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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15756/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore rileva l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, in quanto le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale violate non concernono l'obbligo di soggiorno - sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

Secondo, invero, la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, d.

Igs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (si veda per tutte Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del delitto in questione con riferimento a sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno il quale aveva violato la prescrizione di rincasare oltre le ore 21,00).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore rileva l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale violate non concernono l'obbligo di soggiorno - sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Secondo, invero, la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, d. Igs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (si veda per tutte Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del delitto in questione con riferimento a sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno il quale aveva violato la prescrizione di rincasare oltre le ore 21,00). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 202
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