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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 12836/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23306/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].TIR. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n.1963/2023depositata il 16/06/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; c ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23306/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].TIR. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n.1963/2023depositata il 16/06/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; c ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 12836/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris