CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 2021
Cassazione n. 21429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/2/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso il 18 aprile 2015. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'imputato chiede l'annullamento della sentenza e denuncia: 2.1. violazione di legge, in relazione agli artt. 171 e ss. cod. proc. pen. e 23- bis del d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 perché, a fronte della comunicazione dello stato di detenzione in carcere dell'imputato, comunicata dal difensore il 18 novembre 2020 in vista dell'udienza del 19 febbraio 2021, fissata con trattazione scritta, la Corte non disponeva il collegamento in videoconferenza per consentire all'imputato di partecipare al processo a suo carico effettivamente celebratosi in forma scritta e in assenza dell'imputato; 2.2. cumulativi vizi di motivazione per il diniego di applicazione della causa di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e omesso esame, al riguardo, delle deduzioni difensive. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. 2.Le eccezioni di natura processuale poste dalla difesa, con la deduzione di nullità del rito camerale seguito e della costituzione del rapporto processuale con l'imputato, hanno comportato l'esame degli atti allo scopo di verificare l'iter seguito. E' risultato che la Corte di appello, con decreto di citazione del 23 dicembre 2020, aveva fissato la trattazione del dibattimento in appello, da tenersi con rito ordinario, per l'udienza del 19 febbraio 2021 e che il decreto di citazione era stato notificato all'imputato, detenuto per altro presso la casa Circondariale di Prato, il 22 gennaio 2021. Con successivo provvedimento del 29 dicembre 2020, la Corte di appello aveva disposto la traduzione dell'imputato per l'udienza del 19 febbraio 2021. Con nota del 4 febbraio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] di Prato aveva comunicato alla Corte di appello che l'imputato aveva espresso la volontà di non presenziare all'udienza, rinunciando alla traduzione. E', altresì, in atti missiva del 2 febbraio 2021, sottoscritta dal Marcielio, diretta alla Corte di appello, con la quale, dopo alcuni rilievi inerenti al merito del procedimento, il predetto dichiarava di essere detenuto per altro; che il suo accompagnamento al Tribunale di Perugia comportava di esporre i compagni al rischio COVID-19 e chiedeva, pertanto, il rinvio dell'udienza a data da destinarsi con la fissazione a mezzo videoconferenza ( (oltre la citazione del teste). Risulta, infine, che il difensore dell'imputato aveva depositato in data 13 febbraio 2021 conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 d.l. 149 del 9 novembre 2020, senza chiedere la trattazione cd. orale o dichiarare la volontà dell'imputato di essere presente al processo a suo carico. 2.2. Rileva il Collegio, per individuare con precisione le coordinate normative che nel febbraio 2021 regolavano la trattazione delle udienze penali in grado di appello, che l'udienza in esame è stata tenuta con il rito cartolare previsto dall'art. 23-bis del d.l. 137 del 2020 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176. Tale disposizione, in vigore fino al 30 aprile 2021 ma poi prorogata fino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, prevede, salvo eccezioni qui non rilevanti, che le udienze di appello si celebrano in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il pubblico ministero espressamente richiedano la discussione orale ovvero che "l'imputato manifesti la volontà di comparire". La norma in esame va messa in correlazione con la disposizione recata dall'art. 23, comma 4, che garantisce la partecipazione a distanza a "qualsiasi udienza" delle persone "detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate", mediante espresso richiamo all'art. 146-bis, commi 3,4 e 5, disp. att. cod. proc. pen. (si tratta della norma che regola la partecipazione a distanza al dibattimento penale). 2.3. Le disposizioni della normativa ennergenziale in materia processuale che all'evidenza presentano una fortissima incidenza sul principio del contraddittorio e sul diritto dell'imputato a partecipare al processo, sono state oggetto di un'intensa interpretazione giurisprudenziale, soprattutto nella materia dei giudizi di impugnazione. La giurisprudenza di legittimità ha operato nella direzione di chiarirne l'applicazione sui punti di maggiore frizione con i principi del giusto processo e del diritto di difesa, anche personale nel processo, dell'imputato. In questa linea interpretativa si pone una sentenza di questa Corte che, con riferimento al giudizio di appello in relazione al rito camerale previsto in seguito a giudizio abbreviato e al diritto di partecipazione dell'imputato, ha affermato che costituisce diritto fondamentale e insopprimibile dell'imputato, attraverso la manifestazione espressa in qualsiasi forma al giudice che procede, di partecipare al processo a suo carico e, precisamente, che è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale previsto dall'art. 23, comma 4, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, conv. con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176 (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, nm.). Nel caso in cui l'imputato manifesti la volontà di comparire, come nel caso in cui una delle parti chieda la trattazione orale, non vi è dubbio che l'udienza non si celebra in camera di consiglio: il procedimento torna sui suoi "binari" rituali e va garantita la presenza dell'imputato alla sua udienza, nelle forme di rito, dunque, se detenuto, mediante la traduzione o la partecipazione a distanza, evidentemente prescelte dal giudice che procede in ragione delle concrete situazioni atte a garantire la prevenzione del rischio di diffusione del contagio. 3.Sulla scorta di tale inquadramento normativo e delle precisazioni della giurisprudenza, deve pervenirsi alla conclusione che l'udienza a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente tenuta con il rito cartolare e che alcuna nullità, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., inficia la costituzione del rapporto processuale, avuto riguardo alla inequivoca rinuncia dell'imputato, espressa e diretta, ad essere presente all'udienza ed il cui contenuto elide qualsivoglia dubbio sulle concrete modalità di (possibile) tenuta dell'udienza derivante dalla disposta traduzione dell'imputato con ordine di traduzione che gli era stato regolarmente notificato. Secondo la previsione recata dall'art. 420-bis cod. proc. pen. la rinuncia a comparire da parte dell'imputato, anche se detenuto, costituisce manifestazione della volontà dell'imputato di rimanere assente dal processo. La giurisprudenza ha precisato che per la validità della rinuncia è sufficiente che sia riferita ad uno specifico giudizio e che sia espressa in termini chiari ed inequivoci. Con specifico riferimento alla rinuncia alla traduzione, si è inoltre escluso che l'interessato debba previamente ricevere, dall'ufficiale giudiziario o dal personale di polizia incaricato della traduzione, informazioni circa le conseguenze giuridiche derivanti dalla scelta, essendo onere del dichiarante consultarsi al riguardo con il proprio difensore (Sez. 7, Ordinanza n. 22337 del 18/02/2015, Bertolissi, Rv. 263564). Nel caso in esame, la volontà dell'imputato di non presenziare all'udienza non è suscettibile di essere interpretata come "manifestazione della volontà di comparire" che, come si è detto, costituisce il presupposto per derogare alla modalità cartolare dell'udienza di appello, prevista, in via ordinaria, dalla normativa emergenziale: inequivoco, in tal senso, il contenuto della missiva del 4 febbraio 2021 inoltrato dalla [OSCURATO:PERSONA] di appartenenza alla Corte di appello e nella quale è indicata data di udienza e numero del procedimento. Poiché la "rinuncia" è sempre revocabile ci si può chiedere se possa essere interpretato come richiesta di trattazione in presenza dell'udienza del 19 febbraio 2021, il contenuto della missiva inviata dall'imputato alla Corte di appello, che, per vero, reca la data di sottoscrizione del 2 febbraio e che risulta trasmessa alla / Corte di appello lo stesso giorno e qui pervenuta il 5 febbraio 2021. Tale conclusione è, ad avviso del Collegio, impraticabile: vi osta la cadenza temporale e l'inequivoco contenuto della richiesta dell'imputato che chiedeva direttamente il rinvio dell'udienza, anche per motivi connessi alla rinnovazione della prova, e manifestava la sua volontà di partecipare, a mezzo di videoconferenza, a tale successiva udienza, piuttosto che a quella di imminente celebrazione, come pure sarebbe stato possibile. La fattispecie oggetto di esame è, dunque, obiettivamente diversa da quella alla quale fanno riferimento i principi richiamati al punto 2.3. del Considerato in diritto perché, nel caso in esame, vi è stata espressa e inequivoca rinuncia alla partecipazione in presenza e, viceversa, equivoca richiesta di partecipazione personale correlata ad una successiva udienza alla quale si chiedeva di rinviare l'udienza già fissata, vieppiù in un caso in cui l'imputato era assistito da difensore di fiducia che ha depositato, nei termini di rito e in momento successivo sia alla dichiarazione di rinuncia che alla missiva inoltrata alla Corte di merito dall'assistito, conclusioni scritte senza fare alcun riferimento alla volontà dell'assistito di presenziare all'udienza, come pure sarebbe stato possibile (se ancora in termini). 5.Generico, per aspecificità, e manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito, disattendendo il primo motivo di impugnazione e in risposta alle deduzioni difensive, ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. facendo riferimento alle concrete modalità del fatto per la durata consistente dell'allontanamento e la mancanza di giustificazione alcuna. Si tratta di argomentazioni che non hanno trovato adeguata smentita nel ricorso e di rilievi che, in termini logici e congrui, hanno rimarcato la gravità del fatto richiamando precisi indicatori afferenti alla condotta, alla colpevolezza ed all'entità del pericolo e, quindi, di argomentazioni ineccepibili in diritto perché coerenti con la giurisprudenza in materia di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266590). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis