CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12175/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 535, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento; che la Corte di appello di Caltanissetta ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo generico, in quanto dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che il ricorrente si è "schiantato" con la propria auto contro la saracinesca a seguito di un'animata discussione con [OSCURATO:PERSONA] (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso che lamenta il rigetto della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta i numerosi precedenti penali, anche specifici; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] tN