CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03572/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato rilievo in senso contrario ai rapporti intercorsi con acquirenti dediti ad attività di spaccio, dimoranti in diversa regione, fermo restando che due mesi dopo il ricorrente sarebbe stato tratto in arresto per la cessione di un quantitativo assai significativo di cocaina, a dimostrazione della capacità operativa del ricorrente, contrastante con l'ipotesi della lieve entità; Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto l'entità della pena irrogata a titolo di continuazione, è parimenti volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte del non arbitrario giudizio sul punto espresso dalla Corte, che ha dato rilievo proprio alla complessiva condotta e alla capacità di penetrare nel mercato della droga, anche in piazze lontane dal luogo di dimora; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]