CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 04688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 5 e 7-bis, cod. pen.) e la conseguente condanna civile in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto I difetto della condizione di procedibilità prescritta a seguito della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che il delitto - come anticipato - aggravato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7-bis, cod. pen., è procedibile d'ufficio (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., nel testo oggi vigente, a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»); il che rende superfluo osservare che la persona offesa ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) si è costituita parte civile e «la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. ri .Forma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione» (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]