CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 febbraio 1964
Cassazione n. 00961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1964 avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta di mesi 6 di reclusione ed euro 158,00 di multa in ordine ai reati di furto di cui all'art. 624 cod. pen. e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493-ter cod. pen. 2. La ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'applicazione della confisca del profitto del reato ai sensi del secondo comma dell'art. 493-ter, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che la confisca in esame deve applicarsi ex lege, a nulla rilevando che la ricorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, considerata la «totale autonomia di suddetta misura ablatoria punitiva rispetto al risarcimento in favore della persona offesa» (Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675-01). La motivazione, pur nella sua sinteticità, è pertanto corretta e esente da vizi logico-giuridici in quanto a differenza del risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato, prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, la confisca non opera a vantaggio della vittima ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato (in merito si veda Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Rv. 271082-01), che, peraltro, nella specie, lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede (ex plurimis: Sez. 2, n. 39276 del 22/09/2021, Arena, Rv. 282204). 2. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 2