CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha concluso per il rigetto del ricorso, conformemente alle conclusioni scritte già depositate; gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, entrambi per BARBARO Franco, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a BARBARO Franco la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. n. 309/1990 e 61 bis, cod. pen., (concorso in importazione di un ingente quantitativo di cocaina dall'estero). 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to- end prodotta e fornita dalla società canadese [OSCURATO:PERSONA], come precisato nella nota 2 dell'ordinanza genetica) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati violazione) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata. Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribuna! judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, vale a dire a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi nota 1 della pag. 7 della ordinanza impugnata). Pertanto, nella specie, secondo il Tribunale del riesame, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha poi rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata. Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. Ciò premesso, quanto alla gravità indiziaria in ordine al reato contestato, il Tribunale ha disatteso le doglianze difensive con le quali si era intanto contestata la compiuta identificazione del BARBARO. Egli è stato ritenuto l'utilizzatore di due PIN (TNR9P6 e XZHDUJ) e colui al quale è attribuito lo pseudonimo "Co/osso". Dall'analisi delle chat intercorse tra l'utilizzatore di tali identificativi e altri utilizzatori della stessa piattaforma criptata, infatti, erano emersi numerosi elementi utili all'identificazione (indicati analiticamente alle pagg. da 9 a 11 e sostanzialmente rappresentati da fotografie inviate dal conversante ai suoi interlocutori, nelle quali erano visibili la sua abitazione e una targa di prova, sovrapposta a un veicolo presente nel luogo di un concordato incontro con BRANDIMARTE Vincenzo e anche su altri mezzi risultati nella sua disponibilità). Anche il nickname "Colosso" è stato attribuito con certezza: BRUZZANITI Bartolo, infatti, aveva chiesto al fratello Antonio di inoltrargli il numero del "Colosso" e questi gli aveva inviato dei contatti corrispondenti ai due PIN; alcuni messaggi del 23/2/2020 avevano confermato l'intuizione investigativa. Il Tribunale ha poi ritenuto la gravità indiziaria a carico dell'indagato per i fatti contestati al capo 20) della incolpazione provvisoria, segnatamente inerenti alla importazione di un ingente carico di cocaina proveniente dal Sudamerica. Le risultanze dell'analisi degli innumerevoli messaggi scambiati via [OSCURATO:PERSONA] avevano reso possibile accertare il pieno coinvolgimento del BARBARO nell'affare illecito descritto minuziosamente, attraverso i vari passaggi, nelle pagg. da 14 a 19 dell'ordinanza impugnata, alle quali si rinvia. Egli aveva agito in concorso con altri soggetti, partecipi a un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico, della quale il Tribunale ha descritto il normale modus operandi alle pagg. da 12 a 14 della ordinanza impugnata. In quel contesto criminale, si è inserita la vicenda nella quale è ritenuto coinvolto il BARBARO, relativa alla importazione di Kg. 2.226 di cocaina, suddivisa in 1920 panetti, occultati in un carico di banane all'interno del container avente codice identificativo SZLU9126219, giunto al porto di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a bordo della nave "Giselle" proveniente da Panama, ove era giunto a bordo della nave "Sant'Antonio" partita da località Turbo, in Colombia (di qui l'appellativo dato all'operazione, intesa "lavoro Turbo"). Il BARBARO, secondo la ricostruzione accusatoria, era uno dei committenti/finanziatori del carico che era stato poi trasportato a Catania, ove veniva infine sequestrato. Egli aveva ricevuto costanti aggiornamenti sull'andamento delle attività da BRUZZANITI Bartolo e BRUZZANITI Antonio, con ciascuno dei quali era in grado di comunicare con due distinti sistemi di comunicazione criptata ([OSCURATO:PERSONA], per l'appunto, ma anche NolBC). L'operazione si era svolta in maniera diversa rispetto al normale modus operandi degli associati con i quali aveva interagito il BARBARO (non si era, infatti, proceduto alla "esfiltrazione" del carico dal porto di [OSCURATO:PERSONA], mediante la complicità di portuali infedeli, ma si era deciso di seguire la strada dell'aggiramento dei controlli scanner, mediante la complicità di un addetto agli stessi). Tuttavia, nelle more, si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione della piattaforma [OSCURATO:PERSONA] e gli indagati avevano deciso di lasciare al suo destino il carico di droga, occultato sotto quello di banane. La PG operante, poi, aveva disposto l'avvio di una consegna controllata ed era riuscita a recuperare il carico nella città di destinazione, cioè Catania. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le aggravanti contestate, quanto alla ingente quantità ritenendo infondata la tesi difensiva secondo la quale, essendo emersa una minima partecipazione economica del BARBARO, questi avrebbe potuto essere ritenuto responsabile solo della importazione di una parte del carico di droga; quanto alla transnazionalità, osservando invece che l'approvvigionamento era avvenuto all'estero per il tramite di autonome strutture associative dedite al narcotraffico, in ogni caso essendo la stessa indifferente sul piano del regime cautelare. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., ricollegata alla necessità di un migliore approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi connessi, avuto riguardo, ad esempio, alla identificazione di partecipi o correi non ancora individuati o all'accertamento di altre operazioni illecite, obiettivo che potrebbe esser frustrato dall'inquinamento delle fonti di prova da parte degli indagati, ove liberi (mediante l'occultamento di tracce e la concertazione di linee difensive). A rafforzare tale giudizio, il Tribunale ha richiamato l'impiego di mezzi atti a eludere le investigazioni, come criptofonini e radiotrasmittenti. Ha ritenuto, poi, concreto e attuale il pericolo di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dall'altro alla personalità dell'indagato. Sotto il primo profilo ha valorizzato la complessità, estensione e pervasività del fenomeno delittuoso osservato, i segmenti internazionali, gli accorgimenti adoperati, la lucida preordinazione e la ostinazione dei protagonisti, spinti dagli ingenti e facili guadagni; sotto il secondo profilo, invece, ha rimarcato la- spiccata capacità delinquenziale e l'allarmante familiarità del BARBARO con quel settore criminale e con ambienti della criminalità organizzata parimenti dediti a quell'illecito commercio. Egli, inoltre, annovera plurimi precedenti penali, anche specifici, indicativi di una radicata scelta di vita incidente sulla prognosi in ordine alla futura astensione dalla attuazione di analoghi propositi criminosi. Infine, quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha ritenuto inidonea quella gradata domiciliare, anche con presidio elettronico, potendo il BARBARO riallacciare, anche indirettamente, i legami con l'ambiente criminale in cui è maturato il delitto e porre in essere analoghe condotte. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza e vizio della motivazione, con riferimento alla documentazione acquisita dall'autorità francese. La difesa richiama ed espone le argomentazioni svolte nell'istanza di riesame, con le quali si erano censurate le modalità di acquisizione del dato probatorio e rilevata la impossibilità per la difesa di conoscere l'intero iter che aveva condotto alla raccolta della fonte di prova, richiamando a sostegno un precedente di legittimità (sez. 4, n. 32915/2022, Lori) che assume erroneamente valutato dal Tribunale, in esso essendo stato sottolineato che il principio del contraddittorio informa non soltanto la fase del vaglio del materiale acquisito, ma si estende anche alle modalità di acquisizione di esso. Rileva che l'utenza del BARBARO non è mai stata sottoposta a intercettazione, cosicché si contesta la condotta individuazione dei PIN incriminanti; rileva, poi, che non vi è attestazione di autenticità dei files trasmessi dall'autorità francese; evidenzia come il mancato accesso alle fasi di acquisizione della prova abbia finito per trarre in errore anche il Tribunale, non essendo stato accertato se l'attività di decriptazione sia avvenuta in Francia, né se abbia riguardato l'intero server, potendosi solo affermare che quello è il Paese che ha disposto l'originaria intercettazione. Ha, poi, richiamato la censura inerente alla mancata disponibilità dell'algoritmo di decriptazione, riconducendo anche ad essa una lesione del diritto di difesa. Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, quanto alla ritenuta esistenza, in termini di gravità indiziaria, del concorso del BARBARO nella importazione contestata al capo 20) della incolpazione provvisoria, ricavata da una chat - il cui contenuto assume esser equivoco - dalla quale era emerso che il soggetto identificato nel BARBARO era a conoscenza di una importazione da Panama di merce che "non si trovava nelle borse" ma nel "pellet", laddove la droga era stata occultata sotto un carico di banane, avendo i giudici, tra le plurime interpretazioni possibili, scelto quella di tenore incriminante, ritenendo un erroneo riferimento al termine "pellet", dovendosi intendere invece il riferimento ai "pallet", i bancali cioè sui quali erano poste le scatole delle banane. Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta in relazione alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura di massimo rigore a salvaguardia delle ritenute esigenze cautelari. Le considerazioni svolte dal Tribunale si fonderebbero su un ragionamento del tutto presuntivo. Ancora una volta richiamando il contenuto della richiesta di riesame, si contesta l'esigenza legata al pericolo di inquinamento probatorio, non verificato alla stregua di elementi che ne rappresentino la concretezza e attualità, osservandosi che il sistema [OSCURATO:PERSONA] era stato ormai disarticolato. Quanto, poi, alla esigenza special preventiva, la difesa, oltre a rilevare che l'episodio contestato all'indagato è circoscritto e che si sarebbe trattato di un concorso marginale, con un marginale impegno finanziario, ha affermato che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto il BARBARO soggetto pregiudicato, contestando il rilievo assegnato alla caratura criminale del padre, ritenuto ai vertici dell'omonima cosca di Platì. Infine, la difesa rileva la risalenza nel tempo dell'episodio (marzo 2021), contestando la motivazione in forza della quale è stata ritenuta la inidoneità della misura graduata con presidio elettronico, ritenendo illogico il ragionamento del Tribunale che neppure aveva valutato gli elementi offerti dalla difesa a sostegno della richiesta subordinata (arresti domiciliari presso l'abitazione della moglie in Milano), riservando all'indagato un trattamento che la difesa stigmatizza anche sotto il profilo della parità di trattamento, altri avendo ottenuto un diverso trattamento proprio alla luce della episodicità della condotta e del ruolo defilato. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. I difensori del BARBARO hanno depositato, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, propria memoria con motivi nuovi e relativi allegati, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo tema devoluto è inerente alla valutazione della esistenza o meno della violazione delle regole del contraddittorio, prospettata dalla difesa in relazione alle modalità di acquisizione della principale fonte di prova, costituita dalle chat scambiate sulla piattaforma criptata [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il motivo è infondato. 3.1. Occorre, tuttavia, una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo. Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diversi procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 3.2. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai Nes, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema [OSCURATO:PERSONA] d'interesse per la presente indagine. Tali prove è indiscusso che siano state già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo, non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server). Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 3.3. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi su due errati presupposti. Da un lato, la difesa ritiene esistente un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana; dall'altro, in maniera del tutto generica, allega una ipotetica esistenza di elementi valutativi rilevanti ai fini di tale vaglio, che potrebbero essere contenuti nella documentazione successivamente trasmessa alla Procura di [OSCURATO:PERSONA] (quindi, non valutata dal GIP nella ordinanza oggetto della richiesta di riesame) e ancora in fase di traduzione. Il primo argomento è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria). Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido valido nel caso di acquisizione di documentazione). 3.4. Quanto al secondo profilo, invece, deve rilevarsi che la misura è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive. Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro. La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pag. 6 della ordinanza impugnata) le norme processuali francesi, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione. Quanto agli atti, invece, non ancora resi disponibili, siccome in fase di traduzione, deve rilevarsi l'assoluta aspecificità della censura: la difesa non ha prospettato profili rilevanti ai fini della verifica del rispetto in genere dei diritti fondamentali e del principio di proporzione, scrutinio che, in ogni caso, il Tribunale ha già operato sulla documentazione disponibile; né ha allegato che quei dati sono stati valutati dal giudice al momento della emissione del titolo, cosicché non può dirsi integrata, come già sopra chiarito, una violazione dell'obbligo IO disciplinato dall'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. e, di conseguenza, operante la sanzione processuale del comma 10 dello stesso articolo. Tale censura, quindi, si risolve sostanzialmente nella mera prospettazione, in termini ipotetici, che negli atti successivamente trasmessi ancora in fase di traduzione, non utilizzati dal GIP per la emissione del titolo, possano astrattamente esistere dati idonei a denunciare la violazione dei principi fondamentali e delle norme inderogabili del nostro sistema, unico vaglio che il Tribunale poteva fare e che ha condotto sulla scorta della documentazione disponibile. 3.5. La stessa genericità contraddistingue l'argomento difensivo che fa leva sulla mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita, censura con la quale si è sostanzialmente introdotto anche il tema, invero propspettato in termini meramente ipotetici, della corrispondenza del dato originale con quello trasmesso. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle I l comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). 3.6. Deve, poi, aggiungersi, sebbene il tema sia stato introdotto solo con memoria successiva al ricorso, avendo la difesa opposto una contraddizione nel ragionamento esplicativo contenuto nella ordinanza impugnata quanto al protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., che la messaggistica di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso) e che, in altre decisioni di questa Corte, si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, proprio nell'art. 234 bis, cit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato tale questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre. In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Civale, cit., in motivazione). Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Molitemo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 4. Il secondo motivo è infondato. Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze//i, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027).Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Nella specie, il significato, tra i più possibili, attribuito dai giudici territoriali alla parola utilizzata nella messaggistica (pallet e non pellet) è stato ritenuto sulla scorta di un ragionamento congruamente giustificato anche alla stregua degli ulteriori elementi indiziari convergenti sulla natura illecita della merce oggetto dello scambio di messaggi [risolutivi, nella specie, il riferimento alla località di "Turbo", luogo dal quale era partita la "Sant'Antonio"; alla sigla (SZLU) che caratterizzava il container sul quale era trasportato proprio quel carico di cocaina; all'indicazione del nr. "1920" (tanti essendo stati i panetti di cocaina sequestrati)]. Con la conseguenza che del tutto deassiale è il rinvio al principio evocato (in dubio pro reo), il ragionamento svolto dal Tribunale non denunciando alcuna manifesta illogicità o irragionevolezza, risolvendosi la censura difensiva nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze fattuali, avendo i giudici del merito ritenuto certo il coinvolgimento del BARBARO in quella importazione valorizzando precisi elementi fattuali, attraverso un ragionamento del tutto congruo, non contraddittorio e neppure manifestamente illogico, tale da passare indenne dal vaglio di legittimità. 5. Anche il terzo motivo è infondato. Il Tribunale ha operato una valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alle concrete modalità della condotta, ma anche alla personalità dell'indagato. La motivazione rinvenibile nell'ordinanza impugnata supera le generiche censure articolate con il motivo di ricorso, quanto alla esigenza probatoria, osservandosi che il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare ulteriori attività criminose non è stato minimamente scalfito dagli argomenti difensivi, invero limitatisi alla affermazione della natura presuntiva degli argomenti utilizzati. Quanto, poi, all'esigenza specialpreventiva, la motivazione è del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta e alla personalità dell'indagato, profili rispetto ai quali il Tribunale ha indicato gli elementi valorizzati (quanto al primo, la complessità e rilevanza dell'operazione; quanto al secondo, i contatti con la criminalità organizzata e i trascorsi giudiziari, anche specifici, dell'indagato che la difesa ha negato solo genericamente, a fronte del richiamo alla nota 5 della pag. 21, nella quale gli stessi sono stati elencati). 6. Al rigett