ciò non può verificarsi nel caso di uno studio legale che chiede l’annullamento di un marchio comunitario relativo a prodotti cosmetici. 33 L’UAMI fa valere, in risposta, che le domande di nullità introdotte dinanzi allo stesso sono disciplinate esclusivamente dal regolamento e dal suo regolamento di esecuzione e che l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento è privo di ambiguità e autorizza chiunque a depositare un ricorso di annullamento. 34 Secondo l’UAMI, la [OSCURATO:PERSONA] compie una lettura erronea della giurisprudenza concernente l’interesse generale sotteso all’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.

Tale interesse, infatti, non sarebbe solo quello degli operatori professionisti a poter utilizzare segni descrittivi, bensì l’interesse di ogni individuo, professionista o meno, a che i segni descrittivi non siano posseduti in modo esclusivo da una sola impresa.

Ciò troverebbe conferma, d’altronde, nel fatto che il carattere descrittivo di un segno si valuta riguardo alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che non si limita ai professionisti del settore in questione, dal momento che comprende anzitutto i consumatori e gli utilizzatori finali. 35 [OSCURATO:PERSONA] compirebbe parimenti una lettura erronea dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento.

Il riferimento ivi contenuto ai «gruppi» sarebbe inteso esclusivamente a completare l’elenco dei soggetti che possono legittimamente introdurre una domanda di nullità.

Detto articolo autorizzerebbe gruppi che possiedono la capacità di stare in giudizio, ma sprovvisti, secondo la normativa nazionale, di personalità giuridica, a introdurre una siffatta domanda. – Giudizio della Corte 36 Il diritto di agire per presentare all’UAMI la domanda di nullità di un marchio comunitario non è soggetto alle regole di ricevibilità applicabili ai ricorsi giurisdizionali, ad essi proprie.

Al riguardo, è senza incorrere in un errore di diritto che il Tribunale ha affermato, al punto 32 della sentenza impugnata, che la domanda di nullità prevista dall’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non rientra in un procedimento giurisdizionale, bensì in un procedimento amministrativo, e per tale motivo ha ritenuto, in particolare, al punto 30 della stessa sentenza, che la giurisprudenza relativa all’art. 230 CE non fosse pertinente nel caso di specie, né direttamente né per analogia. 37 Quanto alla soluzione alla questione se l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento subordini la ricevibilità di una domanda di nullità alla dimostrazione di un interesse ad agire, il Tribunale ha svolto una esatta interpretazione di tale articolo. 38 Infatti, è pacifico, in limine, che, come il Tribunale ha rilevato al punto 21 della sentenza impugnata, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non fa alcun riferimento ad un qualsivoglia interesse ad agire. 39 Poi, come il Tribunale ha rilevato, in sostanza, ai punti 22‑25 della sentenza impugnata, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento prevede che la domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta possa essere proposta da una persona fisica o giuridica o da un gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che abbia la capacità di stare in giudizio in nome proprio, mentre l’art. 55, n. 1, lett. b) e c), del regolamento, concernente le domande di nullità fondate su una causa di nullità relativa, riserva il diritto di presentare tali domande a determinate persone che abbiano un interesse ad agire.

Il Tribunale ne ha correttamente tratto la conclusione che dall’impianto di tale articolo deriva che il legislatore ha inteso limitare la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità nel secondo caso, ma non nel primo. 40 Infine, sempre correttamente il Tribunale ha statuito, in sostanza, al punto 26 della sentenza impugnata, che, mentre gli impedimenti relativi alla registrazione tutelano gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso, il che chiarisce per quale ragione l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non richieda la dimostrazione dell’interesse ad agire da parte del richiedente. 41 Risulta peraltro infondata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento va interpretato nel senso che esso impone un interesse economico effettivo o potenziale alla cancellazione del marchio contestato perché possa presentarsi all’UAMI la domanda di nullità del marchio stesso. 42 Infatti, da una parte, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], una siffatta interpretazione non è corroborata dalla menzione compiuta, in detto art. 55, n. 1, lett. a), di gruppi costituiti per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che, secondo la normativa ad essi applicabile, abbiano la capacità di stare in giudizio in nome proprio.

Tale elenco, che comprende d’altronde i consumatori ai quali non può generalmente attribuirsi un interesse economico come quello descritto dalla [OSCURATO:PERSONA], intende solo includere, tra coloro che possono presentare all’UAMI una domanda di nullità ai sensi di detta disposizione, i gruppi di tale natura che, pur essendo dotati di capacità di agire secondo la normativa ad essi applicabile, sono privi di personalità giuridica. 43 D’altra parte, una siffatta interpretazione non emerge dalla sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2779), alla quale la [OSCURATO:PERSONA] si richiama.

Infatti, al punto 25 di tale sentenza, la Corte ha affermato che l’interesse generale impone che i segni o le indicazioni descrittivi dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti.

Se ne deduce che l’interesse generale sotteso all’impedimento alla registrazione di un marchio a causa del suo carattere descrittivo non è esclusivamente quello dei concorrenti del richiedente o del titolare del marchio che possono subire un qualsivoglia ostacolo e che, perciò, possiedono un interesse economico effettivo o potenziale alla cancellazione del marchio contestato, ma che si tratta dell’interesse di tutti. 44 Discende dalle suesposte considerazioni che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale capo del primo motivo non sono fondati e che esso deve, conseguentemente, essere respinto.

Sul secondo capo del primo motivo, fondato sull’assenza di compatibilità tra il diritto di uno studio legale di presentare una domanda di nullità di un marchio all’UAMI, in nome e per conto proprio, e il profilo della professione forense – Argomenti delle parti 45 [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, anche nel caso in cui la Corte accogliesse un’interpretazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento diversa dalla propria, l’annullamento della sentenza impugnata si impone, in ogni caso, dal momento che il diritto di uno studio legale di presentare, in nome e per conto proprio, una domanda di nullità di un marchio comunitario non è compatibile con il profilo della professione forense riconosciuto a livello dell’Unione. 46 Nel diritto dell’Unione, il profilo della professione forense sarebbe, da sempre, quello di un collaboratore di giustizia.

L’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia si fonderebbe su questa concezione della professione di avvocato, che risulterebbe parimenti dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S Europe/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1575, punto 24). 47 L’UAMI eccepisce l’irricevibilità di questo secondo capo del primo motivo, ai sensi dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, argomentando che la questione della compatibilità tra la qualità di richiedente dinanzi all’UAMI e quella di avvocato non è stata sollevata dinanzi al Tribunale. – Giudizio della Corte 48 Anche se è stato presentato come un capo del motivo fondato sulla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento, occorre rilevare che tale capo non si fonda su tale disposizione, bensì su altri elementi di diritto, da essa indipendenti. 49 Infatti, da un canto, dallo stesso tenore letterale dell’argomentazione svolta a suo supporto emerge che detto capo è stato dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi in cui la Corte non avesse accolto l’interpretazione che essa ha svolto dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento, dato che la sentenza impugnata, a suo avviso, dovrebbe essere annullata «in ogni caso», per motivi diversi dall’errore interpretativo fatto valere. 50 D’altro canto, i motivi dedotti, relativi alla professione forense, non attengono all’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento.

Quest’ultimo, d’altronde, non prevede norme applicabili all’esercizio di detta professione, norme che, in linea di principio, in mancanza di norme di diritto dell’Unione specifiche in materia, sono fissate da ogni Stato membro (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1996, causa C‑3/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6511, punto 37, nonché 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1577, punto 99). 51 Pertanto, il secondo capo del primo motivo costituisce, in realtà, un motivo di diritto distinto da quello attinente alla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento. 52 Orbene, tale motivo non è stato dedotto dinanzi al Tribunale e, trattandosi non della ricevibilità di un ricorso giurisdizionale bensì di quella di una domanda presentata dinanzi all’UAMI, esso non costituisce un motivo di ordine pubblico che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d’ufficio. 53 Un tale motivo è irricevibile, dal momento che, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. in tal senso, segnatamente, sentenza 1° febbraio 2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1233, punto 95 e giurisprudenza citata). 54 Conseguentemente, occorre respingere il secondo capo del primo motivo e, dunque, respingere il motivo stesso.

Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento Argomenti delle parti 55 Con tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] censura al Tribunale di aver applicato criteri erronei nella sua valutazione del segno «[OSCURATO:PERSONA]» in quanto associazione di parole. 56 Secondo la giurisprudenza, perché un marchio composto in tal modo possa essere considerato come descrittivo occorrerebbe verificare che i termini scelti e la loro associazione siano noti ed abituali nel linguaggio corrente del pubblico destinatario.

Nel ritenere che un marchio, costituito da elementi ciascuno dei quali sia descrittivo, sia esso stesso descrittivo a meno che non sussista uno scarto percepibile tra il marchio di cui si chiede la registrazione e la semplice somma degli elementi che lo compongono, il Tribunale avrebbe violato il principio affermato nella sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C‑383/99 P, Procter & Gamble/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6251).

Infatti, alla luce di tale principio, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare, piuttosto, se sussistesse uno scarto percepibile tra l’associazione dei termini e il linguaggio corrente della categoria di consumatori interessata per designare i prodotti e i servizi o le loro caratteristiche essenziali. 57 Inoltre, la valutazione del Tribunale non si fonderebbe su alcun elemento di fatto concernente il linguaggio del pubblico destinatario. 58 L’UAMI risponde, in sostanza, che, nel sostenere che un segno è descrittivo solo quando sia noto e abituale nel linguaggio corrente del pubblico destinatario, la [OSCURATO:PERSONA] vanifica la differenza fondamentale tra gli artt. 7, n. 1, lett. d), e 7, n. 1, lett. c), del regolamento.

Ai fini dell’applicazione di quest’ultimo, sarebbe irrilevante che il sintagma contestato sia o meno noto e abituale nel linguaggio corrente del pubblico destinatario, dato che tale disposizione si applica parimenti ai segni suscettibili di essere comunemente utilizzati in futuro per presentare i prodotti o i servizi di cui trattasi. 59 È in tal senso che, nella menzionata sentenza Procter & Gamble/UAMI, la Corte si sarebbe limitata a verificare se la costruzione grammaticale del sintagma «baby-dry» rendesse il suo uso plausibile in futuro.

L’esame del carattere descrittivo del segno «[OSCURATO:PERSONA]» svolto dal Tribunale sarebbe inoltre conforme alla giurisprudenza successiva a tale sentenza. 60 Peraltro, nel contestare al Tribunale di non fondare la propria decisione su alcun elemento di fatto, la [OSCURATO:PERSONA] intenderebbe in realtà rimettere in questione la valutazione dei fatti di tale giudice, sicché il capo di tale motivo sarebbe irricevibile.

Esso sarebbe inoltre manifestamente infondato, dal momento che la questione se i consumatori di prodotti cosmetici utilizzino attualmente nel linguaggio corrente un’espressione come «color edition» è inconferente.

Giudizio della Corte 61 Risulta dalla giurisprudenza che, generalmente, la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui è chiesta la registrazione resta a sua volta descrittiva di tali caratteristiche, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.

Tuttavia, una simile combinazione può non essere descrittiva ai sensi della medesima disposizione, purché produca un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione di tali elementi (v. sentenze 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1619, punti 98 e 99; causa C‑265/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1699, punti 39 e 40, nonché 19 aprile 2007, causa C‑273/05 P, UAMI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2883, punti 77 e 78). 62 In tal senso, un marchio costituito da una parola composta di elementi, ciascuno dei quali è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è domandata la registrazione, è esso stesso descrittivo di tali caratteristiche, a meno che non vi sia uno scarto percettibile tra la parola e la semplice somma degli elementi che la compongono, il che presuppone, da un lato, che, a causa del carattere insolito della combinazione con riferimento ai detti prodotti e servizi, la parola produca un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice riunione delle indicazioni fornite dagli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi (v. sentenze citate Koninklijke KPN [OSCURATO:PERSONA], punto 100, e [OSCURATO:PERSONA], punto 41). 63 Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver affermato che il segno «[OSCURATO:PERSONA]» era composto esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare talune caratteristiche dei prodotti in questione, ha statuito, al punto 49 di detta sentenza, che l’accostamento dei termini «color» e «edition» non presenta una struttura insolita, bensì consueta, rispetto alle regole lessicali della lingua inglese, e che il marchio di cui era stata richiesta la registrazione non creava dunque, nel pubblico destinatario, un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice giustapposizione degli elementi denominativi che lo componevano, di natura tale da modificarne il senso o la portata. 64 Tale ragionamento, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle conclusioni, alla luce della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 61 e 62, non è viziato da alcun errore di diritto. 65 Ne consegue che le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del secondo motivo sono infondate e che, di conseguenza, occorre respingere il motivo stesso. 66 Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese 67 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 di tale regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché l’UAMI ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] parfums et beauté & [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.

Firme * Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑408/08 P [OSCURATO:PERSONA] parfums et beauté & [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) «Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 55, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c) — Interesse ad agire per la dichiarazione di nullità di un marchio fondata su una causa di nullità assoluta — Studio legale — Segno denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” — Carattere descrittivo di un marchio denominativo composto da elementi descrittivi» Massime della sentenza Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Domanda di dichiarazione di nullità fondata su una causa di nullità assoluta — Interesse ad agire [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 55, n. 1, lett. a)] Il diritto di agire al fine di presentare all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) la domanda di nullità di un marchio comunitario non è soggetto alle regole di ricevibilità applicabili ai ricorsi giurisdizionali, ad essi proprie. Al riguardo, una domanda di nullità prevista dall’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non rientra in un procedimento giurisdizionale, bensì in un procedimento amministrativo. Per tale motivo, la giurisprudenza relativa all’art. 230 CE non è pertinente né direttamente né per analogia. Quanto alla soluzione alla questione se l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento subordini la ricevibilità di una domanda di nullità alla dimostrazione di un interesse ad agire, è pacifico, anzitutto, che tale disposizione non menziona alcun interesse ad agire. Detta disposizione, inoltre, prevede che la domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta possa essere proposta da una persona fisica o giuridica o da un gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che abbia la capacità di stare in giudizio in nome proprio, mentre il medesimo articolo, al suo n. 1, lett. b) e c), concernente le domande di nullità fondate su una causa di nullità relativa, riserva il diritto di presentare tale tipo di domanda a determinate persone che abbiano un interesse ad agire. In tal senso, da questo articolo deriva che il legislatore ha inteso limitare la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità nel secondo caso, ma non nel primo. Infine, mentre gli impedimenti relativi alla registrazione tutelano gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso, il che chiarisce per quale ragione l’art. 55, n. 1, lett. a), non richieda la dimostrazione dell’interesse ad agire di chi presenta la domanda. Peraltro, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non va interpretato nel senso che impone un interesse economico effettivo o potenziale alla cancellazione del marchio contestato perché possa presentarsi all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di nullità del marchio stesso. Una siffatta interpretazione, infatti, non è corroborata dalla menzione compiuta, in detta disposizione, di gruppi costituiti per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che, secondo la normativa ad essi applicabile, abbiano la capacità di stare in giudizio in nome proprio. Tale elenco, che comprende d’altronde i consumatori ai quali non può generalmente attribuirsi un interesse economico, intende solo includere, tra coloro che possono presentare all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di nullità ai sensi di detta disposizione, i gruppi di tale natura che, pur essendo dotati di capacità di agire secondo la normativa ad essi applicabile, sono privi di personalità giuridica. (v. punti 36-42) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 ( * ) «Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 55, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c) – Interesse ad agire per la dichiarazione di nullità di un marchio fondata su una causa di nullità assoluta – Studio legale – Segno denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” – Carattere descrittivo di un marchio denominativo composto da elementi descrittivi» Nel procedimento C‑408/08 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 22 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] parfums et beauté & [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv. A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente, convenuto in primo grado, CMS [OSCURATO:PERSONA], con sede in Colonia (Germania), parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra C. Toader, presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig. M.‑A. Gaudissart, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2009, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 ottobre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] parfums et beauté & [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T‑160/07, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – CMS [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1733; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso avverso la decisione 26 febbraio 2007 della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI), di annullamento della registrazione del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] per cosmetici e prodotti per il trucco. Contesto normativo 2 L’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), così prevede: «1. Sono esclusi dalla registrazione: (…) c)       i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». 3 L’art. 55, n. 1, del regolamento recita quanto segue: «1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere presentata all’[OSCURATO:PERSONA]: a)       nei casi di cui agli articoli 50 e 51, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, che, a norma della legislazione ad esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio; b)       nei casi definiti nell’articolo 52, paragrafo 1, dalle persone di cui all’articolo 42, paragrafo 1; c)       nei casi definiti dall’articolo 52, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione». 4 Ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento, il marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all’UAMI, allorché detto marchio sia stato registrato in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 7. 5 L’art. 42, n. 1, del regolamento indica i soggetti legittimati a presentare opposizione alla registrazione di un marchio facendo valere un impedimento relativo alla registrazione, mentre l’art. 52 del regolamento medesimo indica le cause di nullità relativa. Fatti 6 Il 9 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] presentava all’UAMI una domanda di registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo «[OSCURATO:PERSONA]». 7 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Cosmetici e prodotti per il trucco». 8 Il marchio oggetto di tale domanda veniva registrato l’11 febbraio 2004. 9 Il successivo 12 maggio, lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] presentava all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità di tale registrazione sulla base degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento. 10 Tale domanda veniva respinta dalla divisione di opposizione dell’UAMI il 21 dicembre 2005. 11 Il 9 febbraio 2006, lo studio legale CMS [OSCURATO:PERSONA], succeduto al [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento. 12 Con decisione 26 febbraio 2007 la seconda commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva il ricorso ritenendo, da un canto, che detto ricorso fosse ricevibile e, dall’altro, che il segno denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» fosse descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento e, pertanto, parimenti privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 13 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento della decisione 26 febbraio 2007 della seconda commissione di ricorso dell’UAMI. 14 A sostegno del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi, aventi ad oggetto la violazione, rispettivamente, degli artt. 55, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. b), del regolamento. 15 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16 Il Tribunale, sulla base di un’analisi testuale e teleologica dell’art. 55, n. 1, del regolamento, ha respinto il primo motivo dedotto argomentando che, quanto alle domande di nullità fondate su cause di nullità assoluta, tale articolo richiede solamente che chi propone la domanda possieda la personalità giuridica ovvero la capacità di stare in giudizio in nome proprio, ma non richiede che quest’ultimo dimostri un interesse ad agire. 17 Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, in particolare, al punto 25 della sentenza impugnata, che dall’art. 55, n. 1, del regolamento derivava che il legislatore aveva inteso consentire alle persone fisiche o giuridiche e ai gruppi dotati della capacità di stare in giudizio in nome proprio di presentare domande di nullità fondate su cause di nullità assoluta, mentre per quanto riguarda le domande di nullità fondate su cause di nullità relativa aveva esplicitamente limitato la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità. 18 Detta analisi è corroborata, secondo quanto statuito al punto 26 della sentenza impugnata, dal fatto che, a differenza degli impedimenti relativi alla registrazione, che tutelano soltanto gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione si basano su diversi interessi generali e devono, al fine di garantire la protezione di tali interessi, poter essere dedotti da un ventaglio di attori il più ampio possibile. 19 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 35 della sentenza impugnata, che, essendo pacifico che lo studio legale CMS [OSCURATO:PERSONA] poteva essere assimilato ad una persona giuridica, la commissione di ricorso aveva giustamente dichiarato ricevibile la sua domanda. 20 Del pari, riguardo al secondo motivo dedotto, il Tribunale ha affermato che la commissione di ricorso non era incorsa in errore nel ritenere il marchio [OSCURATO:PERSONA] descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Al riguardo, il Tribunale ha statuito che, considerato complessivamente, tale marchio presentava un nesso sufficientemente diretto e concreto con i cosmetici ed i prodotti per il trucco interessati. 21 In tale contesto, ha affermato, in particolare, ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata, che il segno «[OSCURATO:PERSONA]» era composto esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare talune caratteristiche dei prodotti in questione e che non creava, nel pubblico destinatario, un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice giustapposizione degli elementi denominativi che lo componevano. 22 Ricordando, infine, che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione affinché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario, il Tribunale ha respinto il ricorso senza esaminare il terzo motivo dedotto. Conclusioni delle parti 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di respingere il ricorso diretto contro la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI, di condannare quest’ultimo alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte e di condannare CMS [OSCURATO:PERSONA] alle spese inerenti al procedimento di ricorso dinanzi all’UAMI. 24 L’UAMI chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Sull’impugnazione 25 A sostegno del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce formalmente due motivi fondati, rispettivamente, sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 55, n. 1, lett. a), e dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Sul primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento 26 Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] censura al Tribunale di aver riconosciuto che uno studio legale disponeva del diritto di agire per chiedere in nome proprio l’annullamento di un marchio comunitario. Tale motivo si articola su due capi. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento nel ritenere che un interesse ad agire non fosse necessario per poter introdurre una domanda di nullità di un marchio comunitario fondata su una causa assoluta di nullità. In secondo luogo, essa fa valere che il fatto, per uno studio legale, di proporre una siffatta domanda, in nome e per conto proprio, è incompatibile con il profilo della professione forense riconosciuto a livello dell’Unione. Sul primo capo del primo motivo, fondato sull’erronea interpretazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento quanto all’interesse ad agire –       Argomenti delle parti 27 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’actio popularis è del tutto estranea al diritto dell’Unione. Se l’art. 230 CE, che richiede che il ricorrente sia direttamente ed individualmente interessato per proporre ricorso, non è direttamente applicabile nella specie, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento deve tuttavia essere interpretato, a suo avviso, alla luce dei principi prevalenti, di regola, nel diritto dell’Unione. A ciò si aggiunge che tutti gli ordinamenti giuridici prevedrebbero una distinzione tra la capacità giuridica e la capacità di agire in giudizio, ove quest’ultima presuppone un interesse ad agire. Pertanto, non dovrebbe dedursi dal fatto che il legislatore non ha espressamente richiesto un tale interesse che esso non sia necessario. 28 La distinzione posta dal Tribunale tra procedimento amministrativo e ricorso giurisdizionale sarebbe inconferente, dal momento che sarebbe inconcepibile che il diritto di agire dinanzi all’autorità amministrativa sia più ampio del diritto di proporre ricorso avverso le decisioni di tale autorità dinanzi ai giudici dell’Unione. 29 Del pari, sarebbe inconferente la distinzione operata dal Tribunale tra cause di nullità assoluta e cause di nullità relativa, dato che non potrebbe dedursi da tale distinzione che non sia assolutamente necessario far valere un interesse per proporre una domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta. 30 Quanto all’impedimento alla registrazione di un marchio descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, l’interesse generale sotteso a tale impedimento sarebbe quello, riconosciuto dalla giurisprudenza, di tutti i concorrenti del richiedente o del titolare del marchio che, nel loro diritto di utilizzare un’indicazione descrittiva per le proprie merci o per i propri servizi, devono essere tutelati rispetto a registrazioni irregolarmente acquisite da un concorrente. Ne conseguirebbe che solo un ostacolo effettivo o potenziale subito in quanto concorrente effettivo o potenziale del richiedente consentirebbe di far valere tale impedimento. 31 Tale interpretazione troverebbe conferma nella regola esplicita contenuta nell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento, che consente l’introduzione di una domanda di nullità a qualsiasi gruppo costituito da fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, vale a dire di persone che possono essere interessate dalla registrazione di un marchio viziata da irregolarità. 32 [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento vada interpretato nel senso che, oltre alla capacità di agire, esso impone che il richiedente sia interessato economicamente, in modo effettivo o potenziale e, conseguentemente, che possieda un interesse economico effettivo o potenziale alla cancellazione del marchio contestato. Orbene, ciò non può verificarsi nel caso di uno studio legale che chiede l’annullamento di un marchio comunitario relativo a prodotti cosmetici. 33 L’UAMI fa valere, in risposta, che le domande di nullità introdotte dinanzi allo stesso sono disciplinate esclusivamente dal regolamento e dal suo regolamento di esecuzione e che l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento è privo di ambiguità e autorizza chiunque a depositare un ricorso di annullamento. 34 Secondo l’UAMI, la [OSCURATO:PERSONA] compie una lettura erronea della giurisprudenza concernente l’interesse generale sotteso all’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Tale interesse, infatti, non sarebbe solo quello degli operatori professionisti a poter utilizzare segni descrittivi, bensì l’interesse di ogni individuo, professionista o meno, a che i segni descrittivi non siano posseduti in modo esclusivo da una sola impresa. Ciò troverebbe conferma, d’altronde, nel fatto che il carattere descrittivo di un segno si valuta riguardo alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che non si limita ai professionisti del settore in questione, dal momento che comprende anzitutto i consumatori e gli utilizzatori finali. 35 [OSCURATO:PERSONA] compirebbe parimenti una lettura erronea dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento. Il riferimento ivi contenuto ai «gruppi» sarebbe inteso esclusivamente a completare l’elenco dei soggetti che possono legittimamente introdurre una domanda di nullità. Detto articolo autorizzerebbe gruppi che possiedono la capacità di stare in giudizio, ma sprovvisti, secondo la normativa nazionale, di personalità giuridica, a introdurre una siffatta domanda. –       Giudizio della Corte 36 Il diritto di agire per presentare all’UAMI la domanda di nullità di un marchio comunitario non è soggetto alle regole di ricevibilità applicabili ai ricorsi giurisdizionali, ad essi proprie. Al riguardo, è senza incorrere in un errore di diritto che il Tribunale ha affermato, al punto 32 della sentenza impugnata, che la domanda di nullità prevista dall’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non rientra in un procedimento giurisdizionale, bensì in un procedimento amministrativo, e per tale motivo ha ritenuto, in particolare, al punto 30 della stessa sentenza, che la giurisprudenza relativa all’art. 230 CE non fosse pertinente nel caso di specie, né direttamente né per analogia. 37 Quanto alla soluzione alla questione se l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento subordini la ricevibilità di una domanda di nullità alla dimostrazione di un interesse ad agire, il Tribunale ha svolto una esatta interpretazione di tale articolo. 38 Infatti, è pacifico, in limine, che, come il Tribunale ha rilevato al punto 21 della sentenza impugnata, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non fa alcun riferimento ad un qualsivoglia interesse ad agire. 39 Poi, come il Tribunale ha rilevato, in sostanza, ai punti 22‑25 della sentenza impugnata, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento prevede che la domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta possa essere proposta da una persona fisica o giuridica o da un gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che abbia la capacità di stare in giudizio in nome proprio, mentre l’art. 55, n. 1, lett. b) e c), del regolamento, concernente le domande di nullità fondate su una causa di nullità relativa, riserva il diritto di presentare tali domande a determinate persone che abbiano un interesse ad agire. Il Tribunale ne ha correttamente tratto la conclusione che dall’impianto di tale articolo deriva che il legislatore ha inteso limitare la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità nel secondo caso, ma non nel primo. 40 Infine, sempre correttamente il Tribunale ha statuito, in sostanza, al punto 26 della sentenza impugnata, che, mentre gli impedimenti relativi alla registrazione tutelano gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso, il che chiarisce per quale ragione l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento non richieda la dimostrazione dell’interesse ad agire da parte del richiedente. 41 Risulta peraltro infondata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento va interpretato nel senso che esso impone un interesse economico effettivo o potenziale alla cancellazione del marchio contestato perché possa presentarsi all’UAMI la domanda di nullità del marchio stesso. 42 Infatti, da una parte, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], una siffatta interpretazione non è corroborata dalla menzione compiuta, in detto art. 55, n. 1, lett. a), di gruppi costituiti per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che, secondo la normativa ad essi applicabile, abbiano la capacità di stare in giudizio in nome proprio. Tale elenco, che comprende d’altronde i consumatori ai quali non può generalmente attribuirsi un interesse economico come quello descritto dalla [OSCURATO:PERSONA], intende solo includere, tra coloro che possono presentare all’UAMI una domanda di nullità ai sensi di detta disposizione, i gruppi di tale natura che, pur essendo dotati di capacità di agire secondo la normativa ad essi applicabile, sono privi di personalità giuridica. 43 D’altra parte, una siffatta interpretazione non emerge dalla sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2779), alla quale la [OSCURATO:PERSONA] si richiama. Infatti, al punto 25 di tale sentenza, la Corte ha affermato che l’interesse generale impone che i segni o le indicazioni descrittivi dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Se ne deduce che l’interesse generale sotteso all’impedimento alla registrazione di un marchio a causa del suo carattere descrittivo non è esclusivamente quello dei concorrenti del richiedente o del titolare del marchio che possono subire un qualsivoglia ostacolo e che, perciò, possiedono un interesse economico effettivo o potenziale alla cancellazione del marchio contestato, ma che si tratta dell’interesse di tutti. 44 Discende dalle suesposte considerazioni che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale capo del primo motivo non sono fondati e che esso deve, conseguentemente, essere respinto. Sul secondo capo del primo motivo, fondato sull’assenza di compatibilità tra il diritto di uno studio legale di presentare una domanda di nullità di un marchio all’UAMI, in nome e per conto proprio, e il profilo della professione forense –       Argomenti delle parti 45 [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, anche nel caso in cui la Corte accogliesse un’interpretazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento diversa dalla propria, l’annullamento della sentenza impugnata si impone, in ogni caso, dal momento che il diritto di uno studio legale di presentare, in nome e per conto proprio, una domanda di nullità di un marchio comunitario non è compatibile con il profilo della professione forense riconosciuto a livello dell’Unione. 46 Nel diritto dell’Unione, il profilo della professione forense sarebbe, da sempre, quello di un collaboratore di giustizia. L’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia si fonderebbe su questa concezione della professione di avvocato, che risulterebbe parimenti dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S Europe/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1575, punto 24). 47 L’UAMI eccepisce l’irricevibilità di questo secondo capo del primo motivo, ai sensi dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, argomentando che la questione della compatibilità tra la qualità di richiedente dinanzi all’UAMI e quella di avvocato non è stata sollevata dinanzi al Tribunale. –       Giudizio della Corte 48 Anche se è stato presentato come un capo del motivo fondato sulla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento, occorre rilevare che tale capo non si fonda su tale disposizione, bensì su altri elementi di diritto, da essa indipendenti. 49 Infatti, da un canto, dallo stesso tenore letterale dell’argomentazione svolta a suo supporto emerge che detto capo è stato dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi in cui la Corte non avesse accolto l’interpretazione che essa ha svolto dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento, dato che la sentenza impugnata, a suo avviso, dovrebbe essere annullata «in ogni caso», per motivi diversi dall’errore interpretativo fatto valere. 50 D’altro canto, i motivi dedotti, relativi alla professione forense, non attengono all’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento. Quest’ultimo, d’altronde, non prevede norme applicabili all’esercizio di detta professione, norme che, in linea di principio, in mancanza di norme di diritto dell’Unione specifiche in materia, sono fissate da ogni Stato membro (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1996, causa C‑3/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6511, punto 37, nonché 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1577, punto 99). 51 Pertanto, il secondo capo del primo motivo costituisce, in realtà, un motivo di diritto distinto da quello attinente alla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento. 52 Orbene, tale motivo non è stato dedotto dinanzi al Tribunale e, trattandosi non della ricevibilità di un ricorso giurisdizionale bensì di quella di una domanda presentata dinanzi all’UAMI, esso non costituisce un motivo di ordine pubblico che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d’ufficio. 53 Un tale motivo è irricevibile, dal momento che, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. in tal senso, segnatamente, sentenza 1° febbraio 2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1233, punto 95 e giurisprudenza citata). 54 Conseguentemente, occorre respingere il secondo capo del primo motivo e, dunque, respingere il motivo stesso. Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento Argomenti delle parti 55 Con tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] censura al Tribunale di aver applicato criteri erronei nella sua valutazione del segno «[OSCURATO:PERSONA]» in quanto associazione di parole. 56 Secondo la giurisprudenza, perché un marchio composto in tal modo possa essere considerato come descrittivo occorrerebbe verificare che i termini scelti e la loro associazione siano noti ed abituali nel linguaggio corrente del pubblico destinatario. Nel ritenere che un marchio, costituito da elementi ciascuno dei quali sia descrittivo, sia esso stesso descrittivo a meno che non sussista uno scarto percepibile tra il marchio di cui si chiede la registrazione e la semplice somma degli elementi che lo compongono, il Tribunale avrebbe violato il principio affermato nella sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C‑383/99 P, Procter & Gamble/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6251). Infatti, alla luce di tale principio, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare, piuttosto, se sussistesse uno scarto percepibile tra l’associazione dei termini e il linguaggio corrente della categoria di consumatori interessata per designare i prodotti e i servizi o le loro caratteristiche essenziali. 57 Inoltre, la valutazione del Tribunale non si fonderebbe su alcun elemento di fatto concernente il linguaggio del pubblico destinatario. 58 L’UAMI risponde, in sostanza, che, nel sostenere che un segno è descrittivo solo quando sia noto e abituale nel linguaggio corrente del pubblico destinatario, la [OSCURATO:PERSONA] vanifica la differenza fondamentale tra gli artt. 7, n. 1, lett. d), e 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Ai fini dell’applicazione di quest’ultimo, sarebbe irrilevante che il sintagma contestato sia o meno noto e abituale nel linguaggio corrente del pubblico destinatario, dato che tale disposizione si applica parimenti ai segni suscettibili di essere comunemente utilizzati in futuro per presentare i prodotti o i servizi di cui trattasi. 59 È in tal senso che, nella menzionata sentenza Procter & Gamble/UAMI, la Corte si sarebbe limitata a verificare se la costruzione grammaticale del sintagma «baby-dry» rendesse il suo uso plausibile in futuro. L’esame del carattere descrittivo del segno «[OSCURATO:PERSONA]» svolto dal Tribunale sarebbe inoltre conforme alla giurisprudenza successiva a tale sentenza. 60 Peraltro, nel contestare al Tribunale di non fondare la propria decisione su alcun elemento di fatto, la [OSCURATO:PERSONA] intenderebbe in realtà rimettere in questione la valutazione dei fatti di tale giudice, sicché il capo di tale motivo sarebbe irricevibile. Esso sarebbe inoltre manifestamente infondato, dal momento che la questione se i consumatori di prodotti cosmetici utilizzino attualmente nel linguaggio corrente un’espressione come «color edition» è inconferente. Giudizio della Corte 61 Risulta dalla giurisprudenza che, generalmente, la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui è chiesta la registrazione resta a sua volta descrittiva di tali caratteristiche, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Tuttavia, una simile combinazione può non essere descrittiva ai sensi della medesima disposizione, purché produca un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione di tali elementi (v. sentenze 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1619, punti 98 e 99; causa C‑265/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1699, punti 39 e 40, nonché 19 aprile 2007, causa C‑273/05 P, UAMI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2883, punti 77 e 78). 62 In tal senso, un marchio costituito da una parola composta di elementi, ciascuno dei quali è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è domandata la registrazione, è esso stesso descrittivo di tali caratteristiche, a meno che non vi sia uno scarto percettibile tra la parola e la semplice somma degli elementi che la compongono, il che presuppone, da un lato, che, a causa del carattere insolito della combinazione con riferimento ai detti prodotti e servizi, la parola produca un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice riunione delle indicazioni fornite dagli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi (v. sentenze citate Koninklijke KPN [OSCURATO:PERSONA], punto 100, e [OSCURATO:PERSONA], punto 41). 63 Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver affermato che il segno «[OSCURATO:PERSONA]» era composto esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare talune caratteristiche dei prodotti in questione, ha statuito, al punto 49 di detta sentenza, che l’accostamento dei termini «color» e «edition» non presenta una struttura insolita, bensì consueta, rispetto alle regole lessicali della lingua inglese, e che il marchio di cui era stata richiesta la registrazione non creava dunque, nel pubblico destinatario, un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice giustapposizione degli elementi denominativi che lo componevano, di natura tale da modificarne il senso o la portata. 64 Tale ragionamento, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle conclusioni, alla luce della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 61 e 62, non è viziato da alcun errore di diritto. 65 Ne consegue che le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del secondo motivo sono infondate e che, di conseguenza, occorre respingere il motivo stesso. 66 Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che il ricorso deve essere respinto. Sulle spese 67 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 di tale regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] parfums et beauté & [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese. Firme * Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris