CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], per il resto confermando la declaratoria di responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada (fatto del 1.11.2016). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge, per avere ritenuto valido l'alcoltest effettuato all'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché in tale data "non era ancora decorso il periodo temporale di un anno, periodo entro cui è necessario che tali strumenti siano verificati/revisionati"; quanto alla violazione del principio di continuità, il giudicante ha ritenuto che la difesa non abbia fornito prova del fatto che le verifiche tardive effettuate sull'etilometro abbiano influito sulla inaffidabilità del risultato in atti. Si deduce che la motivazione non tiene conto del recente orientamento della Cassazione, secondo cui è onere della pubblica accusa fornire prova del regolare funzionamento dell'etilometro. Tale prova non solo non è stata fornita ma sono emerse, dall'esame del libretto metrologico dell'apparecchio, prove contrarie gravi di falsificazione del libretto e di verifiche annuali tardive. Tali circostanze avrebbero imposto di sottoporre l'apparecchio a necessarie verifiche, maggiori rispetto a quelle della visita periodica. I sintomi rivelatori dello stato di ebbrezza ("occhi lucidi" e "nervosismo") non possono essere utilizzati quali elementi di garanzia dell'affidabilità dell'apparecchio, in quanto al più sintomatici dell'assunzione di alcool, non dello stato di ebbrezza penalmente rilevante. II) Vizio di motivazione quanto alla ritenuta falsità/veridicità del libretto metrologico di manutenzione dell'etilometro. Si osserva che la Corte territoriale ha accertato che il libretto di manutenzione dell'etilometro era stato falsificato nella pagina in cui si attesta come avvenuta la verifica periodica del 10.5.2016, in realtà mai eseguita; ciò nonostante, la Corte ha condannato l'imputato, osservando che le altre pagine di tale documento fossero prive di "incongruenze". Si ritiene incongrua e contraddittoria la decisione, poiché in presenza di un documento falsificato la Corte ne considera una parte comunque veritiera senza svolgere alcun accertamento tecnico, basandosi sul semplice rilievo che le pagine osservate non presentano evidenti incongruenze. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, secondo le considerazioni che seguono. 2. La giurisprudenza più recente di questa Sezione ritiene che non vi sia un vero e proprio onere della prova a carico del PM diretto a dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro, atteso che per legge tale strumento è sottoposto a visite periodiche, per cui è onere dell'imputato allegare elementi concreti idonei a far ritenere la sussistenza di un difetto di funzionamento idoneo a rendere inattendibile il risultato. Si è affermato, in particolare, che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280958 - 01). In ogni caso, è stato sempre di recente affermato che l'onere del Pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - 01). 3. Tanto premesso, il punto è che nel caso specifico l'imputato ha assolto al detto onere di allegazione, essendo stato dimostrato - e riconosciuto dai giudici di merito - che il libretto metrologico dell'apparecchio presentava una pagina materialmente falsa; inoltre, è stata fornita la prova di ritardi nelle operazioni di verifica periodica. Si tratta di elementi che fanno indubbiamente sorgere un (più che) ragionevole dubbio sull'affidabilità dell'apparecchio e soprattutto sulla corretta gestione dello stesso da parte delle forze dell'ordine (tanto che la stessa Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti al PM per le verifiche del caso). 4. Tutto ciò rende fondamentalmente illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata. I giudici del gravame di merito, infatti, da una parte accertano e riconoscono la sussistenza del falso materiale in ordine ad un dato fondamentale, quale la verifica periodica dell'apparecchio etilometrico utilizzato nei confronti dell'imputato; dall'altra, ne confermano l'affidabilità, nonostante risultino anche accertati ritardi nelle prescritte verifiche annuali, senza neanche sottoporre l'etilometro ad un accertamento tecnico idoneo a fugare i legittimi dubbi legati al corretto funzionamento dello strumento. Il ragionamento è palesemente illogico, anche perché ancorato ad un dato (presenza di sintomi rivèlatori dello stato di ebbrezza, quali occhi lucidi e nervosismo del prevenuto) neutro rispetto alla verifica in ordine alla precisione ed esattezza tecnica dei risultati dell'apparecchio in questione. In altri termini, e semplificando, la presenza di "occhi lucidi" nulla dice in ordine 'all'esatta misura del tasso alcolemico su cui si fonda la rilevanza penale del fatto per cui si procede: il tasso alcolemico deve essere accertato tramite la misurazione di un apparecchio di precisione per il quale è fondamentale, ai fini della sua affidabilità, il tempestivo e corretto espletamento delle verifiche periodiche prescritte per legge. Ne discende come le riscontrate falsità del libretto metrologico, ai fini del giudizio di responsabilità, siano state erroneamente giudicate irrilevanti dalla Corte territoriale, secondo un percorso motivazionale logicamente e giuridicamente viziato. 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]