CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 19595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Gino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 29 aprile 2021 del Tribunale per il riesame di Potenza, visti -gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte inviate dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, difettando attualità e concretezza delle divisate esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, depositata il 3 giugno 2021, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Potenza accoglieva solo parzialmente (annullando la misura per la ipotesi associativa sub G e per i singoli episodi di falso) la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 23 marzo 2021 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari (misura oggi sostituita con quella dell'obbligo di dimora) ravvisando gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi di cui ai capi G (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più fatti di truffa, falso ed evasione di imposte sui carburanti), N (concorso in truffa aggravata), P e T (concorso in evasione dei tributi sui carburanti), Z (concorso in ipotesi di corruzione) e attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale e di tutela della prova in formazione, nella misura della rilevanza, concretezza ed attualità richieste dal testo dell'articolo 274 cod. proc. pen.; quanto a scelta della misura il tribunale della valutazione incidentale ha valorizzato la spregiudicatezza e la iterazione nell'agire illecito. 2. La misura cautelare di natura detentiva è stata sostituita poi con quella, non detentiva, dell'obbligo di dimora. 3. Con i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1. vizio di motivazione per illogicità manifesta, contraddittorietà e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela confermato la sussistenza delle esigenze cautelari attuali e la adeguatezza della misura detentiva (ancorché nella dimensione domiciliare) con vuote formule di stile, senza tener quindi conto della personalità dell'agente (incensurato), delle forme e modalità del contributo causale offerto al fatto monosoggettivo, racchiuso nella qualità di autista dell'azienda che commissionava le condotte illecite, peraltro datate al 2019. Laddove il pericolo concreto di reiterazione doveva ritenersi meramente ipotetico in conseguenza della interruzione, da oltre un anno, del rapporto di lavoro che aveva svolto funzione criminogenetica. L'organo del controllo cautelare si è infatti limitato a confermare la motivazione redatta in sede genetica, senza nulla aggiungere in tema di attualità e concretezza delle divisate esigenze cautelari e ineludibilità del presidio detentivo. Le argomentazioni spese sul punto manifestano, ad avviso del ricorrente, totale oblio dei requisiti di attualità e concretezza che devono caratterizzare le esigenze cautelari ai fini della loro rilevanza. L'argomento speso in tema di ravvisata sussistenza del pericolo per la prova in formazione sconta invece manifesta astrattezza ed inconferenza, restando del tutto incomprensibile come la ( dimestichezza nell'uso di falsa documentazione di accompagnamento alla merce trasportata per conto di altri possa incidere sul pericolo per la genuinità della prova in formazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nella censura operata rispetto alla necessaria valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., oltre che nella censura portata alla motivazione meramente apparente sul tema del pericolo di inquinamento della prova. 1. Il tribunale ha divisato sussistenza del pericolo di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 274, cod. proc. pen., richiamando in modo assolutamente generico le modalità delle condotte di contraffazione documentale. Il pericolo per la genuinità della prova in formazione risulta pertanto argomentato in maniera del tutto astratta, collegando del tutto incomprensibilmente la possibilità di contaminazione della prova con l'abitudine all'uso di documentazione contraffatta. Le esigenze descritte nel testo della lett. a), comma 1, del citato articolo, devono infatti essere specifiche ed inderogabili, devono attenere alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, devono porsi in relazione (illecita) a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova e devono essere fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento. Nessuna di queste condizioni si invera nella motivazione della ordinanza impugnata, ove, come già poco sopra riferito, si fa generico riferimento al pericolo per la genuinità della prova che si formerà nel prossimo dibattimento, senza alcun riferimento a situazioni di concreto ed attuale pericolo reso palese dalle indagini svolte. Il tribunale evidenzia sul punto solo che, avendo il ricorrente manifestato particolare attitudine all'uso di documenti di accompagnamento contraffatti, possa in futuro incidere anche sulla genuinità della prova. Il nesso logico che lega la premessa di fatto alla prognosi resta del tutto incomprensibile. La motivazione sul punto palesa evidente illogicità, oltre che mera apparenza. 2. Quanto a sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., il tribunale ha viceversa indicato, come significativo, ai fini del decidere, un elemento di fatto -riferito indistintamente ai ricorrenti- e consistente nelle modalità iterate ed articolate (nella plurisoggettività) delle condotte, sintomatiche della sicura attitudine alla consumazione di illeciti omogenei nella offensività. Il che però non tiene conto del ruolo meramente operativo svolto dal ricorrente e dalla sua qualità di autista trasportatore del combustibile per conto di terzi. Una volta interrotto il rapporto di lavoro con l'azienda che organizzava le operazioni illecite e induceva quindi gli operatori al reato, ritenere ancora sussistente il pericolo di reiterazione risponde ad una logica del tutto astratta e meramente ipotetica. 2.1. Orbene, quanto a pericolo, necessariamente caratterizzato da concretezza ed attualità, di reiterazione di delitti delle stessa specie di quelli per i quali si procede, ritiene il collegio che il giudizio prognostico sulle condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (quello dell'art. 203 cod. pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente storica (la ricostruzione della condotta posta in essere dall'agente e della modalità concreta di realizzazione), che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi cautelare (apprezzamento della ricorrenza del pericolo normativamente circoscritto e tipizzato) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificare solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che è emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire). Il giudizio cautelare di merito ha, come già sopra riferito, inteso valorizzare elementi di fatto, ormai venuti meno per effetto della interruzione del rapporto di lavoro, che inducono a prevedere (in via del tutto astratta) che nel prossimo futuro il ricorrente, se non ristretto dalla coercizione (ora nell'ambito del territorio comunale), possa ripetere quelle condotte (determinate da una qualità operativa non più attuale) nelle quali ha palesato di essere particolarmente versato. Può infatti anche ritenersi che il ricorrente abbia manifestato particolare dimestichezza nell'uso della documentazione di accompagnamento contraffatta, ma occorreva pure tener conto che tali condotte si sono consumate nell'ambito di un rapporto di lavoro con un determinato datore-committente, che è stato risolto irreversibilmente, così inibendo ogni concreta possibilità di reiterazione. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale per il riesame, per nuovo esame, che dia concretamente conto della attualità di esigenze cautelari rispetto a fattispecie non più replicabili per il ricorrente fuori dal contesto aziendale in cui le condotte sono maturate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Potenza- sezione per le misure cautelari personali- per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022. Il cons