CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 08405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Lecce; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 06/07/2021 il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 29/07/2022. Nel respingere l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza di Lecce richiamava l'assenza di un adeguato percorso di revisione critica del ricorrente, che non consentiva la concessione del beneficio penitenziario invocato, anche alla luce delle pendenze giudiziarie maturate durante l'esecuzione della pena. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della sua condizione anagrafica e del processo rieducativo che aveva intrapreso proficuamente durante l'esecuzione della pena. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Lecce, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale invocato da [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento alla sua elevata pericolosità sociale, alla luce della quale formulava un giudizio negativo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante l'esecuzione della pena, richiamando la sua personalità criminale e il disvalore delle condotte illecite per le quali era stato condannato, riguardanti il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.).I Questo giudizio negativo si riteneva ulteriormente corroborato dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi il 18/05/2020, per il quale, il 29/10/2020, il ricorrente aveva patteggiato la pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Lecce valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica del beneficio penitenziario richiesto. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Lecce si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica di [OSCURATO:PERSONA], attestato dal fatto che, dopo l'esecuzione della pena di cui si controverte, il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi il 18/05/2020, per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup., cui sopra ci si è riferiti. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Lecce, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che «[OSCURATO:PERSONA], a maggio del 2020, si è reso responsabile di traffico di sostanze stupefacenti, mentre espiava la pena per altro reato della stessa indole commesso l'anno prima [...]»; dato processuale, questo che, quantomeno allo stato, escludeva «ogni ipotesi di favorevole prognosi di affidabilità e di non recidivanza». Pertanto, tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Lecce evidenziava l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal ricorrente ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass