CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15281/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, Accertamento obbligo del terzo –pignoramento del diritto dell’assicurata ad essere tenuta indenne dall’assicuratrice dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 53 -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 71 / 20 2 1 depositata in data 22marzo 20 2 1 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] M aria Soldi , che ha chiesto l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, con assorbimento del primo e del quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA], in esito al pignoramento presso terzi del 12 marzo 2002 ‹‹di tutte le somme che per qualunque titolo o ragione [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta accredita(va) dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sino alla concorrenza della somma di lire 200.000.000, oltre spese e competenze della procedura..››, incardinò, dinanzi al Tribunale di Trieste, giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a seguito della dichiarazione negativa resa da quest’ultima nel processo esecutivo promosso in danno della debitrice ed avente ad oggetto il credito da questa vantato nei confronti della società assicuratrice in forza di polizza assicurativa. Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale eccepì, tra l’altro, l’improponibilità della domanda del creditore, in quanto già oggetto di altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Rieti, ed integrato il contraddittorio nei confronti della debitrice [OSCURATO:PERSONA], intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], a sua volta creditore nei confronti della esecutata. [OSCURATO:PERSONA] sospese il giudizio in attesa della definizione del giudizio presupposto, promosso dinanzi al Tribunale di Rieti da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’ impugnazione del lodo conseguito dal primonei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva spiegato domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] li Italia [OSCURATO:SOCIETA].; detto giudiziovenne definito con sentenza n. 2023 /20 13 del la Corte d’appello di Roma, passata in giudicato, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], condannò la Assicurazioni generali s.p.a. a manlevare e tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da quanto quest’ultima era stata condannare a pagare , a titolo di risarcimento, in favore dell’Orsolini con la sentenza gravata, comunque nei limiti di euro 103.291,00. Riassunto dal Barbuto il giudizio precedentemente sospeso, si costituì la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che rese dichiarazione positiva, ed intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA]; integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Trieste dichiarò inammissibile l’intervento e rigettò la domanda del creditore. 2. Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione. Ha, in particolare,osservato che ‹‹ l’obbligo disposto dalla Corte di appello di Roma a carico di [OSCURATO:SOCIETA], di tenere manlevata la assicurata [OSCURATO:PERSONA] sino all’importo di euro 103.291,00››non costituiva un credito della stessa, ma un credito spettante ‹‹semmai ad un terzo (nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA]), come tale non pignorabile con la procedura di esecuzione presso terzi. Ha, inoltre , rilevato che ‹‹l’oggetto della procedura di pignoramento presso terzi inizialmente proposta era stato il credito spettante alla [OSCURATO:PERSONA] in forza della polizza sottoscritta con la [OSCURATO:SOCIETA] e precisamente un diritto di indennizzo››, che il Tribunale di Rieti, con sentenza definitiva, aveva accertato non spettare alla debitrice esecutata, cosicché era corretta la decisione del giudice di primo grado che aveva accertato l’insussistenza del diritto di credito oggetto del pignoramento presso terzi. Ha, pure, confermato, in difetto di impugnazione sul punto, il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], pur sottolineando che doveva ritenersi astrattamente sussistente una legittimazione del Cencelli, per essere titolare di un proprio diritto di credito, ed hacondannato, infine, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di litedel giudizio di primo e di secondo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a quattro motivi. Resistono con autonomi controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 21 marzo 2023 , che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito,con modificazioni, in legg e 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105e dall’art. 8, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scrittecome riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, occorre precisare che si è formato il giudicato interno sulla ritenuta inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA],avendo la Corte d’appello di Trieste rilevato il difetto di impugnazioneincidentale della sentenza di primo grado sul punto , nei termini di legge. In controricorso (a pag. 8), d’altro canto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella esposizione dello svolgimento del giudizio di secondo grado, riconosce di essersi limitato in quella sede a riproporre le eccezioni già svolte in primo grado, anche ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., insistendo per il rigetto del gravame proposto dal creditore [OSCURATO:PERSONA] e per la declaratoria di insussistenza dell’obbligo del terzo e della conseguente insussistenza del diritto del creditore procedente ad assoggettare ad esecuzione forzata il credito pignorato. 2. Con il primo motivo d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] deduce ‹‹Violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 547, 548 e 549 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - Dichiarazione positiva non contestata – Omessa declaratori a di cessazione della materia del contendere – oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo››. Rappresenta, in fatto, che: a) in data 27 maggio 2014, i creditori [OSCURATO:PERSONA] hanno promosso autonomo pignoramento presso terzi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e che nell’ambito della procedura che si è venuta ad instaurare il terzo, pur evidenziando l’esistenza del precedente pignoramento eseguito dall’odierno ricorrente, ha reso dichiarazione ricognitiva del debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) i creditori [OSCURATO:PERSONA] hanno successivamente promosso giudizio di accertamento dell’obbligo di terzonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, all’esito della procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione ha reso un provvedimento del seguente tenore: ‹‹assegna al creditore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proporzione ai rispettivo crediti la somma di cui [OSCURATO:SOCIETA]. sarà riconosciuta debitrice del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, noto alle parti, pendente a Trieste, in coda al pignoramento previamente notificato da [OSCURATO:PERSONA] e ciò fino alla concorrenza massima del credito precettato di euro 375.161,51 per [OSCURATO:PERSONA] e di euro .. per spese legali…››; c) anche nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trieste, riassunto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2023/13 della Corte d’appello di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha reso dichiarazione positiva, riconoscendo di essere tenuta ‹‹ alla manleva in favore della debitrice esecutata, siccome statuita dalla Corte di appello di Roma fino alla somma di euro 103.291,00››, specificandoulteriormente, con successiva memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.:‹‹l’accertamento dell’esistenza dell’obbligo della terza esponente si rivela del tutto inutile a fronte della dichiarazione positiva resa dalla Compagnia in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte d’appello di Roma››. Lamenta l’odierno ricorrente che, pur a fronte di tali dichiarazioni, il giudice di primo grado non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, come espressamente richiesto, ma ha anzi rigettato la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo, sebbene la dichiarazione resa dalla Compagnia non fosse stata oggetto di contestazione; e che anche il giudice di appello, avallando la decisione del Tribunale, ha disatteso la richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. 3. Con il secondo motivo si prospetta ‹‹ Violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 106 c.p.c. e 1917 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Erroneo accertamento ed interpretazione del giudicato esterno – Gar anzia impropria e inoperatività del principio della estensione della domanda e del pagamento diretto››. Premetteil ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto due distinti atti di appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, e, segnatamente, ilprimo avverso la statuizione che l’aveva condannata al risarcimento del danno subito dagli [OSCURATO:PERSONA] per l’incendio verificatosi il 5 marzo 1996 nel fabbricato di loro proprietà, dalla stessa condotto in locazione, nonché avverso la statuizione che non le aveva riconosciuto il diritto di essere tenuta indenne dalla società assicuratriceper i danni riconosciuti agli [OSCURATO:PERSONA] ed, il secondo, avverso il mancato riconoscimento dell’indennizzo relativo ai danni dalla stessa subiti ai beni di sua proprietà, per pretesa inoperatività della polizza a causadella natura dolosa dell’incendio; il primo appello, parzialmente accolto, era stato definito con statuizione di conferma della condanna dell’Ambrosioal risarcimento dei danni in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e con la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare l’[OSCURATO:PERSONA] da quanto questa era stata condannata a pagare,a titolo di risarcimento dei danni, in favore dei danneggiati, mentre il secondo appello era statodichiarato inammissibile. Si duole che la decisione impugnata, in violazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2023/13, posta da [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento della dichiarazione positiva di terzo, ha errato nel ritenere che ‹‹ l’obbligo disposto dalla Corte di appello di Roma a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., di tenere manlevata la assicurata››sino all’importo di euro 103.291,00 ‹‹non costituisce un credito della stessa ma un diritto a non essere escussa e non avere conseguenze patrimoniali entro i limiti dell’importo predetto››e che, anzi, si tratt ava di ‹‹ un credito spettante, semmai ad un terzo (nella specie, a [OSCURATO:PERSONA])››. Fa rilevare, al riguardo, che, come emerge dalla sentenza del Tribunale di Rieti n. 303/2005, a fronte della domanda, avanzata dagli [OSCURATO:PERSONA], dicondanna ‹‹in solido›› di [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la convenuta aveva chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa la società assicuratrice, sul presupposto che gli attori non avessero azione diretta, e la [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi in giudizio, aveva, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori, ‹‹ essendo la Compagnia assicuratrice tenuta ad erogare esclusivamente l’indennizzo dovuto alla propria assicurata››; il Tribunale di Rieti aveva rigettato le domande svolte dagli attori nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. e gli Orsolini non avevano proposto appello incidentale, per cui si era formato il giudicato interno sul rigetto della domanda, considerato che la successiva sentenza d’appello, n. 2023/13, avevariformato la sentenza di primo grado sul solo capo relativo alla domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Trieste, di conseguenza, prosegue il ricorrente, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del giudicato formatosi sull’accoglimento della domanda di garanzia ed a riconoscere l’[OSCURATO:PERSONA] quale unica creditrice delle [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, in forza delpignoramento presso terzi eseguito in data 12 marzo 2002, e, quindi, in data anteriore alla pronuncia della Corte d’appello di Roma, risulta inapplicabile il disposto di cui al secondo comma dell’art. 1917 cod. civ., che abilita l’assicuratore previa comunicazione all’assicurato, a pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. 4. Con il terzo motivo –rubricato:‹‹Violazione o Falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 1588, 1589, 1611 e 1917 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 543, 548 e 549 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.›› - il ricorrente sostiene che i giudici di appello hanno errato nell’individuazione dell’oggetto della procedura di pignoramento presso terzi dallo stesso promossa. Rimarcache con l’atto di pignoramento da cui è scaturito il giudizio di accertamento dell’obbligo di terzo sono state pignorate ‹‹tutte le somme che per qualunque titolo o ragione l’[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta accredita dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sino alla concorrenza di lire 200.000.000, oltre spese e competenze della procedura››, comprensive anche dell’indennizzo ad essa spettante in forza della polizza assicurativa, e che la Corte d’appello di Roma, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Trieste, non aveva escluso interamente il diritto di indennizzo in favore della [OSCURATO:PERSONA], ma lo aveva riconosciut o limitatamente alle partite di polizza ‹‹ Rischio locativo›› e ‹‹ Ricorso terzi››, ai sensi dell’art. 24 delle [OSCURATO:PERSONA] di contratto assicurativo. 5. Con il quarto motivo, deducendo la ‹‹Violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; riforma capo sulle spese legali››, il ricorrente chiede la riforma della sentenza impugnata anche in punto di regolamentazione delle spesedi lite. 6. Il secondoed il terzo motivo di ricorso , c he si prestano ad essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, vanno preliminarmente scrutinati e sono fondati. La decisione impugnata poggia sul presupposto che l’obbligo, disposto dalla Corte di appello di Roma a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., di tenere manlevata l’assicurata sino all’importo di euro 103.291,00 non costituisce un credito della stessa, trattandosi di credito spettante ‹‹semmai ad un terzo ›› , nonché sull’ulteriore assunto che il diritto di indennizzo discendente daltitolo contrattuale non spetta alla debitrice esecutata. Le argomentazioni su cui i giudici di appello hanno fondato il loro convincimento non possonoessere condivise. E’ indiscussa l’esistenza del contratto di assicurazione, concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] con le [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale quest’ultima ha assicurato il cd. rischio locativo, giusta la previsione dell’art. 24 delle condizioni generali di contratto ( che espressamente prevedeva: ‹‹ La società, nei casi di responsabilità dell’assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati daincendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave del medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 21 delle [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza››). Vertendosi in ipotesi di assicurazione della responsabilità civile, deve ritenersi che l’obbligo dell’assicuratore di inde nnizzare sia sorto nel momento in cui l’assicurata ha causato il danno al terzo(Cass., sez. 3, 08/11/2019, n. 28811) e , comunque, al momento in cui il danneggiato, introducendo il giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti, ha avanzato domanda di risarcimentodei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il dannosi è v erificato in data 5 marzo 1996 e che la relativa domanda di risarcimento è stata spiegata dal terzo danneggiato in data antecedente al pignoramento presso terzi , è evidente che il diritto, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], ad essere manlevata ed il corrispondente obbligo a carico della società assicuratricegià esisteva al momento in cui si è proceduto al pignoramento presso terzi. Inoltre, non disponendo il danneggiato di una azione diretta nei confronti della società assicuratrice, il diritto all’indennizzo s petta va esclusivamenteall’assicurata e non al terzo danneggiato , nei confronti del quale l’assicuratore non eratenuto né per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass., sez. 1, 05/12/2008, n. 28834; Cass., sez. 3, 25/02/2021, n. 5259). Al riguardoquesta Corte ha già affermato che un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato può avere ad oggetto non l'obbligazione di garanzia, ma soltanto l'esecuzione dell'obbligazione, e può sussistere o quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c od. c iv . Più precisamente , va osservato che l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., allorquando prevede la facoltà dell'assicuratore (previa comunicazione all'assicurato) di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede, non muta in alcun modo i soggetti del rapporto assicurativo in questione che restano sempre e solo l'assicurato e l'assicuratore; senza che sorga comunque in capo al danneggiato un qualsivoglia diritto dei confronti dell'assicuratore; e senza quindi che sorga per lui la possibilità di agire direttamente contro l'assicuratore medesimo. La facoltà e l'obbligo predetti concernono solo i soggetti del rapporto assicurativo (assicuratore ed assicurato) e le loro situazioni soggettive attive e passive (diritti, facoltà, ecc.), nel senso che la suddetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta dell'assicuratore in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che ha e continua ad avere (qualunque sia detta modalità) solo nei confronti dell'assicurato. Lo stesso rilevo vale per la facoltà dell'assicurato di richiedere il pagamento diretto. Per cui se l'assicuratore paga direttamente al danneggiato (sia nell'ipotesi che eserciti la sua facoltà di scelta in tal senso, sia nell'ipotesi che esegua il suo obbligo di rispettare la scelta dell'assicurato) adempie sempre e comunque nei confronti dell'assicurato, soddisfacendo un diritto dell'assicurato a questi derivante dal contratto. Se al contrario non esegue detto pagamento al danneggiato, nonostante gli sia stato chiesto dall'assicurato, è nei confronti di quest'ultimo (e solo di quest'ultimo) che è inadempiente(Cass., sez. 3, 05/12/2011). Deve pure considerarsi che, sebbene il diritto all’indennizzo , spettante esclusivamente alla esecutata, alla data del pignoramento eseguito dal Barbuto (2002), fosseancora il liquido e l itigioso , l ‘obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurata, sorto per effetto del verificarsi del sinistrodi cui l'assicurata è stat a chiamato a rispondere , è divenuto esigibile quando è stato accertato e liquidato il debito dell'assicurata nei confronti del danneggiato (Cass., sez. 3, 22/09/2017, n. 22054). In sostanza, sin dalla verificazionedell’evento dannoso, l’assicurata ha subito, in conseguenza dell’insorgere dell’obbligo di risarcimento nei confronti del danneggiato, una diminuzione patrimoniale, la cui esistenza ed il cui preciso ammontare sono stat i definitivamente accertaticon la sentenza n. 2023/13 pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, e l ’ assicurata viene tenuta indenne da tale diminuzione patrimonialein virtù dell’obbligo a carico della società assicura trice di corrispondere infavore della stessa una somma a titolo di indennizzo di importo corrispondente a quello che l’assicurata deve versare al danneggiato, sia pure nei limiti del massimale di polizza. Sulla base di quanto sopra esposto, è del tutto evidente che la sentenza in questa sede impugnata ha violato il giudicato esterno, derivantedalla decisione della Corte d’appello di Roma, sia là dove ha riconosciuto che l’obbligo, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. , di tenere manlevata la [OSCURATO:PERSONA] non costituisce ‹‹un credito della stessa››, ma piuttosto un credito spettante al danneggiato (nella specie, [OSCURATO:PERSONA]), sia nella parte in cui ha negato che nel giudizio presupposto, definito con la sentenza ormai passata in giudicato, n. 2023/13 della Corte d’appello di Roma, siastata accertat a l’operatività della garanzia entro il limite di massimale di polizza, pari ad euro 103.291,00. Rilevato, dunque, che la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2023/13 ha concluso per l’accoglimento del la domanda di garanzia, ritenendo la società assicuratrice obbligata a manlevare la [OSCURATO:PERSONA], resta da valutare se il diritto dell’esecutata ad essere tenuta indenne da quanto è tenuta a pagare al danneggiato costituisca un credito utilmente pignorabile.Secondo l'indirizzo costante di questa Corte è ammessa l'assoggettabilità a pignoramento anche dei crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cass., sez. 1, n. 6206 del 28/06/1994; Cass., sez. 3, 15/03/2004, n. 5235; Cass., sez. 3, 14/10/2005,n. 19967; Cass., sez. L, 10/09/2009, n. 19501; Cass., sez. 6-3, 22/06/2017, n. 15607; Cass., sez. 3, 08/10/2019, n. 25042). L ’esigibilità del credito no n è , in sostanza, condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato. Pertanto, è suscettibile di assegnazione un credito ‹‹ora per allora››, quando un rapporto già esista e sia tale da creare la concreta aspettativa che la somma dovuta diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasce il credito del debitoreesecutato verso il terzo pignorato. Anche di recente (Cass., sez. 3, 27/10/2022, n. 31844) tale orientamento è stato ribadito, tanto che si è affermato che ‹‹anche il credito del promittente venditore, in quanto rinveniente da un contratto preliminare, sia senz’altro assoggettabile a pignoramento ex art. 543 c.p.c.: infatti, esso –per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla concreta realizzazione del programma negoziale –è comunque collegato ad un ben identificato e già esistente rapporto, e possiede quindi la capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione›› (così la già citata Cass. n. 5235/2004). Nella fattispecie in esame, l’azione esecutivaha ad oggetto il diritto della debitrice esecutata all’indennizzo e d è sicuramente ri feribile a d un rapporto contrattuale ben definito e già esistente al momento della notificadel pignoramento; pertanto, a nulla vale sostenere che il diritto della esecutata ad essere manlevata dal terzo p ignorato è eventualmente subordinato alla condizione che il soggetto garantito abbia effettivamente adempiuto l’obbligazione in relazione alla quale opera la garanzia, poiché l’espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione, risultando impignorabili soltanto i rediti eventuali e sperati e, perciò, privi, siccome aleatori, di attitudine satisfattiva. Il credito vantato dall’esecutata, per quanto ‹‹litigioso››ed illiquido al momento della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, è divenuto liquido ed esigibile per effetto della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2023/13, e nei limiti da essa accertati,e, quindi, assegnabile in misura non eccedente quanto necessario al soddisfacimento del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA]. Nonpuò, quindi, ri tenersi, pur a fronte della dichiarazione positiva resa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che il pagamento dell’indennizzo da parte della società di assicurazioni non possa essere eseguito se non previo risarcimento del danno al terzo da parte dell’assicurata. Solitamente,come si è già detto sopra, la società assicuratrice può liberarsi della sua obbligazione versando l’indennizzo direttamente al danneggiato, così esercitando la facoltà ad essa riconosciuta dal secondo comma dell’art.1917 cod. civ. Nel caso di specie, tuttavia, avendo il creditore pignorante sottoposto ad esecuzione quanto dovuto dal terzo alla debitrice in relazione al titolo contrattuale, il pignoramento deve intendersi esteso all’intero importo che la debitrice esecutata ha diritto di percepire dalla società assicuratrice, ormai vincolato al soddisfacimento del creditore pignorante, indipendentemente dalla circostanza che l’assicurato provveda o meno al risarcimento in favore del danneggiato, e la società di assicurazione non può esercitare lafacoltà di cui al secondo comma dell’art. 1917 cod. civ., non potendo sottrarre la somma pignorata a tale vincolo. 7. La fondatezza del secondo e del terzo motivo consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi: il primo, perché lo stesso sviluppo delle qui svolte doglianze da un lato escludeva una cessazione della materia del contendere e dall’altro rendeva evidente la necessità di esaminare le ulteriori questioni poste a base dei motivi secondo e terzo; il quarto, perché relativo al regime delle spese di lite, da riesaminare funditusin complessiva considerazione dell’esito finale del giudizio. 8. Conclusivamente, accolti il secondo ed il terzo motivo, con assorbimento dei restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittim